(massima n. 2)
Nonostante che, in materia di estradizione, avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 704 c.p.p., possa essere proposto, ai sensi dell'art. 706 stesso codice, ricorso per cassazione anche per il merito, č da ritenere possibile l'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di detta sentenza, quando sia riscontrato vizio in procedendo (nella specie, mancata osservanza degli adempimenti di cui agli artt. 703, quinto comma, e 704, primo comma, c.p.p.), essendo in tal caso imposto il detto tipo di annullamento dall'esigenza di assicurare la valida e concreta attuazione del doppio grado di giurisdizione.