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Articolo 1056 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Passaggio di condutture elettriche

Dispositivo dell'art. 1056 Codice Civile

Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia [714-717 bis cod. nav.].

Ratio Legis

Tale disposizione protegge il proprietario di uno stabilimento destinato alla produzione e alla distribuzione dell'energia elettrica, garantendogli la possibilità di far passare le condutture per i fondi altrui. Essa ha come presupposto che il titolare dello stabilimento sia stato autorizzato dalla pubblica amministrazione ad inserire linee di trasmissione e diffusione dell'energia elettrica.

Spiegazione dell'art. 1056 Codice Civile

Legislazione

La disciplina dell'acquedotto coattivo è rinviata alle leggi speciali, trattandosi di materia soggetta a continua revisione. La legge 7 giugno 1894 n. 232 e il regolamento 25 ottobre 1895 n. 642 disciplinarono la trasmissione a distanza delle correnti elettriche, e quindi le condutture elettriche, e la servitù di elettrodotto.

La materia, però, è stata recentemente regolata ex novo dalla legge sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775, che al capo II ha per oggetto precisamente la servitù di elettrodotto (art. 119 segg.). Questa legge (con l'art. 234, n. 9), ha espressamente abrogato la legge 7 giugno 1894 n. 232: è rimasto in vigore il regolamento 25 ottobre 1895, salvo abrogazione tacita di talune norme per incompatibilità delle nuove norme con le vecchie.


Contenuto del vincolo

Molte questioni controverse sono state risolte e molti dubbi sono stati eliminati dalla legge del 1933. Una questione fondamentale, rimane, tuttavia, aperta: la natura del vincolo. Prima di affrontare tale questione, dalla soluzione della quale dipendono molte altre, è bene fissare il contenuto del vincolo.

Mettendosi dalla parte del proprietario del fondo assoggettato, l'onere che per questo importa l'elettrodotto si può ritenere espresso incisivamente nell'art. 119: « Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente ». Pertanto ben può dirsi che un pati incombe al proprietario del fondo, che è soggetto all'elettrodotto: questo pati, nel suo complesso, corrisponde a quello che si ha nell'acquedotto.

Dal punto di vista attivo, le facoltà spettanti al titolare del diritto sono fissate nell'art. 121:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei, far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, impiantarvi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti;
c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;
d) far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

Come chiarisce l'art. 16 del Regolamento 25 ottobre 1895 n. 642, il diritto di passaggio comprende l'impianto e l'uso del massimo numero dei conduttori e delle massime sezioni degli stessi: non occorre più una formale notifica di questi al proprietario del fondo servente, all'atto di di far riconoscere il diritto di passaggio (giusto l'art. 5 della legge 7 giugno 1894 n. 232), dovendosi ritenere per questa parte abrogata la norma del regolamento insieme con quella della legge, che richiama. Però il rendere noto al proprietario del fondo soggetto « numero degli appoggi e dei conduttori » è una necessità che si presenta nel momento della stipulazione dell'atto di costituzione della servitù e di fissazione dell'indennità, in quanto la legge stessa prescrive che in detto atto devono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori (art. 123 ult. capov. T. U.).

In generale è statuito che l'impianto stesso e l'esercizio delle condutture devono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e delle piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza del fondo stesso (art. 124 penult. comma del T.U. vedi già art. 13-14 del Regolamento).

Quanto all'esercizio delle facoltà contenute nel diritto di passaggio, si dispone, così come per le servitù volontarie (art. 1067 del c.c.), che l'utente non può fare nulla che aggravi la servitù. Il proprietario del fondo gravato, per suo conto, non può in alcun modo diminuire o rendere più incomodo l'uso del passaggio (art. 122 comma 3°, T.U.).

Inoltre, sia nell'impianto che nell'esercizio delle condutture elettriche l'utente è tenuto ad attuare, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti intesi a garantire l'incolumità delle persone e l'uso delle cose che saranno in ogni caso consigliati dalla scienza e dalla pratica, e porre in essere una serie di precauzioni dal legislatore stesso precisate (art. 10, II, 12, Regol. cit.: norme rimaste in vigore).


Sua natura. Atto di costituzione

Come dicevamo, è controversa la natura del rapporto. Un punto fermo si può ricavare da un'espressa disposizione di legge: l'imposizione dell'elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente, ne consegue che le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di questo (art. 122 comma I e 2, T. U.). Ciò vuol dire che il fondo assoggettato rimane in tutto e per tutto in proprietà di colui che deve subire l'elettrodotto: l'esercente l'impianto non acquista la proprietà del suolo, nemmeno per quella parte occupata dall'impianto. Naturalmente la proprietà dei pali, delle cabine, etc. spetta all'utente, essa viene a configurarsi come proprietà superficiaria, ossia come proprietà orizzontalmente divisa, con insistenza sul suolo (art. 952 del c.c.).

La deduzione che è autorizzata da quanto precede è questa: l'imposizione dell'acquedotto è possibile in forza di un diritto su cosa altrui. Nella determinazione della natura di tale diritto sono state sostenute più soluzioni: servitù prediale; servitù personale; servitù irregolare; limitazione legate della proprietà; limitazione di diritto pubblico.

Appare preferibile la prima soluzione: si tratta di una servitù prediale coattiva. Ormai tale soluzione può dirsi consacrata legislativamente nel libro della proprietà: l'elettrodotto coattivo è posto fra le serviti prediali, nel capo II « delle servitù coattive ». Nella Relazione al Re si dichiara che l'elettrodotto coattivo è stato inserito fra le servitù coattive, anziché fra le limitazioni della proprietà « in conformità del prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che ravvisa in esso tutti gli elementi di una servitù prediale ».

Qualcuno potrebbe dire che questo argomento non è decisivo poiché non è compito del legislatore definire la natura degli istituti. A ciò si può replicare che indubbiamente la struttura di un istituto è una creazione del legislatore e che non può non avere esercitato influenza su tale struttura l'idea che lo stesso legislatore ha avuto circa la natura che era, a suo avviso, da infondere all'istituto. Comunque le obiezioni opposte, fin qui, alla tesi della servitù prediale non sono decisive. È bene prenderle brevemente in esame, perchè offrono l'occasione di chiarire alcuni elementi dell'istituto e di esaminare questioni anche praticamente importanti, questioni connesse con quella centrale sull'indole del rapporto, di cui veniamo discorrendo: a) se si trattasse di servitù prediale dovrebbe sussistere una relazione oggettiva fra due fondi, accanto al fondo servente dovrebbe esistere un fondo dominante. Ora, si è detto, tale relazione non esiste, ne vi è un fondo dominante; b) era lecito dubitare già in base alla legge del 1894 che il vincolo dell'elettrodotto trovasse, come le servitù legali e coattive, la sola fonte mediata nella legge e la fonte immediata nella convenzione o nella sentenza. Con la legge del 1933 tale tesi è insostenibile: la necessità di un accertamento dell' esistenza dei presupposti legali del vincolo di elettrodotto viene meno.

L'autorizzazione a costruire la linea obbliga senz'altro i proprietari a consentire il passaggio autorizzato. Una volta emessa l'autorizzazione, per tutti i fondi che, secondo il progetto autorizzato, debbono essere attraversati, il limite legale costituito dall'elettrodotto si trasforma da potenziale in attuale. Non ha più ragione d'essere un consenso del proprietario del fondo asservito, sia pure limitatamente al riconoscimento dell'esistenza dei presupposti legali, una volta che tali presupposti si riassumono nell'ottenimento dell'autorizzazione. A tal consenso nella legge non si accenna: si parla solo di atti aventi per oggetto la fissazione dell'indennità e non la costituzione della servitù.

Si può replicare che:
a) il fondo dominante c'è, ed è l'officina o stabilimento in cui l'energia si produce , ammesso che anche l'utilità industriale può giustificare le servitù, nessun ostacolo può riscontrarsi nella destinazione industriale del fondo dominante. Nè si dica che fondo dominante e quello che con le sole sue risorse naturali non può dar da sé il suo pieno godimento, che deve esservi un bisogno del fondo, che la stazione di trasmissione non è quella a cui l'utilità finale giova. È, infatti, facile rispondere che, a parte il rischio di porsi, per il fondo dominante, sotto punti di vista relativi al fondo servente (risorse naturali: causa perpetua), non può disconoscersi che una centrale elettrica ha bisogno, per la sua destinazione, di smaltire l'energia che produce. Da ciò si desume che è ingiustificato lo sbandamento, per così dire, di taluni di fronte all'obiezione qui criticata: sbandamento che ha portato qualcuno a ritrovare il fondo dominante nei fondi cui la energia è fornita, cadendo, così, in una tesi di fronte a cui ha buon gioco l'obiezione tratta dalla necessità di una relazione tra i due predi.

Invero, è innegabile che fra il fondo assoggettato all'elettrodotto e quelli a cui va l'energia non sorge alcuna relazione, né ha luogo alcun diritto o potere per un verso, nè alcun onere od obbligo per l'altro, fra i rispettivi proprietari. L'identificazione del soggetto attivo del diritto di elettrodotto è sicura in base alla nuova legge: esso è il distributore dell'energia, autorizzato (art. 916 segg., art. 929 segg.). Tanto meno si giustificano altre deviazioni dovute alla stessa obiezione: si tratterebbe, per alcuni, di servitù personali o irregolari. Perché ciò possa ammettersi, sarebbe necessario che l'utilità andasse ad una persona come tale.

b) Più grave è la seconda obiezione, ed anche più rilevante, perché investe il modo stesso di costituzione di questo vincolo. Orbene, alla considerazione che nella legge si parla di fissazione dell'indennità e non di costituzione della servitù, va opposto l'art. 932, comma 4, in cui si fa parola di « atto di costituzione della servitù »: vi si prevede anche l' eventualità di « diverse pattuizioni », che presuppongono un contrahere. Un atto di costituzione, dunque, deve pure qui porsi in essere, infatti la servitù scaturisce da questo. D'altronde, basterebbe la necessità dell'accordo circa l'indennità — necessità ammessa ex adverso — per far pensare che prima di esso non può sorgere una servitù: infatti, per l' art. 933 del c.c., l'indennità dev'essere stata persino corrisposta, perché si inizino i lavori.

Si aggiunga che l'impianto delle condutture, oltre che l'esercizio, deve essere eseguito in modo da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente (art. 931 penult. comma), perciò altra eventuale difficoltà che può superarsi solo col consenso del proprietario del fondo assoggettato, sia pure che la mancanza di tale consenso debba, anzitutto, farsi valere da lui sotto forma di opposizione alla domanda di autorizzazione, opposizione da presentare all'Ufficio del Genio Civile.

Si aggiunga, ancora, che per l'art. 933, ult. comma, nell'atto col quale si fissa l'indennità debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù d'elettrodotto e il numero degli appoggi e dei conduttori. Ciò vuol dire che, in concreto, il contenuto della servitù per quanto riguarda l'area delle zone e il numero degli appoggi e dei conduttori — nonostante che sia stata presentata la domanda di autorizzazione corredata dal piano tecnico delle opere da costruire (art. III), che siano, magari, mancate osservazioni e opposizioni (art. 922 del c.c.), che l'autorizzazione sia stata concessa — deve essere stabilito d'accordo fra proprietario del fondo assoggettato e utente, e, in mancanza, dall'autorità giudiziaria.

Da quanto precede si desume una conseguenza importante: perché si abbia una servitù di elettrodotto è essenziale l'atto di costituzione, che deve essere rivestito della forma scritta (art. 1350 n. 4; art. 1314 n. 2 cod. 1865) e deve essere trascritto per essere opponibile ai successivi acquirenti del fondo assoggettato (art. 2643, n. 4; art. 1932 n. 2 cod. 1865). Quanto all'elettrodotto su beni demaniali bisogna, però, tenere conto di quello che si dirà fra breve. Se c'è stata la trascrizione, si ha solo il diritto alla costituzione della servitù verso l'acquirente.


Oggetto. Beni demaniali, modo di costituzione rispetto a questi

La servitù di elettrodotto può costituirsi a carico di tutti i fondi: sono esenti le case, salvo che per le facciate verso le vie e le piazze pubbliche, i cortili, i giardini e le aie alle case attinenti. Le aree fabbricabili non sono esenti dalla servitù, ma della fabbricabilità deve tenersi conto nella fissazione dell'indennità.

I beni da assoggettare possono appartenere a privati o allo Stato, alle Provincie, ai Comuni o ad altri Enti. Se appartengono ad enti, è indifferente che siano demaniali o patrimoniali: la costruzione della linea può aver luogo pur in zone militarmente importanti (art. 923, comma 2), le condutture possono attraversare zone militarmente importanti, fiumi, miniere, strade pubbliche, ferrovie, ecc. (art. 930 del c.c.), comunque, possono costituirsi su beni d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio (art. 935 del c.c.).

La natura demaniale del bene o la sua appartenenza ad un ente può avere la sua importanza per le modalità della costituzione e il criterio di determinazione dell'indennità: così, chi intende fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche ed entrare, perciò, nel fondo altrui, deve, per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, osservare le prescrizioni stabilite dalle amministrazioni esercenti, per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle autorità militari, deve ottenere apposita autorizzazione dalle Autorità medesime, e osservare, nell'accesso, le loro prescrizioni (art. 919, comma 3). Per le condutture da costituire su zone militarmente importanti, fiumi, strade pubbliche, ecc., le autorità interessate devono comunicare all'ufficio del Genio Civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni sul piano tecnico delle opere da costruire, e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata (art. 922 del c.c.). Inoltre, l'autorizzazione provvisoria, in caso di urgenza, dell'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione, per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, deve essere subordinata al consenso di massima delle autorità interessate (art. 923, comma 2). Ancora più importante è la disposizione contenuta nell' art. 930 del c.c.: le condutture elettriche che devono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, strade pubbliche ecc., non possono essere autorizzate, in nessun caso, se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate: così è statuito nei riguardi della stessa costituzione della servitù. Quanto alle modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità (art. 930 ult. comma).

Altra differenza riguarda l'indennità: questa è sostituita da un canone annuo per gli oneri costituiti su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio. Quanto ai beni patrimoniali di diritto comune, è in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo, anziché l'indennità (art. 935 comma 1 e 2).

Pur nella fissazione della misura dell'indennità e dei canoni, vi è una particolarità: per le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni essa e determinata con decreto reale, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le Amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (art. 935, comma 3).

In generale, può dirsi che per i beni demaniali, di un contratto fra utente e amministrazione, non può parlarsi: il consenso vero e proprio, non può dirsi dato se non a mezzo della pronuncia in merito di cui all' art. 930 del c.c., almeno per i beni demaniali ivi indicati. Del resto, neppure per la fissazione dell'indennità è concepibile un incontro di volontà, nel senso dell' in idem placitum consensus, tipico del contratto di diritto privato, in quanto la misura dell'indennità e dei canoni dovuti in ogni caso alle amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni e determinata con Decreto Reale (art. 935 del c.c.). Si noti alla fine che, per i beni demaniali, menzionati nell' art. 930 del c.c., anche le modalità di esecuzione e di esercizio non sono oggetto di libera contrattazione, su piede di parità, fra interessato e amministrazione, dovendo il primo stipulare, al riguardo, con le competenti autorità appositi atti di sottomissione (art. 930 ult. Comma).


Centrale elettrica

Dal lato attivo, accolta la tesi che l'elettrodotto è una servitù coattiva e che il fondo dominante e l'officina centrale produttrice di energia, è una soluzione innegabile: il titolare del diritto di elettrodotto è il proprietario dell'officina (inerenza attiva), ma l'autorizzazione e l'acquisto possono ottenersi da chiunque eserciti la gestione. Ciò vengono ad ammettere, almeno in parte, e a significare quegli scrittori che, pur negando all'onere dell'elettrodotto la natura di servitù prediale, parlano di accessorietà dell'elettrodotto, nel senso che esso non può immaginarsi se non collegato ad una centrale.

Nessuna limitazione esiste nella nuova legge rispetto ai fini per cui si chiede il passaggio: mentre l'art. 1 della legge del 1894 poneva l'onere a vantaggio delle linee esercitate « per usi industriali », nella nuova legge si ammette, in genere, il passaggio per tutte le linee elettriche aeree o sotterranee (art. i19 T. U.). è da avvertire pure che non è necessario che l'elettricità trasportata sia destinata all'uso del produttore.


Linee di pubblica utilità

Un'importante distinzione delle linee in due diverse categorie va posta nel debito rilievo: linee le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità (art. 842 e 926), linee autorizzate, ma non dichiarate di pubblica utilità. La distinzione è importante nei riguardi delle modalità e del criterio di determinazione dell'indennità: alle opere dichiarate di pubblica utilità si applica, in parte, la legge del 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità.


Indennità

La servitù dell'elettrodotto è costituita solo verso l'obbligo di un' indennità. L' indennità deve essere corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù (art. 933 princ.). In questa disposizione si ha un'applicazione di principi, consacrati, in generale, per tutte le servitù coattive, nell' art. 1032 del c.c..

I criteri per la determinazione dell'indennità sono i seguenti: si deve tener conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto o in parte (art. 933 princ.). Per fissare tale diminuzione di valore, è, naturalmente, da calcolare anzitutto il valore dell'immobile prima della servitù: orbene, a tal fine, bisogna tener conto dello stato in cui 1' immobile si trova all'atto dell'occupazione senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca, e col soprappiù del quinto. In tal modo si ha riguardo ad un valore maggiore di quello effettivo. Ma vi è di più. Si stabilisce pure un limite minimo al disotto del quale non può scendere l'indennizzo: in ogni caso per l'area su cui si proiettano i conduttori deve corrispondersi un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale (art. 933 comma 2 e 3).

Il valore dell'immobile è anche in rapporto alla sua utilizzabilità: quindi un'area fabbricabile vale di più di una che non sia tale. In generale, non sono da tenere in conto, però, future ed incerte destinazioni.

Quanto alla determinazione dell'altro termine, l'aggravio causato dalla servitù — è da prendere in considerazione una eventualità: l'impianto può essere sviluppato. Perciò, l'aggravio va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto (art. 933 princ.).

Per gli oneri su beni demaniali si è visto che, invece dell'indennità, si deve un canone annuo. Per gli altri beni degli enti pubblici, questi possono chiedere il canone annuo anziché l'indennità. La legge non doveva porre alcun criterio per la determinazione del canone, in quanto essa, come quella dell'indennità, è in tutti questi casi sottratta ad una contrattazione con l'utente e fissata, unilateralmente, dalla stessa Amministrazione con decreto reale.

Grave questione è se i criteri per la determinazione dell'indennità fissati nell' art. 933 del c.c. valgano anche per le linee dichiarate di pubblica utilità, ovvero se per queste sono da applicare, così come le modalità, anche i criteri fissati per il calcolo dell'indennità dalla legge di espropriazione (pura diminuzione di valore del fondo, per Napoli i criteri della legge del 1885). A nostro avviso è preferibile la seconda soluzione.

Oltre l'indennità, sono dovuti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee. Inoltre devono essere risarciti i danni prodotti con il servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa. Tali danni si devono risarcire, di regola, alla fine della servitù (art. 933, comma 5 e 6).

Quanto alle concessioni temporanee, la legge le equipara alle definitive se hanno durata da nove anni in su. Se invece hanno durata minore di nove anni, viene fatto un trattamento particolare, che ricorda quello per la costituzione temporanea dell'acquedotto (art. 1039 del c.c.): l'indennità è ridotta alla metà, se la servitù d'elettrodotto si trasforma in perpetua prima della scadenza del termine, basta pagare l'altra meta con gli interessi dal giorno in cui sorse la servitù (art. 934 del c.c.).

Alla fine, un punto delicato con riguardo ad ogni servitù di elettrodotto è stato oggetto di discussione: fra i danni da risarcire sono compresi pur quelli derivanti dall'intersecazione del fondo? La risposta affermativa appare da preferire, conformemente a quanto ha luogo per l'acquedotto.


Mutamenti

Durante la vita della servitù, l'utente non può fare nulla che aggravi la servitù (art. 932 comma 3). Del pari il proprietario del fondo non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo (art. 932 comma 3). Però — salvo diversa pattuizione — egli ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi (art. 932 comma 4). Combinando le due disposizioni, si ricava facilmente che è proibito per il proprietario del fondo rendere più incomodo l'esercizio della servitù; ma ciò gli è dato, se è conseguenza di innovazione, costruzione o impianto che egli voglia fare sul fondo. In altri termini, l'esistenza della servitù non limita la sua facoltà di godimento del fondo rispetto alla libertà di innovarlo, costruirvi o crearvi impianti. La servitù è sacrificata: essa viene mutata o spostata e, come diremo nel numero seguente, può persino essere, per tale causa, soppressa.

Si discute se le spese delle variazioni sono a carico dell'utente o del proprietario del fondo, che, facendo sul fondo innovazioni, impianti e costruzioni, le rende necessarie. Esse sono a carico dell'utente: la potestà accordata al proprietario del fondo non viene limitata in alcun modo. Del resto espressamente, in questo punto, la legge dispone che il proprietario non è tenuto per ciò ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente (art. 932, comma 4).

Se la norma esaminata si applica, comunque, anche alle linee di pubblica utilità si vedrà tra breve.


Estinzione

La servitù d'elettrodotto può estinguersi per varie cause. Se fu costituita a termine, cessa con lo scadere del termine, salvo che non si ottenga altra autorizzazione e si paghi al proprietario, nel caso della durata della prima servitù inferiore ai nove anni, l'altra metà dell'indennità (arg. ex art. 917 e 934).

Se nessun è stato pattuito un termine (finale), la servitù deve ritenersi illimitata nel tempo, cioè perpetua. Naturalmente, la perpetuità non esclude l'influenza di cause di estinzione sopravvenienti, dalle quali non è dato argomentare contro la perpetuità.

Inoltre la servitù si estingue per la cessazione dell'uso per il quale fu imposta (art. 933 comma 4). In tal caso le aree occupate ritornano in piena disponibilità del proprietario, senza che questi sia tenuto a restituire alcuna parte dell'indennità. « Cessazione dell'uso » si ha quando viene meno l'esercizio dell'impianto elettrico.

Altra causa di estinzione per il singolo fondo è il mutamento del tracciato della linea: se questa viene per volontà dell'utente od anche del proprietario del fondo (come ora vedremo) — spostata su altri fondi, quello su cui non grava più l'onere viene liberato dalla servitù, che risulta estinta rispetto ad esso. Perché rinasca la servitù, sono necessari di nuovo l' autorizzazione, la pronuncia in merito dell'autorità (per i beni demaniali) o contratto (per i beni privati), e l' indennità.

Un'ultima causa di estinzione, singolare, è una conseguenza della facoltà riconosciuta al proprietario del fondo servente di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, e così obbligare l'esercente a rimuovere le condutture. Infatti, è vero che il proprietario deve offrire altro luogo adatto all'esercizio della servitù, ma solo in quanto ciò sia possibile (art. 932, commi 4 e 5). Quindi se ciò è impossibile, la rimozione è seguita dall' estinzione della servitù per quel fondo. Una questione grave è se tutto ciò possa ammettersi pure per le servitù di pubblica utilità. Prevalente, almeno in giurisprudenza, è la tesi positiva, ma sembra da preferire la negativa. Al diritto del proprietario del fondo servente di chiedere, a mezzo di innovazioni ecc. eseguite sul fondo, la rimozione e lo spostamento delle condutture elettriche, si può rinunciare, anche tacitamente. Nella legge stessa, infatti, si prevede l'eventualità di « diverse pattuizioni » (art. 932 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

501 Ho inserito tra le servitù coattive, anziché tra le limitazioni della proprietà, l'elettrodotto coattivo, in conformità del prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, che ravvisa in esso tutti gli elementi di una servitù prediale a favore del fondo nel quale è l'officina centrale produttrice dell'energia e dei fondi ai quali questa è distribuita. La disciplina di tale figura di servitù, come del passaggio coattivo di linee teleferiche, è rinviata alle leggi speciali. Trattandosi di disposizioni collegate a mutevoli esigenze e soggette quindi a continua revisione e rielaborazione, non mi è parso opportuno inserirle nel codice, nel quale devono trovare sede soltanto quelle norme che hanno carattere di maggiore stabilità. L'art. 1056 del c.c. e l'art. 1057 del c.c. si limitano pertanto a enunciare l'obbligo di ogni proprietario di dar passaggio per i suoi fondi, in conformità delle leggi speciali, alle condutture elettriche, nonché a lasciar passare le gomene di vie funicolari aeree ad uso agrario o industriale e a tollerare sui fondi stessi le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo.

Massime relative all'art. 1056 Codice Civile

Cass. civ. n. 6024/2015

Il decreto di autorizzazione provvisoria previsto per la costruzione di elettrodotti dall'art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, richiamato dall'art. 9, decimo comma, del d.p.r. 18 marzo 1965, n. 342, determina il sorgere in capo all'ENEL di una servitù coattiva di natura temporanea, la quale è destinata a venire meno in assenza di autorizzazione definitiva emessa ai sensi degli artt. 108 e 109 del menzionato r.d. n. 1775 del 1933, che ha anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, in difetto di autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'elettrodotto da parte dell'autorità competente, la collocazione degli impianti, sebbene provvisoriamente autorizzata, si traduce in un'attività materiale lesiva del diritto dominicale avente i connotati dell'illecito permanente, con la conseguenza che il privato può chiedere la rimozione dell'elettrodotto e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 20985/2012

L'art. 121 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in forza del quale la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei sui muri esterni, rimanendo tale facoltà di appoggio assoggettata a limiti e condizioni, deve interpretarsi nel senso che non sia comunque consentita la costituzione di una servitù di elettrodotto gravante sui locali all'interno delle proprietà private.

Cass. civ. n. 3403/2003

Qualora l'occupazione temporanea e d'urgenza di un fondo per l'installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l'irreversibile trasformazione dell'immobile con la sua definitiva destinazione all'opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell'ente occupante, che ha proceduto all'ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell'occupazione acquisitiva.

Cass. civ. n. 2078/1974

Titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell'energia. La servitù di elettrodotto non presuppone necessariamente la necessità di assolvere un'esigenza di carattere continuo e sicuramente perenne, per cui può ben essere costituita per assicurare ad un fondo la fornitura di energia elettrica per un determinato periodo stagionale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1056 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. D. chiede
venerdì 26/01/2024
“Buona sera,
ho un palo di media tensione nel giardino di casa, la media tensione circa 15 anni fa è stata tolta, mi hanno lasciato però il palo con attaccato la bassa tensione, mi sono informato e mi hanno detto che la servitù è scaduta, ho chiesto un sopralluogo a XXX-distribuzione per la rimozione del palo a fronte anche di una CILA autorizzata per creare un posto auto dove c'è il palo, il sopralluogo mi è costato 122 Euro, alla fine mi hanno detto che se lo voglio spostare mi devo accollare tutte le spese, sinceramente non trovo corretto questa risposta, come posso fare?
Grazie.
Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 05/02/2024
Ai sensi dell’art. 1056 C.C. “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia
La materia relativa agli impianti di distribuzione di energia elettrica è disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).
L’articolo 122, comma 4, che attribuisce al proprietario del fondo servente la facoltà di eseguire sul proprio fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto prevedendo “[…], salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo” precisando, al contempo, che il proprietario dovrà offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

La giurisprudenza ha, invece, chiarito i presupposti per l’esercizio di tale facoltà stabilendo che il proprietario dovrà fornire la prova della necessità della rimozione per la realizzazione degli interventi predetti al fine di andare esente da qualsivoglia esborso (Trib. Paola, Sez. Civ., n. 21913/2019; Trib. Lecce, n. 93/2019).

Pertanto, in risposta al suo quesito, in assenza di pattuizione contrarie e previa dimostrazione della necessità dell’intervento, non sarà tenuto a sostenere spese per lo spostamento della conduttura.


A.M.E. chiede
venerdì 16/12/2022 - Trentino-Alto Adige
“Il Comune affitta a una società la rete elettrica sotterranea, costruita nel 1985 e gestita dal Comune. Alcune linee (di media e bassa tensione) di questa rete elettrica attraversano il mio terreno, che ho acquistato nel 2010. Nel registro fondiario non sono state iscritte servitù.
Il Comune può affittare le linee/la rete elettrica senza il mio consenso, sulla base di una occupazione illegittima?
Appartengo oramai le linee / i cavi a me per usucapione abbreviata a 10 anni, giacché il Comune non si è opposto nel 2010?”
Consulenza legale i 21/12/2022
Le servitù di elettrodotto sono previste dall’art. 1056 c.c. che dispone "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia".

In merito al contenuto di tale tipologia di servitù si ricordi che esse consentono in generale di:
- collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, impiantare cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
- infiggere supporti ed ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti;
- tagliare rami degli alberi che si trovano in prossimità dei conduttori aerei e che quindi possano, con caduta, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture;
- far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti per compiere i lavori necessari.

Invero, nel caso in esame, sulla base di quanto esposto nel quesito, non parrebbe esserci alcun atto costitutivo di detta tipologia di servitù.

A prescindere dall’esistenza o meno di una servitù, in risposta al suo quesito, è opportuno chiarire che non è consentito al soggetto privato di acquistare per usucapione beni pubblici, quali le condutture elettriche, che insistono sul suo fondo, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile pubblico. Sul punto, anche la giurisprudenza in materia ha stabilito che i beni patrimoniali possono essere usucapiti dai privati solo quando essi siano statti sdemanializzati – anche tacitamente – ossia quando l’Amministrazione ha inteso rinunciare al bene destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico (Corte di Cassazione Civile, S.S.U.U., 7 aprile 2020, n. 7739).

Tuttavia, nel caso di specie ci viene riferito che non sia venuto meno l’interesse del Comune all' utilizzo delle reti ma che, anzi, esso intende concederle in locazione a soggetti terzi.

Ciò posto, l’assenza di un atto costitutivo della servitù di elettrodotto sposta l’oggetto dell’analisi sulla natura di detta occupazione da parte del Comune che, ci viene riferito, nel 1985 ha costruito e, oggi, continua ad utilizzare le condutture elettriche che attraversano, nel sottosuolo, il suo fondo.

Si tratta, a ben vedere, di una c.d. “occupazione usurpativa”, istituto di natura giurisprudenziale elaborato dalla sentenza delle SS.U.U. della Corte di Cassazione del 1997.
In particolare, si parla di occupazione usurpativa quando l’Amministrazione realizza opere pubbliche su terreni di proprietà privata in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità o nell’ipotesi in cui essa divenga inefficace.

In realtà, per lungo tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto agli enti pubblici l’acquisto della proprietà, a titolo originario, del fondo in cui l’opera veniva realizzata, anche in assenza di qualsivoglia procedura espropriativa, per accessione invertita o, come denominata dalla giurisprudenza, per occupazione acquisitiva.

Tale comportamento della Pubblica Amministrazione, oggi non è più ammesso, se non nei termini previsti dall’ art. 42 bis del T.U. espropri come si chiarirà in seguito e l’occupazione senza titolo del terreno per la realizzazione di opere pubbliche, come avvenuto nel caso in esame, costituisce un illecito extracontrattuale.

La tutela del cittadino ingiustamente leso da tale comportamento illegittimo si sostanzia nella possibilità di agire per ottenere, alternativamente:
-la restituzione del bene illegittimamente espropriato o
- il risarcimento del danno.

È opportuno precisare che la richiesta di risarcimento del danno in luogo alla restituzione del bene preclude la possibilità di agire successivamente per ottenerne la riconsegna in quanto è considerata come rinuncia al diritto di proprietà. Inoltre, il risarcimento del danno andrà commisurato sulla base valore venale del bene. Il giudice competente è il giudice ordinario.

Trattandosi, poi, di un illecito permanente il termine di prescrizione quinquennale decorre giorno per giorno ossia finché perdura l’occupazione usurpativa.

Occorre, poi, ricordare che l’art. 42 bis del T.U. espropri consente all’Amministrazione, che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, di disporre con un provvedimento che esso sia acquisito non retroattivamente al suo patrimonio non disponibile e che al proprietario sia riconosciuto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale.

Infine, in risposta ai suo quesiti, si consideri che non potrà opporsi alla concessione in locazione delle reti elettriche e, non essendo maturato alcun diritto all’acquisto della proprietà su di esse, potrà solamente agire nei confronti dell’Amministrazione nei modi sopra indicati.


V.M. chiede
venerdì 14/10/2022 - Friuli-Venezia
“Mi sono aggiudicato in asta un " locale contatori " di 12 mq. vincolato da destinazione d'uso ormai trentennale.
Il locale ospita circa 60 contatori destinati agli appartamenti e servizi collegati di due complessi edificiali contigui ma catastalmente separati. La fornitura di energia elettrica viene oggi garantita da una società privata subentrata ad ENEL, la quale non ha traccia dell'indennità di elettrodotto corrisposta all'originario costruttore e ribalta su di me l'onere di dimostrare che indennità di elettrodotto sia stata corrisposta all'originaria società costruttrice nel frattempo fallita e comunque irreperibile..
Il regolamento di Condominio non richiama in nessun articolo nè il locale contatori come tale nè eventuali obblighi collegati.
Io sarò assoggettato , in quanto nuovo proprietario a pagare oneri di registrazione dell'atto di aggiudicazione in asta, IMU e altre tasse per questo" locale contatori" a nessun altro scopo destinato. Persino il deposito delle mie biciclette potrebbe essermi contestato dai due amministratori dei due Condomini con la motivazione di incomoda servitù.
Chiedo se sono legittimato a reclamare dagli utenti dei 60 contatori una indennità annuale, benchè minima ( es: 35 €/anno) tale da coprire gli oneri cui sarò assoggettato, o in alternativa posso chiedere lo spostamento dei contatori ai altro locale.
Non trovando traccia del contratto di servitu' prediale non è dato sapere se è perpetua o a scadenza.
Grazie.
Distinti saluti”
Consulenza legale i 23/10/2022
A parere di chi scrive non vi sono oggi i presupposti per poter richiedere la corresponsione di una qualche indennità né vi sono i presupposti per poter costringere i due condomini a spostare i contatori.

L’art. 1056 del c.c. ci dice che: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia". È possibile, ma non scontato, che nel momento in cui fu costituita la servitù in forza di tale articolo vi sia stata la corresponsione di una indennità, ma non abbiamo titolo oggi per poter richiedere il pagamento di un canone annuale a meno che tale obbligo non sia previsto nei rogiti che a suo tempo costituirono la servitù.

Forse attraverso una approfondita ispezione ipotecaria che vada anche oltre il ventennio sarebbe possibile recuperare traccia dei titoli che hanno costituito la servitù e dare un parere più preciso sia sulla costituzione di questa servitù di elettrodotto che sulle norme che la regolano. E' anche possibile che questa servitù sia stata costituita dall’originario costruttore del complesso edile per destinazione del padre di famiglia, ma anche in questo caso non vi è spazio per poter richiedere oggi, a distanza di diversi anni, il pagamento di una indennità annuale.

Non vi sono neppure gli estremi per richiedere uno spostamento dei contatori.
Il primo comma dell’art. 1068 del c.c. ci dice chiaramente che: "Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente". Il secondo comma dell’articolo in commento prevede una eccezione a tale principio generale prevedendo che se l’esercizio della servitù è divenuto più gravoso per il proprietario del fondo servente, egli può offrire al proprietario del fondo dominante un altro luogo per l’esercizio dei suoi diritti ed egli non può ricusarlo. Nel caso specifico, tuttavia, non sembra potersi applicare tale secondo comma, in quanto non pare che l’esercizio della servitù sia divenuto maggiormente gravoso per il proprietario del fondo servente, e soprattutto egli non pare abbia un altro luogo da offrire all’interno della sua proprietà ove far installare i contatori degli appartamenti dei due condomini.


D. P. chiede
venerdì 18/02/2022 - Veneto
“spett.le redazione di Brocardi,
ho in essere una convenzione di servitù di elettrodotto a suo tempo stipulata con Alfa, con la quale in qualità di erede sono impegnato a garantire il libero esercizio della linea elettrica da 130 KW. per un tratto di circa 60 metri trasversalmente alla mia proprietà, in zona collinare.
Nella convenzione, nessun altro impegno mi viene richiesto, a parte garantire il libero esercizio citato.
Il motivo della domanda che Vi rivolgo è questo:
"ogni due tre anni Alfa manda degli uomini per il taglio delle piante sottostanti alla linea elettrica, e sostiene che il suo compito si esaurisce con il taglio delle piante e relativo accatastamento dei tronchi tagliati ad un metro di lunghezza.
Come sempre la ramaglia viene lasciata sul posto.
Io non essendo d'accordo, sostengo che il loro modo di operare aggrava la mia servitù, in quanto, la legna (di poco valore) comprese ramaglie deve essere rimossa totalmente, (regalandola a chi vogliono) lasciando libera da intralci tutta l'area sottostante la linea elettrica, in modo da non crearmi ulteriori oneri per il recupero del legname, il cui costo è sempre superiore al valore del legname stesso. Per tale recupero dovrei attivarmi personalmente nel ricercare e pagare qualcuno con forza e mezzi adatti alla bisogna, trattandosi di zona collinare piuttosto impervia.
Detto questo, da voi vorrei sapere se Voi siete d'accordo con il mio pensiero e se esiste una o più sentenze alle quali appellarmi, e in questo caso quali.”
Consulenza legale i 02/03/2022
Va premesso che l’art. 121 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”), nell’individuare il contenuto della servitù di elettrodotto, stabilisce, tra l’altro, che essa conferisce al suo titolare la facoltà di “tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti”, nonché quella di “fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari”.
La norma precisa anche, per quanto qui specificamente interessa, che l'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile al fondo servente.
Nel nostro caso, chiaramente, non è in discussione la facoltà dell’ente titolare della servitù di elettrodotto di provvedere alla potatura delle piante situate in prossimità dell’impianto (facoltà peraltro ribadita da Cass. Civ., Sez. I, 10/05/2017, n. 11445), naturalmente purché si tratti di piante che possano arrecare pregiudizio o pericolo; il problema, piuttosto, consiste nell’individuare chi debba farsi carico della rimozione della legna tagliata.
La risposta va ricercata in alcune norme del codice civile in tema di servitù.
In primo luogo, l’art. 1030 c.c., ai sensi del quale il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
In secondo luogo, l’art. 1069 c.c. il quale, oltre a stabilire che il proprietario del fondo dominante, nell'eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che arrechino “minore incomodo” possibile al proprietario del fondo servente, aggiunge che il titolare della servitù deve fare le opere a proprie spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Nel nostro caso, l’atto costitutivo della servitù di elettrodotto non dispone nulla al riguardo.
Stando così le cose, ad avviso di chi scrive, la rimozione dei rami tagliati dovrebbe ritenersi a carico del titolare della servitù di elettrodotto.
Tuttavia, occorre tenere conto di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 1069 c.c.: se risulta, infatti, che le opere giovano anche al fondo servente, le spese dovranno essere sostenute “in proporzione dei rispettivi vantaggi”. Dunque è necessario verificare, in concreto, se (anche) il fondo servente consegua un’effettiva utilità per effetto del taglio delle piante.


Giuseppe P. chiede
giovedì 16/09/2021 - Lazio
“Buonasera sono proprietario di un fondo agricolo di 20 ettari e ho presentato domanda per la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico. Sul fondo esiste una cabina elettrica dell'Enel a cui mi è stata concessa l'autorizzazione di allaccio. Nel mentre un mio vicino ha chiesto anche lui l'allaccio alla stessa cabina e mi fa pressione affinché io gli conceda il passaggio delle condutture elettriche per l'allaccio nel mio fondo.
Come mi posso difendere?”
Consulenza legale i 23/09/2021
L’art. 1056 c.c. prevede, in effetti, che ogni proprietario sia tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia (nello specifico, la materia è disciplinata dagli artt. da 119 a 129 del R.D. 11.12.1933, n. 1775, Testo unico sulle acque ed impianti elettrici).
Va precisato, però, che la costituzione coattiva del passaggio può essere chiesta non dal proprietario del fondo che dovrebbe beneficiare dell’allaccio, bensì dal proprietario dell'impianto: infatti, come ha chiarito la giurisprudenza (sia pure abbastanza risalente nel tempo), “i titolari della servitù attiva di acquedotto, di gasdotto e di elettrodotto sono non già gli utenti dell'acqua, del gas e dell'elettricità, ma coloro che, fornendo tali beni, sono anche proprietari dei relativi impianti e delle reti di distribuzione, per la cui installazione sono autorizzati dalle leggi speciali a chiedere il passaggio coattivo sul fondo altrui” (Cass. Civ., 22/05/1972, n. 1567). Ed ancora secondo Cass. Civ., 12/07/1974, n. 2078, "titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell'energia".
Non è dunque il vicino che può pretendere direttamente il passaggio sul fondo altrui per le condutture elettriche destinate a servire la sua proprietà.

Marco S. chiede
giovedì 05/11/2020 - Lombardia
“Buongiorno,
A ho acquistato una casa singola, nel momento del compromesso mi è stato comunicato dal venditore che avrei dovuto procedere con lo spostamento del contatore dell'energia in quanto era posizionato su un' altra particella catastale di sua proprietà e collegato alla casa tramite un filo.
Nel momento in cui il tecnico è uscito per verificare la fattibilità l'ex proprietaria e proprietaria della particella sulla quale risiede il contatore, non ha voluto dare il permesso a passare i cavi aerei sulla sua proprietà fino alla mia così bloccando tutto l'iter in quanto l'unico punto disponibile per l' allaccio è il palo nella sua proprietà.
Vorrei sapere come poter procedere, se la servitù avendo il contatore nella sua particella da parte mia per poter accedere al contatore mi è permessa e cosa succederebbe se l'ex proprietaria mi staccasse il contatore facendo riferimento al fatto che il cavo passa per la sua proprietà. grazie”
Consulenza legale i 07/11/2020
Per rispondere ai quesiti in esame occorre in primo luogo tenere presente quanto previsto dall’art. 1056 del codice civile relativo al passaggio di condutture elettriche nonché la disciplina contenuta nel R.D. n.1775 del 1933 e, in particolare, dagli artt. 119 al 122.

In base all’art. 119 del predetto decreto: “Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.”
Da tale norma emerge che la servitù di elettrodotto è obbligatoria e che a monte il soggetto che intende far passare i cavi elettrici deve aver avuto una autorizzazione amministrativa.
L’art. 122 specifica inoltre che: “[...]salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.“
In mancanza di diversi accordi (art.122 del sopra citato regio decreto) come ha statuito la Cassazione in una datata ma ancora valida sentenza (Cass.Civ. sez. II, 23 maggio 1984, n. 3148): “la disciplina dell'art. 122 del t.u. citato [...] conferisce al proprietario del fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di elettrodotto a spese dell'esercente della stessa, salvo diverso accordo tra le parti non è influenzata dal modo di costituzione della servitù e rimane ugualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito in forza di uno dei titoli (sopra indicati) previsti dalla legge speciale, ma anche quando sia stato acquistato per usucapione.”

Ciò premesso, venendo allo specifico del caso in esame possiamo osservare quanto segue.

Abbiamo letto nella corrispondenza che ci è stata trasmessa che la vicina non ha addotto un motivo particolare per negare il consenso al passaggio dei cavi ma si è limitata a scrivere la propria contrarietà “perché così facendo insisterebbe un vincolo che non mi sento di avere con nessuno.”
E’ evidente che una tale motivazione non può essere sufficiente per impedire il passaggio dei cavi elettrici, proprio alla luce della predetta obbligatorietà di cui alla norma generale contenuta nell’art. 1056 c.c. ed alla normativa specifica in materia sopra richiamata.
Tuttavia, in mancanza di un accordo tra le parti, occorre purtroppo rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza costitutiva del diritto di servitù.
Pertanto, vista la situazione, fatte preliminarmente le opportune verifiche anche con l’ente gestore dell’energia elettrica circa l’esistenza di servitù e/o le relative autorizzazioni amministrative, suggeriamo di inviare una ulteriore comunicazione formale alla vicina preannunciando che nella negativa dovranno essere azionate le vie legali più opportune.

Quanto alla seconda domanda contenuta nel quesito ( cosa succederebbe se l' ex proprietaria mi staccasse il contatore facendo riferimento al fatto che il cavo passa per la sua proprietà) possiamo rispondere che un eventuale atto di rimozione, oltre a costituire un danneggiamento, legittimerebbe l’esperimento di una azione giudiziaria per il ripristino della situazione.
In particolare, sarebbe possibile azionare la tutela possessoria prevista dall’art. 1168 c.c. entro un anno dal fatto.

Dirce B. chiede
mercoledì 12/08/2020 - Piemonte
“Buongiorno, avrei una domanda sul diritto di passaggio di cavi elettrici attraverso una proprietà privata. Dopo il lockdown durato cinque mesi, periodo in cui non ci era possibile venire in Italia, al nostro ritorno abbiamo dovuto constatare, che l'Enel aveva fatto dei lavori nella nostra proprietà (Mappale 216/217/182) che possediamo dal 1986 senza chiedere un'autorizzazione, né avvisarci. Scopo: interrare la linea aerea che porta la corrente elettrica alla casa vicina (mappale n. 181). Hanno dunque spostato il vecchio cavo aereo che conduceva a detta casa. Dal palo che si trova al margine della parcella 215 hanno potato il cavo alla nostra casa (fabbricato 217), tagliato i vecchi fili (che sono rimasti a penzoloni sul tetto), hanno condotto il cavo lungo la nostra facciata (n. 216) e l'hanno interrato e poi condotto alla proprietà vicina (181). A tale scopo, hanno scavato nella (nostra) pavimentazione esistente (ciottolato), senza chiedere né avvisare. Ce ne siamo accorti perché il lavoro era stato fatto in un modo deplorevole. Non capisco come sia possibile, tanto più che avrebbero potuto passare per la proprietà del vicino che ha fatto fare i lavori (Mappale 215/848/181). Com'è possibile che un intervento simile venga fatto senza informare i proprietari? Non occorre un diritto di passaggio (servitute?). Già anni prima la società telefonica aveva piazzato un palo nel nostro giardino, senza informarci. Ce lo siamo trovati davanti al naso al nostro arrivo. Ora vorrei informarmi e sapere se la situazione legale autorizza l'Enel o altri enti pubblici a tali pratiche. Sfortunatamente la mappa che vi invierò è molto vecchia, ma permette di farsi un'idea della situazione). Cordiali saluti”
Consulenza legale i 18/08/2020
Il quesito posto richiede di esaminare il tema del passaggio e della installazione di condutture elettriche nella proprietà privata, che ogni proprietario, purtroppo, ha l’obbligo di consentire, in quanto l’interesse della collettività prevale su quello del privato.

Abbastanza esplicito sul punto è il codice civile, il quale, sia nel caso di passaggio di cavi elettrici (art. 1056 c.c.) che nel caso di passaggio di condutture idriche (art. 1033 del c.c.) prevede la costituzione coattiva di una servitù, c.d. di elettrodotto.

La costituzione di una servitù di tale tipo può avvenire:
  1. volontariamente: è questo il caso in cui il gestore del servizio pubblico (in questo caso l’ENEL), avendo l’esigenza di far passare i cavi elettrici su un determinato terreno o sulle pareti di un immobile, prende contatti con il relativo proprietario, il quale gli concede il permesso;
  2. coattivamente: si tratta del caso in cui la servitù viene imposta in forza di un provvedimento amministrativo. In tal caso, dinanzi al rifiuto del proprietario, il gestore del servizio sarà legittimato a rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva della servitù.

Il diritto alla costituzione di una servitù di questo tipo attribuisce in capo al gestore del servizio una serie di poteri (desumibili dall’art. 121 dell’ancora vigente RD 1775/1933), quali, tra gli altri:
  1. infiggere supporti e ancoraggi all’esterno dei muri: i relativi lavori dovranno essere eseguiti in condizioni di massima sicurezza, garantendo il minimo disturbo per gli occupanti gli immobili interessati;;
  2. collocare condutture sotterranee o appoggi per condutture aeree e far passare i relativi cavi sui terreni privati;
  3. accedere lungo il tracciato delle condutture con il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori che dovessero rendersi necessari.

Tuttavia, accanto a questi poteri, il gestore del servizio ha, di contro, anche degli obblighi specifici, tra i quali:
  1. raggiungere preventivamente un accordo con il proprietario;
  2. ottenere un decreto espropriativo;
  3. rivolgersi all’autorità giudiziaria, al fine di ottenere un provvedimento che gli consenta di eseguire i lavori necessari, nel caso in cui l’accordo, per qualsiasi causa, non possa essere raggiunto.
Solo in presenza dei presupposti appena elencati gli operai, addetti ai lavori, potranno accedere alla proprietà privata, secondo orari e modalità prestabilite (in sede di accordo o nel provvedimento giurisdizionale), sia per collocare gli impianti che per eseguire la necessaria manutenzione.

Inoltre, costituisce principio generale, desumibile dall’art. 1032 del c.c. ed applicabile a tutti i casi di costituzione di servitù coattiva, quello secondo cui il proprietario del fondo c.d. servente ha diritto ad una indennità che gli deve essere corrisposta prima che siano iniziati i lavori di imposizione della servitù.

Tutte le volte in cui non siano state rispettate le condizioni sopra viste, il proprietario del fondo sul quale sono stati realizzati i lavori ha diritto di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti.

In tal senso può argomentarsi dal disposto dell’art. 92 del codice comunic. elett., il quale stabilisce al primo comma che le servitù occorrenti al passaggio con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, in mancanza del consenso dell’interessato, possono anche essere imposte coattivamente secondo le norme contenute nel T.U. espropri (DPR n. 327/2001).
La medesima norma, tuttavia, riconosce, in favore di colui che è costretto a subire la costituzione della servitù, il diritto di ricorrere contro il provvedimento di imposizione della servitù e di richiedere che la servitù sia costituita “…in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine”.

In considerazione di quanto sopra detto, dunque, se ne deve dedurre che in alcuni casi l’ENEL, in effetti, è legittimata ad eseguire determinati lavori pur in assenza di consenso da parte di colui che è proprietario degli immobili in danno dei quali i lavori vengono effettuati, purché sia in possesso di un decreto dichiarativo della pubblica utilità di quell’impianto o di un provvedimento giurisdizionale che l’autorizzi ad eseguire i lavori.

Qualora si venga in qualche a modo a conoscenza che difetti taluno di tali presupposti e che, dunque, l’ENEL non abbia per qualunque ragione ottemperato agli obblighi su di essa gravanti, ci si potrà rivolgere, come prima accennato, all’autorità giudiziaria ordinaria, ed in particolare al giudice di pace territorialmente competente, chiamando in causa il gestore stesso (in tal senso si è più volte espressa la Corte di Cass. SS.UU. sentenze nn. 5679/1980, 207/1986, 4190/1990, nonché il TAR Campania sentenza n. 2452/2004).
Se, invece, ci si intende opporre ad un provvedimento amministrativo di imposizione coattiva della servitù (es. per contestare il luogo in cui è stata costituita la servitù), in quel caso ci si dovrà rivolgere al TAR, come è stato confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7262 del 2003.

Ultimo problema che rimane da affrontare è quello di come venire a conoscenza degli atti e provvedimenti in forza dei quali l’ENEL ha eseguito i lavori lamentati.
A tale fine ci si potrà avvalere dello strumento dell’istanza di accesso agli atti amministrativi, da esercitare ex art. 22 della legge sul proc. amministrativo, richiedendo all’ENEL, nella sua qualità di soggetto di diritto privato svolgente un’attività di pubblico interesse, la visione ed eventuale estrazione di copia di tutti gli atti e documenti relativi ai lavori eseguiti sulle particelle di cui si è proprietari.
Dall’esame di tali atti ci si potrà rendere conto se il gestore ha agito in presenza dei presupposti sopra delineati o meno, ed eventualmente agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi.
Sull’applicabilità nei confronti dell’ENEL della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi non sembra sussistere alcun dubbio, trattandosi di soggetto di diritto rientrante tra quelli che l’art. 23 della legge sul proc. amministrativo definisce gestori di pubblici servizi e considerato che, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, anche l’attività di diritto privato esplicata dai gestori di pubblici servizi sarebbe sottoponibile all’actio ad exibendum (cfr. in tal senso TAR Lazio Sez. III ter, sent. n. 724 dell’1 febbraio 2007).

Per quanto concerne, infine, le modalità con cui sono stati eseguiti i lavori, ed in particolare per i vecchi cavi elettrici lasciati sul tetto e per la pavimentazione del viale ricostruita in modo deplorevole, si consiglia di inoltrare una formale diffida all’ENEL, intimandole di provvedere al più presto al ripristino a regola d’arte di quella pavimentazione nonché all’eliminazione dei cavi lasciati sul tetto, in ottemperanza al principio di carattere generale secondo cui l’imposizione di una servitù non può comportare alcun danno ulteriore o pericoli per la sicurezza e l’incolumità personale di colui che è costretto a subirla.


Carlo G. chiede
lunedì 09/09/2019 - Piemonte
“Ho una servitù elettrica sul mio terreno verso l'Enel, che lo attraversa con una campata di cavi elettrici sospesi ad un pilone, pure sul mio terreno sul mio terreno. Dei pini e pioppi vicini, ma non sotto i cavi, sono ora molto alti, si sono seccati e cadendo minacciano di tranciare i cavi. In passato l'Enel provvedeva ai tagli, ma ora non reagisce alla mia segnalazione. Di chi è la responsabilità se gli alberi secchi cadono e tranciano la linea? Chi è tenuto ad effettuare i tagli e a pagarne le spese? Se lo faccio io, sono responsabile per eventuali danni? Come obbligare l'Enel a prendere posizione scritta?”
Consulenza legale i 15/09/2019
La materia in esame trova espressa disciplina nel nostro codice civile, ed in particolare all’art. 1056 del c.c., rubricato “Passaggio di condutture elettriche”, in forza del quale viene imposto a ciascun proprietario di consentire che i propri fondi vengano attraversati da condutture elettriche.
Trattasi chiaramente di una servitù, giustificata dalla prevalenza dell’interesse della collettività su quello dominicale del privato; in quanto tale, per la sua costituzione occorre che la medesima venga fatta risultare da un atto costitutivo, il cui esame potrebbe risultare estremamente utile per avere certezza di quali sono gli oneri posti a carico dell’Enel e quali quelli che gravano sul proprietario del fondo.

E’ pur vero, comunque, che, a prescindere da ciò che può nel dettaglio statuire il singolo atto costitutivo, vi sono delle regole generali che governano il contenuto di servitù di questo tipo, e queste si rinvengono negli articoli dal 1063 al 1071 del codice civile, relative proprio alle modalità di esercizio delle servitù.
Dispone in particolare il secondo comma dell’art. 1065 del c.c. che, tutte le volte in cui sussiste un dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio della servitù, quest’ultimo deve avvenire con il minor sacrificio possibile per il fondo servente.
Ciò deve intendersi nel senso che, se il privato si trova costretto a concedere il passaggio di cavi elettrici nella sua proprietà, ciò non può comportare per il medesimo un sacrificio maggiore di quello strettamente necessario per la normale conduzione del suo fondo; né, d’altro canto, il passaggio dell’elettrodotto può rischiare di divenire fonte di danni e di pericolo per la sicurezza e l’incolumità personale.

Proprio al fine di evitare l’aggravio della posizione del proprietario del fondo, incomberà sull’ente gestore del servizio l’onere di provvedere a sue spese alla manutenzione e conservazione dell’impianto, fatta eccezione per i casi in cui l’atto costitutivo disponga diversamente o dall’attività manutentiva ne possa comunque derivare un vantaggio per il fondo servente.
In quest’ultimo senso, del resto, si esprime abbastanza esplicitamente il successivo art. 1069 c.c., norma che pone appunto in capo al proprietario del fondo dominante l’obbligo di eseguire a sue spese le opere necessarie per conservare la servitù (salvo diversa disposizione contenuta nel titolo costitutivo o nella legge), aggiungendo che a tali spese dovrà anche concorrere il proprietario del fondo servente (in proporzione dei rispettivi vantaggi) se le opere giovano anche al suo fondo.

Una conferma del fatto che anche l’attività oggetto del caso in esame va fatta incombere sull’ente gestore del servizio e proprietario delle condutture elettriche la si ritrova peraltro nella legislazione speciale in materia, e precisamente nel Regio decreto 11/12/1933 n. 1775, c.d. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
Dispone l’art. 121 di tale R.D., inserito nel Capo dedicato proprio alle servitù di elettrodotto, che detta servitù conferisce all’utente (ossia all’Ente gestore) la facoltà di “…tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano con movimento, con la caduta od altrimenti causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti…”.
Come può notarsi, la norma si esprime in termini di mera “facoltà” dell’utente, ma è chiaro che quella medesima facoltà assumerà i caratteri di un vero e proprio obbligo nella misura in cui il suo mancato esercizio si traduca in una situazione di omessa o cattiva manutenzione.
Del resto, nel senso che trattasi di attività che incombono sull’Ente titolare delle condutture elettriche si esprime abbastanza esplicitamente la Corte di Cassazione, la quale in diverse sentenze ha affermato il principio di diritto secondo cui l’obbligo di provvedere al taglio di rami o di alberi in vicinanza di una linea elettrica fa capo, come previsto dall’art. 121 R.D. 1775/1933 esclusivamente al proprietario gestore della linea elettrica e, per esso, all’incaricato del controllo sul tratto interessato.
E’ stato anche aggiunto che trattasi di un obbligo non delegabile o trasferibile neppure al proprietario del fondo oggetto della servitù, a carico del quale, pertanto, in ipotesi di eventuali danni, non si renderà configurabile alcun tipo di responsabilità penale; diversa è la situazione sul piano civilistico, in quanto, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione, sussisterà una responsabilità del proprietario del fondo ove questi avesse provveduto personalmente al taglio di rami o di alberi sul proprio fondo, anche in virtù di un obbligo espressamente assunto in tal senso in forza di contratto stipulato all’atto di costituzione della servitù di elettrodotto (cfr. Cass. Pen. Sez. IV n. 6571/2000; Cass. Civi. Sez. III n. 5144/1991; Cass. Civ. Sez. I n. 11445/2017).

Andando dunque a rispondere, sulla base di quanto appena riportato, alla domanda se sia consigliabile o meno provvedere personalmente al taglio degli alberi senza correre il rischio di andare incontro a responsabilità per danni, può dirsi che occorre scindere il profilo penale da quello civile; così, mentre dal punto di vista penalistico la responsabilità graverà pur sempre in capo all’Ente gestore (il quale non si è preoccupato di adempiere all’obbligo di provvedere al controllo e relativa manutenzione della linea interessata), sotto il profilo civilistico incomberà su colui che effettua materialmente il taglio il rischio di dover risarcire eventuali danni procurati a terzi.

Ciò che può consigliarsi, dunque, è di attivarsi nel seguente modo:
  1. inviare immediatamente all’ente gestore del servizio elettrico interessato una lettera di messa in mora, mediante raccomandata a/r o PEC, allegando alla medesima una rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi (così da portare formalmente il soggetto titolare della servitù a conoscenza della situazione di pericolo);
  2. qualora, entro il termine prefissato, lo stesso non accenni a provvedere in alcun modo, non resta altra soluzione che quella di adire l’autorità giudiziaria, al fine di ottenere un provvedimento di condanna ad una obbligazione di facere (il taglio degli alberi) in danno dello stesso ente;
  3. se, pur a seguito di un provvedimento giurisdizionale, l’ente interessato continui a non attivarsi, si potrà dar corso al procedimento di esecuzione coattiva.


Andrea B. chiede
sabato 06/04/2019 - Lombardia
“IL PROBLEMA.
Sono proprietario di una villa singola sul cui terreno insiste elettrodotto Enel. L'atto di costituzione della servitù è stato redatto il 21 luglio 1964 con data di registrazione 17 ottobre 1964. Nell'atto si specificano, tra gli altri, due aspetti:
1) per la servitù è stabilita una durata di tempo corrispondente a quella delle pubbliche concessioni di esercizio di detti impianti.
2) in deroga a quanto previsto dall'articolo 122 del regio decreto 1775 del 1933 Enel è esonerata da ogni obbligo di effettuare la rimozione o il diverso collocamento nel caso in cui le linee impedissero l'esecuzione di innovazioni, costruzioni ecc.
A fronte dell'atto di servitù fu corrisposto agli allora proprietari un corrispettivo unico iniziale di 30.000 lire.
All'epoca sul terreno non esisteva nulla; nel 1980 è stata costruita la villa da me acquistata e nel giardino ora è rimasto questo palo di elettrodotto Enel a 15.000V.
RICHIESTE.
a) quanto dura la concessione pubblica di esercizio di Enel? È corretto far riferimento al termine di fine 2019 in riferimento alla legge 2644 ("legge Bersani")?
b) scadendo la concessione potrò ritenere scaduto anche l'atto di servitù relativo al mio terreno?
c) in tal caso avrò diritto di rinegoziare l'atto in qualità di nuovo proprietario? Vorrei eliminare l'esonero di Enel dall'articolo 122 e far rimuovere il palo.
d) esistono altri riferimenti normativi a cui posso appellarmi per ritenere scaduto l'atto? Essendo passati oltre 54 anni dalla data di registrazione spererei nell'esistenza di qualche cosa in tal senso.
e) in caso di impossibilità a far rimuovere il palo, ho qualche diritto di chiedere una nuova negoziazione dell'indennità ad Enel? Grazie.
Ho inviato con mail separata la copia dell'atto di servitù.”
Consulenza legale i 23/04/2019
Riguardo al primo dei quesiti formulati, si pone un delicato problema di interpretazione del contratto. Infatti nell’atto sottoscritto dalle parti la durata della servitù è determinata “per relationem”, con riferimento alla “durata di tempo corrispondente a quella delle pubbliche concessioni di esercizio dei detti impianti”.
La difficoltà sta nel fatto che la materia delle concessioni idroelettriche è stata disciplinata da una serie di leggi e decreti succedutisi nel tempo, alcune piuttosto risalenti, con continui interventi ed abrogazioni che hanno lasciato un quadro normativo complicato e di non sempre facile interpretazione, quanto meno ai fini che qui interessano, ovvero stabilire quale sia il termine di durata delle pubbliche concessioni di impianti elettrici.

Peraltro, la legge non prevede neppure un termine unico in relazione a tali concessioni, ma termini diversificati, come vedremo tra poco.
Va precisato che nel quesito posto sono presenti alcune inesattezze. Infatti la legge n. 2644, che viene menzionata, non è la c.d. “legge Bersani”. La legge n. 2644 risale al 1884 ed è stata successivamente abrogata. Quella che viene definita “legge Bersani” è in realtà, in questo caso, un decreto legislativo, il n. 79 del 16 marzo 1999, intitolato “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
L’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999 prevede, al comma 6, che “le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”: quindi il termine di “fine 2019”, assunto come riferimento nel quesito non è corretto, dovendosi semmai far riferimento al 2029.
Non è chiaro, però, se sia questo il termine corretto cui fare riferimento, dal momento che si parla di concessioni rilasciate all’ENEL per le grandi derivazioni idroelettriche: come anticipato sopra, la legge non prevede un termine di durata unico.

Si pone poi un ulteriore problema, cioè quello di stabilire se prendere in considerazione il termine di durata vigente al momento della costituzione della servitù, oppure quello risultante per effetto delle successive modifiche legislative intervenute entro il termine di scadenza inizialmente applicabile (bisogna capire anche se, al momento dell’entrata in vigore del decreto Bersani, la servitù doveva considerarsi ancora esistente).
Come premesso, la ricostruzione del quadro normativo è tutt’altro che facile. Al momento della conclusione del contratto, doveva ritenersi vigente l’art. 21 del R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che prevedeva in linea generale un termine di durata trentennale.
Il che significa che la servitù oggetto del quesito avrebbe avuto termine decorsi trenta anni dalla sua costituzione e, dunque, nel 1994. Se l’esercizio della servitù, come sembra, è continuato fino ad oggi, si pone un problema di acquisto per usucapione della stessa, essendo decorsi più di venti anni.

La soluzione della questione è complessa e, richiedendo l’esame attento di ulteriore documentazione (prima fra tutti, la concessione, nonché eventuali proroghe e/o rinnovi), nonché una conoscenza maggiormente approfondita dell’intera vicenda, dovrà essere esaminata rivolgendosi personalmente ad un legale di fiducia.
È comunque possibile fornire una risposta, seppur teorica (essendo incerto il termine di scadenza della servitù), alle ulteriori domande formulate.

In base al contratto stipulato tra le parti, la durata della servitù viene, appunto, commisurata a quella della concessione per impianti idroelettrici. Abbiamo visto, però, che in questo caso potrebbe essersi verificato un successivo acquisto per usucapione della stessa.
In ogni caso, non è previsto un diritto di “rinegoziare” l’atto, quantomeno non nel senso della rimozione del palo, per il nuovo proprietario del terreno. Le servitù sono infatti diritti reali, che “seguono” il bene e dunque si trasferiscono, sia sul lato attivo che su quello passivo, ai successivi acquirenti dei beni interessati.
Il richiamo all’art. 122 (che, va precisato, è l’art. 122 del cit. T.U. n. 1775/1933), è improprio in quanto l’esonero dall’obbligo di rimozione dell’impianto riguarda la diversa ipotesi in cui il proprietario del terreno esegua sullo stesso opere che obblighino l’esercente dell’elettrodotto a spostare o modificare l’impianto.
Invece, al termine di scadenza della servitù - e sempre che questa, per quanto visto sopra, possa ritenersi scaduta - sarà obbligo dell’ENEL, in mancanza di diversi accordi, rimuovere il palo.

Quanto all’ulteriore domanda, il decorso del tempo non induce a ritenere cessata la servitù: al contrario, si pone addirittura un problema di usucapione. In ogni caso, ove si ritenesse applicabile il decreto Bersani, la scadenza slitterebbe al 2029.
Da ultimo, non è previsto un diritto di “rinegoziare” l’indennità, peraltro corrisposta una tantum al tempo della stipula del contratto.

Annamaria N. chiede
giovedì 14/06/2018 - Lombardia
“Qual è, se esiste, l'articolo di legge che dice che le case e le loro pertinenze ( cortili, aie e giardini ) sono esenti dalle servitù di passaggio degli elettrodotti?”
Consulenza legale i 15/06/2018
La servitù è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.).
Essa, in pratica, permette l’utilizzazione di un fondo (c.d. servente) per il servizio di un altro fondo (c.d. dominante).

Le servitù si distinguono in volontarie e coattive. Queste ultime, a differenza delle servitù volontarie che si costituiscono solo per volontà delle parti, possono essere imposte anche contro la volontà del proprietario del fondo servente.

La servitù di elettrodotto è disciplinata dall’art. 1056 c.c. nonché dal “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (cioè il Regio Decreto n.1775 del 1933) ed è un esempio di servitù coattiva.

Ciò premesso, la risposta alla domanda contenuta nel quesito deve intendersi affermativa e l’articolo di legge in questione è contenuto nella predetta normativa speciale: si tratta dell’art. 121 del sopra citato regio decreto.
Tale norma prevede infatti che “la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:
a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire in sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Da tale servitù sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti.


Pertanto, la norma prevede l’esenzione dalla servitù di elettrodotto delle case, giardini, aie ecc.ecc. con l’unica eccezione delle facciate verso vie e piazze pubbliche.


Andrea G. chiede
martedì 28/11/2017 - Campania
“Buonasera, espongo in breve il problema.

Dovrò presto effettuare lavori di ristrutturazione interna ed esterna
di una villa di esclusiva proprietà. Per la fornitura elettrica (Enel)
tale immobile viene servito da un cavo aereo che da un palo esterno
alla villa, attraversa il cortile e arriva nell'immobile. Inoltre
questo cavo gira attorno all'esterno delle mura della villa, passando anche all'interno di un vano dell'abitazione, continua poi esternamente per poi
attraversare il giardino e collegarsi sempre per via aerea ad una
villa vicina (villa vicina che comunque avrebbe un accesso indipendente
alla strada pubblica).

Questa situazione di fornitura elettrica, non solo crea un danno
estetico ma potrebbe intralciare lavori di ristrutturazione esterna e
costituire un pericolo per gli operai.

Posso richiedere intervento di rimozione cavi aerei e messa a terra?

Tenendo conto che non esistono servitù ma la situazione è tale da molti anni (prima di personale acquisto dell'immobile) e che a prima richiesta Enel ha precisato che i costi sono a carico mio e che si doveva trovare il modo per non mutare situazione e allaccio aereo del vicino.
Dovranno sempre coinvolgere il mio immobile per servire il vicino qualora ritenessero più complicato creare un percorso autonomo al vicino?
Enel può pretendere di risolvere la situazione al vicino creando altre servitù (come un palo) nel mio giardino?

I lavori di spostamento/sistemazione a carico di chi saranno?
Quale è il modo migliore e più veloce per risolvere?

In attesa di una risposta invio cordiali saluti.
Volendo posso anche inviare foto.”
Consulenza legale i 11/12/2017
Prima di rispondere alle domande contenute nel quesito, occorre indicare quale sia la normativa principale di riferimento.
In primo luogo, dobbiamo far menzione dell’art. 1056 del codice civile secondo cui: “ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”. Tra quest’ultime, occorre far riferimento al R.D. n.1175 del 1933 e, in particolare, agli artt. 119, 121 e 122 in esso contenuti.
In base all’art. 119 del predetto decreto: “Ogni proprietario e' tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.” Da tale norma emerge che a monte il soggetto proprietario dei cavi elettrici debba aver avuto una autorizzazione amministrativa.
L’art.121 del medesimo regio decreto elenca poi una serie di facoltà per l’utente (nel caso di specie, l’ Enel) e l’art. 122 specifica che: “[...]salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.“

Ora, nel quesito leggiamo che non vi sarebbe alcuna servitù ma che la situazione è così da molti anni.
Sul punto, va precisato che in realtà la servitù esiste e rientra tra quelle coattive (la cd. servitù di elettrodotto).
Quello che invece non sappiamo con certezza è come la stessa sia stata costituita.
Stando a quanto specificato nel quesito (“la situazione è tale da molti anni”), possiamo ipotizzare che essa sia sorta per usucapione. Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, suggeriamo di chiedere al precedente proprietario dell’immobile o all’Enel l’atto di costituzione della servitù. Ciò è necessario ai fini di sapere quali siano i limiti della stessa e le facoltà del proprietario del fondo servente, sia per avanzare richieste formali che per eventuali azioni legali verso l’ente gestore.
Infatti, in mancanza di diversi accordi (art.122 del sopra citato regio decreto) come ha statuito la Cassazione in una datata ma ancora valida sentenza (Cass.Civ. sez. II, 23 maggio 1984, n. 3148): “la disciplina dell'art. 122 del t.u. citato [...] conferisce al proprietario del fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di elettrodotto a spese dell'esercente della stessa, salvo diverso accordo tra le parti non è influenzata dal modo di costituzione della servitù e rimane ugualmente applicabile [...]anche quando sia stato acquistato per usucapione.”

Ciò posto, occorre individuare anche quali siano i motivi per cui si chiede lo spostamento/modifica dei cavi elettrici.
Nel caso di specie, anche se nel quesito viene fatto un accenno anche ad aspetti meramente estetici (“questa fornitura non solo crea un danno estetico”), parrebbe che il motivo principale della richiesta sia dovuto alla imminente ristrutturazione dell’immobile.
In tal caso, le spese per lo spostamento dei cavi (anche in vista di un eventuale collocazione a terra se, ad esempio, viene modificata proprio la parte dove tali fili sono attaccati e quindi, necessariamente, vanno interrati)) devono intendersi a carico del gestore (e, cioè, dell’Enel).
Sul punto, citiamo una pronuncia del Tar Campania che ha ribadito che:"la regola generale, posta dall'art. 122 del testo-unico n. 1775 del 1933, è che la servitù per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioè comporti il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell'esercente dell'elettrodotto, lo spostamento della linea, purché il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all'esercizio della servitù (T.A.R. Campania, sent. n. 2763/04).”

Alla luce di quanto precede, andiamo a rispondere nello specifico alle domande contenute nel quesito:
1) In caso di giustificata necessità (quindi non per meri motivi estetici), il proprietario del fondo può richiedere lo spostamento dei cavi e – se tecnicamente possibile- la loro installazione a terra; come stabilito dall’art.122 del sopra richiamato R.D. “in tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.”
2) L’immobile continuerà ad essere coinvolto laddove risulti complicato realizzare un percorso autonomo al vicino, considerato che il proprietario del fondo “non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo”;
3) L’Enel non può arbitrariamente aggravare la servitù (collocando, come nell’esempio del quesito, un palo in giardino) atteso che “Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente” (cioè l’Enel), “se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.” (ultimo comma art. 122 R.D. 1175 del 1933);
4) Come sopra specificato, in caso di lavori necessari, le relative spese saranno a carico dell’Enel (salvo diverse pattuizioni in caso di esistenza di un atto formale di costituzione della servitù e di diversi accordi ivi previsti);
5) Dal punto di vista pratico, il modo migliore per risolvere la situazione prevede i seguenti passi: dopo aver accertato l’esistenza o meno di un atto di costituzione della servitù ed aver valutato unitamente ad un tecnico di fiducia gli aspetti tecnico-pratici della collocazione dei cavi elettrici, occorre trasmettere una comunicazione scritta all’Enel - citando la predetta normativa - con cui si richiede formalmente lo spostamento/messa a terra dei cavi ai fini della ristrutturazione dell’immobile (prospettando i relativi pericoli anche per l’incolumità degli operai) ad esclusivo carico dell’ente.


Antonio G. chiede
domenica 02/04/2017 - Lazio
“Buonasera,
nel 2010 ho acquistato un terreno agricolo sul quale è presente una linea Enel.
Ho un permesso a costruire approvato per un’abitazione che troverà luogo a pochi metri da n.1 palo.
Inoltre tale palo potrebbe essere un pericolo oltre che un intralcio per i mezzi che opereranno per la costruzione del tetto dell’abitazione.
Da una verifica presso la Conservatoria dei registri immobiliari non è riportata alcune servitù nell’atto di acquisto del terreno.
Si chiede di sapere pertanto se l’Enel può imputare le spese per lo spostamento del citato palo al proprietario del fondo.
Grazie”
Consulenza legale i 06/04/2017
Dispone espressamente l’art. 1056 c.c. che "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia".
Leggi in materia sono quelle contenute negli artt. 91 e 92 del d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che ha raccolto la disciplina contenuta nel precedente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici (r.d. n. 1775 del 1933).

Intanto si ritiene opportuno precisare, anche per affrontare eventuali problematiche che potessero presentarsi in futuro, che le servitù di elettrodotto consentono in generale di:
- collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, impiantare cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;
- infiggere supporti ed ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie o piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti;
- tagliare rami degli alberi che si trovano in prossimità dei conduttori aerei e che quindi possano, con caduta, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture;
- far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti per compiere i lavori necessari.


Per tutti questi interventi non è necessario il consenso del proprietario del fondo o dell'immobile, mentre è normale che vi sia un atto costitutivo volto a sancire e precisare i vincoli, il quale può formare oggetto di un contratto (da cui origina una servitù volontaria, ossia costituita col consenso del proprietario) ovvero di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa (in questo caso saremo in presenza, invece, di una servitù coattiva).

In difetto di titolo, come accade nel caso che si affronta, al fine di poter stabilire quali siano i limiti ma anche le facoltà facenti capo al proprietario del fondo servente, non ci si può che riferire alla normativa speciale esistente in materia, dovendosi precisare che la circostanza che dalle visure effettuate non risulti alcun tipo di servitù, deve interpretarsi, per quel che ci interessa, nel senso che non sussiste alcun atto (né un contratto né un provvedimento amministrativo) a cui potersi riferire per stabilire quali siano le modalità di ripartizione delle spese.

Intanto risulta interessante la lettura dell’art. 92 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale al comma 6 prevede un temperamento alla limitazione imposta al proprietario del fondo, disponendo che: "la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine".
Il successivo comma 7 della stessa norma, inoltre, mantiene ferma la possibilità per il proprietario "di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù".
Quest’ultima disposizione va poi integrata con quanto stabilito dall'art. 122 del r.d. n. 1775/33, mantenuto in vigore dal Codice delle comunicazioni elettroniche, norma la quale ribadisce che, salvo sempre le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

Dal contenuto delle norme sopra riportate si desume chiaramente che i costi per lo spostamento dei cavi o degli impianti di reti di comunicazioni elettroniche vanno sempre a carico dell'esercente, a meno che il provvedimento amministrativo o la servitù volontaria non prevedano diversamente (ad esempio questi potrebbero prevedere l'inamovibilità dell'impianto, o la perpetuità della servitù).
In tal senso si sono anche espresse alcune pronunce giurisprudenziali, e precisamente:
  • T.A.R. Napoli - Campania, sent. n. 2763/04, in cui si afferma che "la regola generale, posta dall'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933, è che la servitù per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioè comporti il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell'esercente dell'elettrodotto, lo spostamento della linea, purché il proprietario stesso offra a tal fine un altro luogo adatto all'esercizio della servitù"
  • Tribunale Ivrea 18 settembre 2000 n. 300, il quale ha sostenuto che "l'art. 122 comma 4 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, che conferisce al proprietario del fondo gravato il diritto di ottenere lo spostamento dell'elettrodotto con obbligo per l'esercente di sopportarne le spese, si applica anche nell'ipotesi in cui la coattività della servitù, che ne costituisce il presupposto, derivi, anziché da un atto impositivo, da un contratto cui il proprietario del fondo addivenga per evitare che l'imposizione della servitù si realizzi comunque imperativamente".
Ma ulteriori argomenti, che inducono ad escludere l’obbligo dal parte del proprietario del fondo servente di dover sostenere dei costi, possono trarsi da quelli che sono i principi generali che regolano le servitù contenuti nel codice civile, principi che vanno pur sempre richiamati sebbene nel caso di specie una servitù non risulti trascritta, trovandoci in ogni caso difronte ad un peso di natura reale gravante sul fondo, assimilabile nel suo contenuto, nella sua natura e nella sua funzione alla servitù di cui all’art. 1056 c.c.
In tal senso può così argomentarsi:
  1. dall’art. 1065 c.c., secondo cui la servitù deve essere eseguita in modo da soddisfare il bisogno del titolare del diritto (in questo caso il gestore), con il minor aggravio del fondo servente;
  2. dall’art. 1067 c.c., secondo cui il titolare del diritto (ossia sempre il gestore) non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, mentre di contro il proprietario del fondo servente non può compiere atti che tendano a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più scomodo;
  3. dall’art. 1068 c.c., in forza del quale il proprietario il cui fondo risulta gravato da servitù non può trasferire l'esercizio della stessa in un luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, a meno che tale vincolo non sia diventato gravoso per il fondo servente o impedisca l'esecuzione di lavori, riparazioni, miglioramenti. In questo caso il proprietario può offrire un luogo diverso ed egualmente comodo per l'esercizio della servitù, e la controparte non può rifiutare.

Ora, dal coordinamento delle norme contenute nel codice civile con quelle della disciplina speciale, non può non desumersi che la servitù non deve comportare per il proprietario una eccessiva onerosità in termine di vincoli, ma nel contempo che non può certo essere modificata a suo piacimento.
Ciò significa che, al di là di quelli che possono essere gli eventuali vincoli stabiliti da un atto costitutivo di servitù, se il proprietario del fondo servente ne chiede lo spostamento per procedere ad un’opera di ristrutturazione e/o costruzione e per la quale esso è inevitabile, con successivo ricollocamento altrove, il gestore deve provvedere a proprie spese.
Diversamente, se il proprietario dovesse chiederne la rimozione o lo spostamento per motivi "estetici" e senza che vi sia una necessità concreta, o semplicemente perché la collocazione degli impianti non gli va più bene, allora il costo dei lavori graverebbe necessariamente su di lui.

Al fine di poter ottenere concretamente lo spostamento del palo, sarà necessario inviare una raccomandata r/r all’ENEL, contenente detta richiesta con indicazione espressa delle ragioni che la giustificano, ragioni che nel caso di specie consisteranno nella necessità di eseguire una costruzione regolarmente autorizzata, che verrà a sorgere a pochissima distanza dal palo di cui si chiede lo spostamento e la cui presenza potrebbe risultare d’intralcio per l’esecuzione dei lavori oltre che fonte di pericolo per l’incolumità degli operai.
Nei fatti accade che molto spesso l’ente gestore, sia esso ENEL o TELECOM, risponde affermativamente alla richiesta di spostamento, ma che al contempo presenti all'utente dei preventivi per importi elevati relativi a costi da dover sostenere; in ipotesi del genere, considerato quanto prevede la legge, è consigliabile rispondere al gestore diffidandolo ad adempiere, e se necessario ad adire le vie giudiziarie, tenendo conto che il privato che voglia far valere le proprie ragioni contro il gestore (Telecom, Enel) riguardo indebite richieste di pagamento potrà rivolgersi al giudice ordinario, chiamando in causa il gestore stesso (sul punto si è più volte espressa la Cassazione a sezioni unite con le sentenze nn. 5679/1980, 207/1986, 4190/1990, nonché il TAR Campania con la sentenza n. 2452/2004).

Giuseppe C. chiede
mercoledì 29/06/2016 - Abruzzo
“Lo scrivente possiede un lotto di terreno intercluso ma per il quale ha acquistato, da una lottizzazione contigua, servitù di passaggio. L'interclusione è dipesa da un frazionamento dell'originaria particella in due lotti onde il primo è servito da strada, il suo è rimasto chiuso. Il fondo dominante è adibito ad orto (giardino ?) ed ha subito una radicale trasformazione per la costruita abitazione. Conseguentemente, per evitare discussioni, ho acquistato da un lotto vicino servitù di passaggio. Su tale lotto insistono, oggi, tre diversi condomini ma la strada che mi riguarda è inclusa in uno solo di essi.Ora, avendo ottenuto licenza di costruzione di abitazione bifamiliare, ho richiesto all'ENEL ed al Consorzio Idrico i necessari allacci per iniziare i lavori della costruenda abitazione. Entrambi questi Enti richiedono l'assenso scritto del condominio attiguo sul quale, come sopraddetto, vanta servitù di passaggio. Si chiede se il comportamento di etti Enti sia legittimo atteso che lo scrivente ha richiesto autorizzazione al condominio succitato non ottenendo riposta alcuna mentre l'unica sentenza reperita (Cass. 12 luglio 1974, nr. 2078) statuisce che "titolare della servitù di elettrodotto è il fornitore dell'Energia". Cosa fare in caso di inerzia degli Enti fornitori di luce ed acqua ? Quale giudice, eventualmente, è competente per il silenzio rifiuto ad eseguire il manufatto da parte di codesti Enti ? Grazie.”
Consulenza legale i 08/07/2016
Per poter rispondere al quesito in maniera chiara è necessario analizzare il concetto di servitù coattive.
Tale servitù si costituisce anche contro la volontà del titolare del fondo servente, poiché in alcuni casi ciò è consentito dalla legge. Tuttavia non tutte le servitù possono essere imposte ma solo quelle indicate dalla stessa legge.

Nel caso specifico occorre valutare il tipo di opere da realizzare al fine di dedurne quale possa essere imposta al condominio in questione e quale invece possa essere concessa in maniera volontaria.

L’art. 1056 prevede che ogni proprietario è obbligato a consentire il passaggio per i suoi fondi delle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia, ed in particolare del T.U. 11.12.1933, 1775. In base alla normativa in vigore, l'identificazione del soggetto attivo del diritto di elettrodotto è il distributore dell'energia. E' però necessaria l'autorizzazione alla costruzione della linea elettrica ma una volta ottenuta, questa obbligherà il condominio a consentire il passaggio dell'elettrodotto per il trasporto dell'energia verso la nuova costruzione, ciò senza che sia necessario il suo consenso.

Per quanto concerne la fornitura idrica, sarà necessaria la creazione di una servitù di acquedotto. Il presupposto è che a una casa manchi l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici. In tali casi il proprietario del fondo vicino deve consentire l’utilizzo della propria acqua mediane derivazione, anche se con dei limiti previsti dal Codice Civile. Sul punto, l'art. 1033 Cod. Civ. prevede che il proprietario di un fondo sia tenuto a dare passaggio alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita ma esclude che questa servitù coattiva possa toccare case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti. Di conseguenza, non si può riconoscere un passaggio coattivo dell'acqua sotto il cortile del vicino, a meno che non esista una situazione di c.d. interclusione assoluta, ovvero di inaccessibilità assoluta alla pubblica al fine di poter allacciare l'utenza all'acquedotto (Cass. civ., 1.8.1995, n. 8426).

La circostanza dell'esistenza di una servitù di passaggio, acquisita dal fondo vicino, non consente in automatico di poterne fare un uso diverso o più ampio quale appunto il suo utilizzo per il passaggio di cavi e tubi. L'art. 1056 Cod. Civ. è infatti chiaro nel prevedere che “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso...”.

In conclusione quindi, i fornitori di energia e di acqua, anche in assenza del consenso del condominio, non possono negare gli allacci, sebbene sarà comunque necessario tenere presente quanto sopra detto. Il giudice competente in conseguenza del silenzio rifiuto dei fornitori di utenze, è quello amministrativo (Tar), trattandosi di servizi di pubblica utilità.

Andrea P. chiede
martedì 12/05/2015 - Lombardia
“Buona sera,
Sono proprietario di una parte di cortile, dove c' è un rustico che si trova all' interno, dove ho la servitù di passo per accedere alla mia proprietà.
Ho i permessi per costruire degli appartamenti sulla mia proprietà e vorrei sapere se il proprietario del cortile, dove io ho la servitù di passo, può opporsi e non darmi il permesso di eseguire lo scavo nel cortile di sua proprietà ( dove ho la servitù di passo ) per fare passare gli impianti ( fogna, acqua, luce, gas, ecc.. ) per poter eseguire gli allacciamenti al piano strada.
Grazie”
Consulenza legale i 18/05/2015
Per rispondere al quesito proposto va spiegato preliminarmente il concetto di servitù coattiva: si tratta di servitù che si costituisce anche contro la volontà del titolare del fondo servente (mediante sentenza), in quanto trova il suo titolo nella legge. Questo è il passaggio chiave: le servitù coattive, "imponibili" a terzi, sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge.
Pertanto, si dovranno valutare una ad una il tipo di opera da eseguire per gli allacciamenti e capire quale si può "imporre" al proprietario del cortile e quale invece va da lui concessa volontariamente.
Il fatto che esiste già una servitù di passaggio non consente automaticamente di ritenere lecito qualsiasi passaggio, anche di condutture, ma attiene a un preciso diritto, quello finora esercitato dal titolare della servitù (es. passaggio a piedi, con automezzi, etc.). Stabilisce, infatti, l'art. 1065 c.c. che "Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente".

Gas
La giurisprudenza ha escluso che esiste una servitù coattiva con sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, 25.1.1992, n. 980: "a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, purché ricavata da un fondo a vantaggio di una altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela. Pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere una applicazione estensiva dell'articolo 1033 c.c. In tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione di servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimibilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto".

Acqua
L'art. 1033 c.c. prevede che il proprietario di un fondo sia tenuto a dare passaggio alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali, ma esclude che questa servitù possa toccare le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Quindi, non può riconoscersi un passaggio coattivo dell'acqua sotto il cortile del vicino.
Solo in un caso si potrebbe eventualmente riconoscere una servitù coattiva di acquedotto attraverso il cortile, cioè laddove esista una situazione di interclusione assoluta, non altrimenti eliminabile (cfr. Cass. civ., 1.8.1995, n. 8426); in altre parole, quando non esista nessun'altra possibilità per far passare le tubazioni.

Fognature
L'art. 1043 del c.c. stabilisce che le disposizioni concernenti il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo. Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia (servitù di fognatura). Quindi, si prevede che possa esistere un passaggio coattivo di tubazioni della fognatura, tuttavia, si richiama la disciplina in tema di acque, dove si prevede l'esenzione dei cortili delle abitazioni. Pertanto, anche questo tipo di passaggio non può essere imposto coattivamente ma deve essere chiesto al vicino, il quale può o meno prestare il suo consenso.
Anche qui vale il principio che l'interclusione assoluta può far ritenere superabile l'esclusione del cortile dalla servitù.

Luce
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia: è ciò che sancisce l'art. 1056 del c.c.
La disciplina di tale figura di servitù, come anche quella del passaggio coattivo di linee teleferiche, è rinviata alle leggi speciali, in particolare T.U. 1775/33 (artt. 119 e seguenti). L'art. 119 dice che ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente.
Quindi, nel caso di specie, se esiste la prescritta autorizzazione, le condutture elettriche possono essere fatte passare sul fondo del vicino.

Infine, si ricorda il principio generale per cui, anche in caso di diritto a far costituire una servitù coattiva, è dovuta al proprietario del fondo servente una indennità per legge. In caso di servitù volontariamente concessa, saranno invece le parti a determinare il compenso per l'autorizzazione al passaggio delle tubazioni e condutture.

Vincenzo P. chiede
domenica 05/05/2013 - Toscana
“Ringrazio anticipatamente per la precisa risposta al quesito nr. 7708.
Torno a porvi un altro quesito di natura condominiale. Lo stabile dove vivo è composto da tre piani, io occupo il piano terra e altre due famiglie il primo e il secondo piano.
Le facciate del fabbricato necessitano ora di un rifacimento strutturale ma, non essendo prevista la figura dell'amministratore di condominio, non sono stati attribuiti i valori millesimali ai condòmini.
Il mio quesito riguarda i costi da sostenere, in quale misura spetta la mia spesa per il ponteggio e le relative opere di ristrutturazione?
Grazie”
Consulenza legale i 13/05/2013
Il condominio negli edifici è un tipo di comunione che si verifica quando in un edificio due o più soggetti sono ciascuno proprietario di una unità immobiliare in via esclusiva e sono proprietari insieme delle parti comuni.
Nel caso di specie, dato il numero di condomini (tre) la legge non prevede l'obbligo di formare un regolamento (che deve contenere le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione). Tuttavia, valgono anche in questo caso le norme relative al condominio degli edifici, compreso l’art. 1123 del c.c. che regolamenta la ripartizione delle spese tra i vari partecipanti al condominio ("Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione").
Anche l'art. 1101 del c.c., secondo comma, recita: "Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione è in proporzione delle rispettive quote". Per "peso" si intende qualsiasi obbligo di natura patrimoniale che incombe al comproprietario del bene (compresi i doveri che trovano origine nell'accordo unanime dei comunisti o in una delibera assembleare).
Ai sensi dell'articolo 1101, primo comma, mancando una diversa indicazione convenzionale o giudiziale, le quote dei condomini si presumono uguali.
Nei condomini con più di dieci partecipanti ogni condomino, il quale ritenga che la suddivisione delle spese in parti uguali non sia equa, può rivolgersi al giudice civile competente per ottenere la formazione ex novo delle tabelle millesimali (art. 1138 del c.c.): la legge tace per quanto riguarda invece i condomini con meno di dieci partecipanti. Una parte della dottrina ritiene che anche in questo caso i condomini possano agire in giudizio per ottenere la formazione dello strumento di ripartizione delle spese e questa sembra la posizione preferibile, anche se non vi è una giurisprudenza consolidata sul punto (un precedente favorevole è dato dalla sentenza del 28 febbraio 2008 del Tribunale di Trapani, che ha ritenuto legittimo il ricorso per la formazione delle tabelle millesimali da parte di un condomino proprietario di un appartamento in un condominio con meno di dieci partecipanti).
In ogni caso, l'articolo 1105, terzo comma, dettato in tema di comunione, è applicabile anche al condominio in forza del rinvio operato dall'art. 1139: esso stabilisce comunque la possibilità di ricorrere alla autorità giudiziaria se non si provvede ad una amministrazione fattiva, se non si forma una maggioranza, o se le deliberazioni non vengono eseguite.
Si consiglia di tentare in prima battuta la stipulazione di un accordo stragiudiziale che determini le quote proporzionali dei diversi condomini (e possibilmente anche di redigere un regolamento della comunione ai sensi dell'art. 1106 del c.c.).
Se ciò non risultasse realizzabile, sarà necessario per il condomino adire le vie giudiziali o ai sensi dell'art. 1138 per la redazione delle tabelle millesimali (ma la giurisprudenza non è unanime circa questa possibilità) oppure ai sensi dell'art. 1105 c.c. Si tratterà di un giudizio di natura prettamente tecnica che vedrà la partecipazione di consulenti tecnici incaricati di stabilire le quote di spettanza di ciascun condomino: pertanto può risultare un procedimento particolarmente oneroso.

Vincenzo P. chiede
giovedì 14/03/2013 - Toscana
“Ho da poco acquistato la proprietà di un fondo attiguo ad uno già in mio possesso, le due porzioni di terreno sono separate da una rete essendo state in precedenza di due proprietari diversi.

Sulla rete, adesso divenuta di mia proprietà, insiste una conduttura elettrica che scorre ad un'altezza da terra di circa 1,40 mt, installata dal proprietario di un fondo confinante al mio sul quale lo stesso gode di servitù di passaggio per, appunto, raggiungere il suo terreno.

Quest'ultimo si rifiuta ora di asportare la linea elettrica, peraltro pericolosa, data l'esigua altezza da terra costringendo me e i miei familiari a passarvi di sotto, attraverso un varco aperto nella rete, per transitare da un fondo all'altro.

Lui sostiene che la linea elettrica è a norma perchè installata da un tecnico elettricista con rilascio di una certificazione datata 2002.
Come posso far valere il mio diritto di fargli rimuovere il cavo elettrico?
Grazie,
distinti saluti”
Consulenza legale i 05/04/2013
Il caso di specie concerne l'istituto della servitù coattiva di elettrodotto: nel codice civile si trova solo la norma di cui all'art. 1056, mentre la disciplina completa è contenuta in norme speciali (T.U. 1775/33, art. 119 e ss.).
Se la servitù è validamente costituita, non è possibile richiedere semplicemente di "rimuovere" l'opera costruita sul fondo servente.
Tuttavia, l'art. 121 del T.U. del 1933, sancisce che "L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da [...] riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso".
Ciò induce a ritenere che nel caso in esame, vista la riunificazione in capo allo stesso titolare della proprietà dei due fondi, al confine dei quali scorre il cavo elettrico, l'attuale collocazione dello stesso risulti pregiudizievole per il proprietario del fondo servente, che potrebbe quindi chiederne una ricollocazione.
Ancora più interessante risulta l'art. 122 dello stesso testo unico, che recita "... salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo".
La norma, quindi, consente al proprietario dei due fondi, ad esempio di rimuovere la rete posta a confine tra i terreni, entrambi di sua proprietà, chiedendo che l'esercente dell'elettrodotto collochi diversamente il cavo elettrico.
Sarà quindi opportuno invitare il titolare della servitù a procedere secondo quanto disposto dalla normativa. In caso di mancata, spontanea collaborazione, sarà possibile ricorrere all'autorità giudiziaria per stabilire le modalità di godimento della servitù.

Qualora dalla presenza del cavo elettrico si temesse la verificazione di un danno, sarà possibile in ogni caso esperire l'azione di cui all'art. 1172 del c.c., sussistendone i requisiti (il danno minacciato deve essere grave, tale cioè da danneggiare notevolmente la cosa in pericolo, e prossimo, cioè imminente).

Aurelio chiede
domenica 10/07/2011 - Puglia

Salve a tutti e grazie anticipatamente per il vostro interessamento.
Possiedo un fondo agricolo per il quale ho fatto richiesta di allaccio alla rete elettrica Enel. Superati tutti i vincoli paesaggistici ed altri, l'Enel nella mia proprietà ha piantato due tralicci in cemento. Nel momento in cui i tecnici hanno iniziato a collegare i cavi da una linea già esistente, un confinante ha bloccato i lavori asserendo che il traliccio che sostiene la linea elettrica è di sua proprietà. Adesso sono in attesa di determinazioni da parte dell'ufficio Enel competente che comunque mi ha garantito la realizzazione dell'allaccio. Premesso quanto sopra, la mia domanda è la seguente: "E' possibile che un privato cittadino possa essere proprietario di un traliccio di sostegno di rete elettrica di pubblico servizio e utilità? In caso di risposta affermativa in quali casi è consentito?”

Consulenza legale i 22/07/2011

La servitù coattiva di elettrodotto comprende le facoltà per l’ente distributore di energia elettrica di impiantare tralicci per sostenere i cavi che passano per via aerea, o di ottenere l’appoggio alle costruzioni, per permettere il passaggio delle condutture elettriche tra edifici. Effettivamente, se dei pali o altre opere sono conficcati nel terreno altrui, il proprietario del fondo può acquistarne la proprietà per accessione-incorporazione ex art. 934 del c.c., salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal titolo. Non sembra, però, il caso dei tralicci della corrente elettrica: essi, infatti, rappresentano le opere e le occupazioni necessarie per l’esercizio della servitù coattiva di elettrodotto ed essendone accessori restano in proprietà dell’Enel. Esiste, infatti, un rapporto pertinenziale di mobile a mobile, visto che il traliccio è destinato durevolmente al servizio della conduzione di energia elettrica, considerata bene mobile ex art. 814 del c.c..


Mauro O. chiede
sabato 04/12/2010

“In merito alla servitù di conduttura elettrica, il proprietario del fondo servente può scegliere il passaggio aereo invece di quello sotterraneo che l'enel vorrebbe attuare?”

Consulenza legale i 10/12/2010

La servitù di elettrodotto coattivo appartiene alla categoria denominata “servitù coattive” la cui costituzione è normativamente disciplinata dall’art. 1032 del c.c. dietro versamento di una congrua indennità. La fattispecie de qua può essere, quindi, ricondotta nell’ambito della normativa di cui all’art. 1056 del c.c. che richiama per gli aspetti specifici le leggi in materia ed in particolare gli artt. 119 e ss. del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici; la L. 13 dicembre 1964 n. 1341, norme per la disciplina delle costruzioni e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne sostituita dalla L. 28 giugno 1986 n. 339, nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche esterne. L’art. 122 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, in particolare, stabilisce tra l’altro che “Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo
”.
La legge prescrive espressamente il divieto per il proprietario di compiere qualsiasi atto idoneo a “diminuire l’uso della servitù” o a “renderlo più incomodo”.
Non si possiedono, tuttavia, gli elementi tecnici per verificare se l’alternativa tra passaggio aereo invece di quello sotterraneo possa violare tali limiti alle facoltà del proprietario del fondo servente.
In ogni caso, si evince dalla lettera della normativa che il divieto non sia così esteso da escludere il diritto di ottenere il cambiamento del tipo di passaggio delle condutture elettriche, sempre che non sia stata pattuita una clausola limitativa delle facoltà del proprietario del fondo servente.
Infine, occorre valutare se, a causa delle caratteristiche strutturali dell'area in cui dovrà avvenire il passaggio, la scelta del sistema di trasmissione dell'energia da parte dell’Enel (cavo aereo o sotterraneo) sia pertanto vincolata.


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