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Articolo 926 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Migrazione di colombi, conigli e pesci

Dispositivo dell'art. 926 Codice Civile

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori(1).

Note

(1) Riferirsi ai colombi viaggiatori è decisamente anacronistico, ma, secondo alcune vecchie leggi speciali, essi sono forniti di contrassegno con il numero di cui al certificato di proprietà.
Chi li ritrova deve, pertanto, consegnarli alle autorità, le quali ricercano il proprietario per la relativa restituzione.

Ratio Legis

La disposizione, anche se positivizzata nella sezione che tratta dell'occupazione e dell'invenzione, in verità regola un caso di acquisto della proprietà per accessione (art. 940 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 926 Codice Civile

Disciplina della materia secondo il vecchio codice

Dei conigli, dei pesci e dei colombi riuniti rispettivamente in conigliere, peschiere e colombaie, il codice del 1865 si occupava nei tre articoli, 413, 462 e 713. Nel primo quegli animali erano inclusi nell'elenco dei beni immobili per destinazione. Nel secondo si considerava il loro passaggio dall'una all'altra conigliera, peschiera o colombaia e si stabiliva l'acquisto di essi per accessione a favore del proprietario della conigliera, peschiera e colombaia, in cui da ultimo si erano stanziati, purché il passaggio fosse avvenuto senza l'intervento doloso del proprietario medesimo. Nel terzo articolo, al comma secondo, si richiamava l'art. 462 per escludere la facoltà del precedente proprietario di inseguire i ripetuti animali quando fosse avvenuto il loro passaggio spontaneo in altra conigliera, peschiera o colombaia.

Le critiche della dottrina si erano soffermate in particolare sul secondo di questi tre articoli, perché si considerava inesatto parlare di acquisto per accessione dei singoli animali in quanto oggetto dell'immobilizzazione per destinazione del proprietario e dell'accessione potevano essere non i conigli, i pesci o i colombi, ma la conigliera o la peschiera o la colombaia considerata ciascuna nel suo insieme di contenente e di contenuto. Alla dottrina parve più corretto che per i singoli colombi, pesci e conigli si potesse parlare piuttosto di occupazione che di accessione.


Motivi della norma del nuovo codice

Dello stesso avviso fu la Commissione Reale per la riforma dei codici, la quale nel progetto preliminare soppresse l'art. 462 del codice del 1865 motivando che esso « si spiega solo con ragioni storiche » ed è stato molto criticato dalla dottrina.

Ma il Comitato di redazione del testo definitivo e il Ministro Guardasigilli considerarono che la soppressione dell'articolo, sic et simpliciter, non fosse consigliabile, tenuto conto che era stata già soppressa l'indicazione degli immobili per destinazione, in forza dei nuovi art. 817, 818 e 820 concernenti le pertinenze. Si ritenne, invece, che, trattandosi di animali mansuefatti e volendosi fare per essi un trattamento diverso da quello disciplinato dall'art. 114 per tutti gli altri, fosse indispensabile precisare che, una volta avvenuto il passaggio, senza arte e senza frode, di conigli, pesci o colombi dall'una all'altra conigliera, peschiera o colombaia, non è consentito all'antico proprietario né, logicamente, l'insegui-mento, ne la rivendicazione in quanto l'acquisto della proprietà dei detti animali per occupazione avviene appena avviene lo stanziamento degli animali nella nuova sede.

II passaggio deve essere inteso appunto come passaggio di una qualche definitività, cioè come stanziamento dell'animale, perché non sarebbe ammissibile che se un colombo entrasse per un momento in colombaia diversa dalla sua per esservi stato indotto da dispersione, a causa d'inseguimento di rapaci, o per altra causa momentanea e ne rivolasse via subito dopo, il proprietario perdesse il proprio diritto. Poiché, peraltro, proprio per i colombi, del tipo viaggiatori, vi sono anche particolari disposizioni legislative, queste sono fatte salve dal secondo comma dell'art. 926.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

431 Per ciò che concerne l'inseguimento degli sciami, di api e degli animali mansuefatti, rimangono immutate le disposizioni dell'art. 713 del codice del 1865, le quali vengono però divise in due articoli, di cui l'uno (art. 924 del c.c.) relativo agli sciami di api, e l'altro (art. 925 del c.c.) agli animali mansuefatti. Ho soltanto aggiunto, al fine di eliminare ogni controversia, che il termine di venti giorni, entro il quale il proprietario (e al proprietario, sarà da equipararsi, secondo le circostanze, il possessore o il detentore) può reclamare gli animali mansuefatti, decorre dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. Ho poi trasferito in questa sede (art. 926 del c.c.) la disposizione dell'art. 462 del codice precedente, secondo cui i colombi, i conigli e i pesci che passano ad altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi siano stati attirati con arte o con frode. Mi è sembrato che più correttamente debba in questo caso ravvisarsi acquisto per occupazione, anziché per accessione.

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