1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.
2. L'Autorità provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:
- a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;
- b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorità conformemente al presente articolo.
3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall'Autorità sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.