Legislazione
Per il passaggio delle funicolari aeree, o linee teleferiche o funivie, si rinvia alle leggi speciali, cosi come per l'elettrodotto, trattandosi di materia soggetta a continua revisione e rielaborazione. La legge fondamentale sulle funicolari aeree è quella del 13 giugno 1907 n. 403 (estesa alle nuove Provincie coi rr. dd. 29 settembre 1922, n. 1455, e 26 giugno 1924, n. 1152); essa è integrata dal Regolamento 25 agosto 1908, n. 829. Per le funicolari aeree e gli ascensori, in servizio pubblico, in concessione all'industria privata è stata emanata una legge particolare: la legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal R.D.L. 24 novembre 193o, n. 1632.
Contenuto dell'onere
Come per l'elettrodotto, vi sono anche qui ragioni serie per dubitare della natura dell'onere imposto ai fondi. Prima di affrontare tale delicata questione, è necessario stabilire il contenuto dell'onere e, quindi, del corrispondente diritto.
Orbene, come si ricava dall'art. 1 della legge del 1907,
il proprietario del fondo è tenuto a subire: a) il passaggio al disopra del fondo delle gomene; b) il collocamento nel fondo dei sostegni delle funi, dei meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, nonché l'occupazione, nei punti estremi della linea, delle zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi. Perciò per il proprietario del fondo attraversato e da dire che egli è tenuto ad un
pati, cui fanno riscontro facoltà del titolare del diritto, consistenti nel
facere (passare, collocare, occupare).
Quanto alla precisa determinazione e concretizzazione del diritto, la legge le subordina ad una
condizione: la linea prescelta dev'essere la più conveniente e la meno pregiudizievole alle proprietà attraversate.
La
misura delle zone di terreno occorrenti per il deposito e il carico e scarico è determinata strettamente dalle necessità attuali, salvo all'utente di richiedere successivamente una maggiore estensione (art. 9 del Regolamento).
Una volta impiantata la funicolare e sorto l'onere, è da osservare quanto stabiliva il vecchio codice all'art. 645, cui corrispondono l'art.
art. 1067 del c.c., comma 2°, e l'
art. 1068 del c.c. (art. 16 del Regolamento).
Sua natura. Modo di costituzione. Funicolari in servizio pubblico
La natura del passaggio coattivo di vie funicolari è molto controversa. A favore della tesi secondo cui si tratta di
servitù prediale sta, oltre il contenuto dell'onere innanzi esposto, il richiamo che la legge fa delle norme sulle servitù, o la corrispondenza di alcune delle disposizioni in essa poste a quelle sulle servitù. Nel nuovo codice, come per l'elettrodotto, un argomento testuale si trae direttamente dalla collocazione che alla materia si è data, in quanto la norma che contempla il passaggio delle vie funicolari e posta nel titolo delle servitù prediali e precisamente nel capo delle servitù coattive.
Argomenti contrari alla tesi non mancano e non sono privi di peso. Come per l'acquedotto e l'elettrodotto, sembra difficile ammettere la servitù per la mancanza di un fondo dominante, sostenuta da più parti in base all'art. 2 della legge, secondo cui «
chiunque intende valersi... ». Può esservi autorizzato, purché dimostri l'esistenza di taluni requisiti, fra cui non è menzionato un fondo dominante. Per superare tale difficoltà si è risposto che il fondo dominante c'è, ed è la stessa funicolare aerea. Ciò è erroneo: infatti la funicolare può essere solo il mezzo onde la servitù si esercita a vantaggio di un fondo e non farsi fondo dominante essa stessa, cosi come un ponte di accesso o una fontana e solo il mezzo per l'esercizio di una servitù di passaggio o di presa d'acqua e non può certo costituire il fondo dominante nel cui vantaggio la servitù dovrebbe esistere. Piuttosto un altro modo di ragionare, più solido, è a favore della tesi della natura di servitù, tesi preferibile ad ogni altra: la legge ammette il passaggio coattivo di funicolari aeree per il trasporto dei prodotti agrari, minerali, forestali, o di qualsiasi altra industria (art. 1, primo comma). Nel regolamento si precisa che «
chi ha il diritto di usare una funicolare non può servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie », si ammette solo che egli possa associare all'esercizio altri utenti (art. 15). Dunque un fondo o un'industria deve esserci, e poiché le industrie hanno pur bisogno di uno stabilimento, uno stabile o un fondo rustico deve pur esservi, cioè quello onde si ricavano i prodotti da trasportare. Ecco il fondo dominante ! Se l'utente debba essere il proprietario del fondo (come sembra ricavarsi dall'art. 15 del Regolamento, ove si parla di fondi propri dell'utente), o possa anche non esserlo (come si ricava dalla lata formulazione dell'art. 2 della legge), è indifferente: vuol dire che, se si ammette la seconda soluzione si viene a riconoscere un potere di costituire la servitù a vantaggio del fondo anche all'enfiteuta, all'usufruttuario o al colono o al conduttore, a chiunque, insomma, abbia il diritto a godere it fondo o ad esercitare l'industria, e non solo al proprietario.
Altra difficoltà si è vista nell'art. 5 della legge, che autorizza chi non voglia più servirsi di una via funicolare aerea a «
farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrerà nei diritti ed obblighi del primo ». Com'è stato acutamente osservato, da questa norma può trarsi solo argomento nel senso che, in tema di passaggio coattivo di funicolare aerea, si fa eccezione al principio dell' inalienabilità della servitù in quanto si ammette che il diritto si alieni di per se, e si stacchi dal fondo a cui favore e nato. Non si può, invece, trarne argomento contro la tesi della servitù prediale, in quanto un fondo è sempre presupposto, perché anche al cessionario la funicolare deve servire per il trasporto dei prodotti del proprio fondo o della propria industria nel senso chiarito (art. 1 della legge, art. 15 del Regolamento).
Concludendo, il passaggio delle funicolari aeree costituisce
servitù prediale coattiva. Di qui la conseguenza della
necessità di un contratto fra utente e proprietario del fondo assoggettato, atto scritto e trascrizione.
L'accordo fra utente e proprietario è dalla legge richiamato o sottinteso più volte (art. 3, art. 4 ult. cpv., art. 9). Esso è necessario, se non fosse per altro, per la determinazione dell'indennità che è condizione dell'autorizzazione, e il cui pagamento è condizione dell'esercizio della servitù. Non vale opporsi che l'accordo è superfluo una volta che, come dispone il Regolamento (art. 6-7), il richiedente, invece della prova dell'accordo intervenuto, può inserire notizia della domanda nel foglio degli annunzi legali, pubblicarla nell'albo pretorio del comune, con l'effetto che, scaduto il termine senza reclamo, ottiene la licenza. E, infatti, facile replicare che sempre deve esser concordata l' indennità, e che comunque è salva agli interessati l'azione a difesa dei propri diritti. Quanto si è detto sulla natura dell'onere e del corrispondente diritto e sulle dedotte conseguenze non può applicarsi alle funicolari in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 110; R. D. L. 24 novembre 1930, n. 1632). Essendo esse adibite al trasporto di persone e cose in genere, di un fondo dominante non può farsi in alcun modo parola.
La diversità dell'uso per cui sono consentite nella legge l'una e l'altra specie di funicolari e molto rilevante, essa si riflette anche in una diversità di natura giuridica, e di modo di costituzione. Infatti, neppur di contratto fra concessionario e proprietario del fondo da assoggettare può dirsi per le funicolari aeree in servizio pubblico.
Uso. Necessità relativa
L
'uso costituisce la ragione che sola, per la legge, giustifica la servitù del passaggio di funicolari aeree, e quindi è condizione primaria dell'autorizzazione. Tale uso, come dicevamo, deve consistere, per le funicolari aeree private, nel doverle destinare al trasporto dei propri prodotti agrari, minerali o forestali e di qualsiasi altra industria (art. 1 della legge del 1907; art. 15 del Regolamento). Per le funicolari in servizio pubblico basta la destinazione al trasporto delle persone e delle cose, in genere (art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 100).
Ma non basta la destinazione all'uso ammesso dalla legge, per le vie funicolari private. Come in tutte le servitù coattive (passaggio coattivo, acquedotto, ecc.) occorre il concorso della
necessità relativa. Infatti chi intende avvalersi di questa servitù deve dimostrare «
che ne abbia legittimo bisogno » (art. 2 della legge), ossia deve far risultare che egli non può ricorrere ad altri mezzi di trasporto senza eccessivo dispendio e disagio. Tale bisogno è
legittimo quando concorre l'altra condizione dell'uso: cioè egli deve aver bisogno di trasportare e deve avere la facoltà di trasportare con funicolare aerea i prodotti propri. Da ciò la conseguenza che, se deve trasportare i prodotti della propria industria, «
deve dimostrare pure che l'esercizio dell'industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti la industria stessa » (art. 2
, comma 2). E
« quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di aver conseguito il consenso delle autorità forestali » (art. 2, ult.comma).
Altra condizione, richiesta dalla legge (art. 2
, comma 1), e quella cui accennavamo precedentemente: si deve far risultare che
la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudizievole alle proprietà attraversate.
Indennità
Come in ogni servitù coattiva (
art. 1032 del c.c.), anche per il passaggio coattivo di funicolari aeree e dovuta un' indennità (art. 3, 8, 9 legge 1907). Essa deve pure qui pagarsi prima dell'inizio dell'esercizio della servitù, cioè prima che si intraprenda l'impianto (art. 8 princ.).
Circa l'
ammontare dell'indennità, si fa rinvio agli art. 6 e 7 della legge 1894 sull'elettrodotto. Ora sorge una questione: questa legge è stata abrogata dal T.U. 11 dicembre 1933, l'abrogazione vale anche nei riguardi della legge sulle funicolari aeree, di modo che il richiamo da questa fatto si deve riferire alla nuova legge? Sì, non potendosi una legge ritenere abrogata per un verso ed esistente per l'altro, e non potendosi concepire, tanto meno in una legge, contenuto il rinvio ad altra legge, inesistente. D'altronde, poiché i criteri di determinazione dell'indennità nella vecchia e nella nuova legge sull'elettrodotto sono sostanzialmente identici (diminuzione di valore del fondo; calcolo del valore col soprappiù del quinto), la questione non ha grande importanza. L'indennità è dovuta in ogni caso: cioè non solo quando si tratti di passaggio con appoggio e occupazione di aree (art. 1 comma 1 e 2 della legge ; art. 9 del Regolamento), ma anche quando si tratta, in un caso concreto, o non si può per legge che trattare, di passaggio senza appoggio e senza occupazione (art. 6 ult. comma della legge). Qualcuno ha sostenuto che non sia dovuta alcuna indennità nell'ultima ipotesi, quando il passaggio ha luogo ad altezza considerevole, argomentando dalla esatta tesi che il diritto di proprietà del suolo si estende fino al punto in cui e praticamente utilizzabile lo spazio sovrastante (
art. 840 del c.c.). La premessa è esatta, ma non è tale, del pari, la deduzione: qui si è fuori dal campo dell' espropriazione, e l'indennità è commisurata alla diminuzione di valore del fondo. Ora, può negarsi una diminuzione di valore del fondo, dovuta al passaggio di funi, ecc., con conseguente pericolo di rottura con caduta di oggetti sul fondo e conseguenti danni? No.
Quanto alle
modalità di fissazione dell'indennità, è bene chiarire che essa deve aver luogo d'accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo servente. In mancanza di accordo deciderà con sentenza l'autorità giudiziaria ordinaria secondo la competenza per materia, per valore e per territorio. Per la sola competenza per territorio è ammessa una deroga: sorgendo controversia sia per l' indennità, sia per altre ragioni, tutti i proprietari dei fondi sui quali s'intende imporre la servita potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove e il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato (art. 10 della legge).
Solo in linea provvisoria il pretore può ordinare che l' indennità si determini con perizia, e, ricevuta la perizia, se la somma è stata depositata, autorizzare l'impianto e l'uso della linea. Ciò, dicevamo, solo in linea provvisoria, nè in deroga alla competenza, nè in deroga alla norma secondo cui la servitù sarà definitivamente costituita solo in base a sentenza
ad hoc. La legge stessa (art. 9 cit.) suppone che pendano le contestazioni sull'indennità. Il criterio di determinazione dell'indennità è identico per le funicolari in servizio pubblico (art. 2 comma 2 della legge 22 giugno 1927, n. 1110).
Oggetto del vincolo
Tutti i fondi (art. 1 della legge del 1907) sono soggetti alla
servitù delle funicolari aeree. Sono esenti, per disposizione eccezionale (art. 6 della legge), le case ancorché non abitate, le capanne, i giardini, le aie e i cortili ad esse attinenti. Per «
giardini » e «
case ancorché non abitate » si intendono, rispettivamente, anche gli orti e i fabbricati di qualsiasi natura e destinazione, nonché le loro attinenze, purché in qualsiasi modo recintate (art. 8 del Regolamento). Questa esenzione è totale, ossia riguarda anche il solo passaggio senza appoggi, sostegni, occupazioni.
Un'
esenzione parziale è, invece, posta dalla legge per le aree chiuse di muri, vigneti, frutteti e campi coltivati a tabacco (art. 6 della legge cit.). Per i fondi menzionati occorre, però, che essi siano permanentemente ed esclusivamente destinati alle coltivazioni previste (art. 8, comma 2, Regolamento).
Quest'esenzione è parziale, cioè riguarda solo l'impianto di sostegni e l'occupazione di zone. Perciò ben può costituirsi su di essi la servitù di passaggio coattivo delle funicolari aeree, allorché non occorre impiantare nel fondo i sostegni, nè occupare zone di terreno (art. 6, ult. comma della legge). In tal modo, l'onere per il fondo assoggettato sta nel sopportare il passaggio aereo e l'accesso dell'utente ai soli fini di eventuale lavoro di conservazione (art. 8 ult. comma del Regolamento, contenente una specie di interpretazione restrittiva dell'art. 6 ult. comma della legge, che sembra presupporre del tutto «
eliminata la necessità che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo ».
Estinzione
Le cause di estinzione della servitù di funicolare aerea sono
quelle proprie delle servitù coattive, in parte coincidenti con quelle di tutte le servitù, come la distruzione del fondo servente, la confusione ecc.
Causa di estinzione è, come per la servitù di elettrodotto, la
cessazione dell'uso per il quale solo dalla legge si ammette la servitù: essa può dipendere dall'
interitus del fondo o dalla fine dell'industria, i cui prodotti bisognava trasportare.
Altra causa è la
scadenza del termine posto dalle parti. Più importante ancora è quella dovuta alla scadenza del termine posto dalla legge per tutti i casi (art. 4). Infatti, la servitù in esame è essenzialmente temporanea: essa non ha durata maggiore di venti anni, salvo rinnovazione per un altro ventennio. Le parti possono concordare una durata minore ed anche una durata maggiore (art. 4, ult. comma). Non ci pare che possano, però, pattuire una servitù illimitata nel tempo (arg.
ex art. 4, comma cit.).