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Articolo 933 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

Dispositivo dell'art. 933 Codice Civile

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili(1).

Note

(1) Vedasi gli artt. 510 ss., oltre agli artt. 993 ss., del codice della navigazione.

Spiegazione dell'art. 933 Codice Civile

Varie presunzioni

Il vecchio codice all'art. 448, al quale quello in esame corrisponde, oltre alla presunzione di compimento della costruzione, della piantagione o dell'opera, sia sopra sia sotto il suolo, fissava anche la presunzione del pagamento delle spese e dell'appartenenza dell' accessione al proprietario facendo salvi i diritti legittimamente acquistati dai terzi. Le due aggiunte sono state ritenute superflue in questa sede, perché, se si dichiara essere presunto il compimento delle opere da parte dello stesso proprietario del suolo, è intuitivo che, salvo che sia provato il contrario, le spese delle opere medesime non possono non ritenersi fatte. Dallo stesso proprietario. Circa i diritti dei terzi, la loro garanzia si trova sancita in altre norme relative ai diritti reali ed è quindi inutile ripeterla qui.

La Commissione Reale per la riforma dei codici aveva, a sua volta, proposto che, oltre ad ammettere la prova che l'opera fosse stata fatta da un terzo a sue spese, si ammettesse l'altra diretta a dimostrare che il proprietario del suolo aveva concesso ad un terzo la proprietà dell'opera già esistente sullo stesso o il diritto di fare e di mantenere un'opera di cui la proprietà spettasse ad un terzo. Si veniva così ad ammettere la costituzione di un diritto di superficie, di cui, però, il progetto preliminare espressamente non tratta.

Poichè, invece, nel nuovo codice il diritto di superficie è espressarnente previsto e disciplinato anche questa aggiunta veniva ad essere superflua e fuori luogo ed è stata soppressa.


Presunzione dell'appartenenza della cosa al proprietario del suolo

La presunzione dell'appartenenza della cosa al proprietario del suolo, se non vale a far funzionare l'accessione in tutta la sua assolutezza come avveniva in diritto romano – a differenza di quello tedesco - ha, tuttavia, una grandissima forza a favore del proprietario del suolo, perché il terzo, il quale avanzi pretese di proprietà sulla costruzione, sulla piantagione o sull'opera, non soltanto deve provare che il proprietario non ha operato a proprie spese e che, invece, esso terzo ha provveduto a queste. Egli deve, inoltre, dare la prova della esistenza del titolo in forza del quale ha acquistato la proprietà della cosa, di cui intende impedire che il proprietario del suolo acquisti la proprietà per accessione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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