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Articolo 919 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Scioglimento del consorzio

Dispositivo dell'art. 919 Codice Civile

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.

Spiegazione dell'art. 919 Codice Civile

L’art. 919 nulla innova sostanzialmente alle corrispondenti norme del vecchio codice

L'articolo in esame nulla innova sostanzialmente rispetto agli articoli 66o e 661 del vecchio codice civile, salvo per il fatto che l'art. 661 obbligava a osservare per i consorzi, oltre le regole stabilite per la comunione, anche quelle riguardanti la società e la divisione.


Diversità con le norme che riguardano i consorzi coattivi e obbligatori

Per i consorzi coattivi e obbligatori sulle acque e sulle bonifiche il codice non contiene alcuna norma che regoli lo scioglimento dell'ente: e si capisce, trattandosi di consorzi amministrativi costituiti per decreto reale. Per essi vale la norma di carattere generale secondo cui la cessazione e le modificazioni essenziali del consorzio devono essere delibe­rate e approvate nei modi stabiliti per la formazione di un nuovo ente (art. 26 del T. U. 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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