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Articolo 315 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diritti e doveri del figlio

Dispositivo dell'art. 315 bis Codice Civile

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa(1).

Note

(1) Dall'entrata in vigore della L. 219/2012, tutte le disposizioni di legge ove si fa riferimento ai termini figli legittimi o naturali vengono sostituite dalla parola “figli”. Già dal punto di vista sistematico è variata l'architettura codicistica: il Titolo IX del libro I del codice civile non è più intitolato “Della potestà dei genitori”, bensì “Potestà dei genitori e diritti e doveri del figlio”. Nello specifico della nuova disposizione in esame, inserita con la L. 219/2012, si nota come venga riconosciuta maggior centralità al ruolo del minore tanto all’interno del processo che lo riguardasse (conferendo maggiori possibilità di ascolto del minore), quanto nella relazione con i genitori (implementando il concetto di responsabilità genitoriale).
L’art. 315 bis c.c. dedica i primi tre commi all’elencazione dei diritti del figlio (punto di arrivo di istanze comunitarie cui il legislatore italiano era da tempo sfuggito), ed il successivo quarto comma al dovere dello stesso di rispettare i genitori, di contribuire al mantenimento della famiglia, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprie reddito, finché convive con essa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 315 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 34950/2022

Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).

Cass. civ. n. 16410/2020

In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione. (La S.C. ha dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con rinvio al giudice dell'appello).

Cass. civ. n. 19779/2018

Gli ascendenti hanno sì il diritto, previsto dall'art. 317-bis c.c., di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ma tale posizione soggettiva è piena solo nei confronti dei terzi, mentre diviene recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti, qualora non sia funzionale alla loro crescita serena ed equilibrata, sicché la frequentazione con i nonni comporti loro turbamento e disequilibrio affettivo (la Suprema corte, ritenendolo ricorribile per cassazione, ha confermato il provvedimento di merito che, a tutela del superiore interesse dei minori, ha escluso ogni contatto tra un nonno e i nipoti, in ragione della condotta violenta e prevaricatrice del primo, tenuto anche conto della volontà espressa dai secondi).

Cass. civ. n. 12957/2018

In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.

Cass. civ. n. 12954/2018

In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti – quali, nella specie, il divieto di condurre il minore agli incontri della confessione religiosa abbracciata dal genitore dopo la fine della convivenza – contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.

Cass. civ. n. 19327/2015

In tema di separazione personale tra coniugi, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento - direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali - costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, confermando l'affidamento della minore ai servizi sociali, non aveva provveduto al suo ascolto, nonostante la stessa, all'epoca dei fatti di anni dieci, ne avesse fatto richiesta e fosse da ritenersi capace di discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in atti).

Cass. civ. n. 6129/2015

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336 bis e 337 octies c.c. (inseriti dal d.l.vo n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Cass. civ. n. 18538/2013

L'art. 315 bis c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede il diritto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, e quindi anche in quelle relative all'affidamento ai genitori, salvo che l'ascolto possa essere in contrasto con il suo "superiore interesse". (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha rigettato la doglianza in ordine alla mancata audizione del minore ai fini della sua collocazione prevalente presso uno dei genitori, in quanto la stessa non era stata richiesta nel corso del giudizio di merito e la questione risultava proposta per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c. peraltro solo con riferimento al sopravvenuto art. 315 bis c.c.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 315 bis Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
martedì 19/11/2024
“Una donna del Kenya (ora tornata nel suo Paese, ma che potrebbe tornare a trovarmi in Italia o invitarmi nel suo Paese) mi ha chiesto di aiutarla ad avere un figlio, dicendo che poi se ne occuperebbe completamente lei. Mi chiedo se sia possibile accontentare la sua richiesta senza però avere poi la responsabilità e gli obblighi della paternità (rivendicati magari una domani dalla donna stessa o dall’eventuale figlio) e se sia possibile firmare una sorta di "contratto" a riguardo, come se la ma funzione fosse sola quella di una sorta di "banca del seme".”
Consulenza legale i 26/11/2024
La risposta al quesito non può che essere negativa. Non è ammissibile un “contratto” con cui le parti - genitori o futuri genitori - si accordino nel senso di escludere gli obblighi derivanti dalla nascita di un figlio.
Infatti i diritti e doveri relativi, rispettivamente, allo status di figlio e di genitore si collocano nel campo dei diritti indisponibili, che non possono dunque essere "soppressi" per effetto di un contratto o, comunque, di un accordo tra le parti, il quale sarebbe radicalmente nullo.

Maria L. B. chiede
giovedì 25/05/2017 - Calabria
“Ho 2 quesiti:
1)Mio fratello- maggiorenne- è da tempo interdetto.La nuova tutrice,mia parente,laureta in lettere,(a differenza del precedente tutore,deceduto) per pura antipatia nei miei confronti si rifiuta di fornire qulunque notizia su mio fratello.(persino quelle "mediche " a me che medico ospedaliero sono).
Non intendendo seguire la strada della segnalazione al giudice tutelare x abuso di autorità, vorrei sapere in base a quali articoli di legge e/o sentenze del tribunale possa chiedere formalmente alla tutrice stessa collaborazione e informazioni .
2)Una mia parente, di 64 anni, vedova,invalida al 100/100,pensionata dal lavoro x patologia,autosufficiente ma con gravi difficoltà motorie,è stata "abbandonata" dall'unico figlio trentenne, che gira l'Europa x diletto e si rifiuta di occuparsi della madre.
Ha obbligo di assistenza morale e materiale nei confronti della madre,e in base a quali leggi?

Consulenza legale i 05/06/2017
Per quanto riguarda la prima domanda, si osserva come le norme che disciplinano la tutela degli interdetti facciano, per lo più, rinvio a quelle relative alla tutela dei minori (articoli 343 e seguenti del cod. civ.).
Né tra le prime, tuttavia, né tra le seconde esiste, purtroppo, alcuna norma che imponga al tutore di fornire informazioni ai parenti o altre persone in merito alla tutela: egli deve relazionarsi e rendere conto solo al giudice tutelare.
L’unico suggerimento che si può offrire nel caso di specie è quello di consultare periodicamente il registro delle tutele, tenuto presso il Tribunale: si tratta, infatti, di un registro pubblico, liberamente consultabile da chiunque, nel quale sono pubblicati anche i rendiconti periodici cui è tenuto il tutore, rendiconti che riguardano sia lo stato di salute che la situazione economico-patrimoniale dell’interdetto.

In ordine, invece, alla seconda domanda, esistono, in effetti, alcune norme che possono costituire un utile punto di riferimento per valutare e censurare il comportamento del figlio della zia invalida.
Viene in considerazione, in primo luogo, l’art. 315 bis cod. civ., secondo il quale: “(…) Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
Tale articolo, come si vede, impone al figlio maggiorenne innanzitutto il rispetto nei confronti dei genitori: si tratta di un obbligo cui il figlio, sia minorenne che maggiorenne, è tenuto senza limiti di tempo. Qualche commentatore ha precisato, in ordine al significato da attribuire al termine “rispetto”, che si deve trattare di un atteggiamento attivo, un dare sul piano personale, un prestare attenzione e comprensione per la personalità del genitore, sentimenti ed atteggiamenti tutti idonei a far consolidare e crescere il rapporto reciproco.

Il medesimo articolo, poi, impone altresì al figlio di contribuire al mantenimento della famiglia, qualora egli conviva con quest’ultima.
Nel caso in esame, bisognerebbe capire se il presupposto della convivenza sia integrato o meno: parrebbe evincersi tra le righe che il figlio in questione, benché si allontani anche per lunghi periodi dalla casa della madre a motivo dei suoi viaggi, rimanga pur sempre con quest’ultima convivente. In tal caso, se così fosse, il figlio avrebbe senz’altro l’obbligo di mantenimento nei confronti della madre.
I commentatori ritengono che per “convivenza” si debba intendere, in effetti, una coabitazione in senso meramente oggettivo e materiale, senza che vi debba essere in aggiunta una comunione di vita “spirituale” con la famiglia.

Sotto il profilo civilistico, in definitiva, si può dire che il figlio è senz’altro tenuto moralmente a non trascurare la madre, in virtù dell’obbligo di rispetto sancito dall’art. 315 bis cod. civ.; per quanto riguarda, invece, l’obbligo al mantenimento, la risposta è più incerta perché – come già detto – bisogna chiarire se esista una “convivenza” con la madre nel senso anzidetto e richiesto dalla norma oppure no (dal quesito non emergono ulteriori elementi che possano aiutare a dare una risposta nel merito).

Sotto il profilo penale, infine, mentre la condotta del figlio parrebbe non integrare gli estremi della fattispecie di reato di cui all’art. 570 c.p., poiché quest’ultima sanziona solamente l’ipotesi in cui il figlio faccia mancare alla madre i mezzi di sussistenza, si può invece ravvisare l’ipotesi dell’abbandono di persone incapaci, di cui all’art. 591 c.p..
Quest’ultimo recita infatti: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
(…) Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato”.

S.M. chiede
giovedì 23/05/2024
“Buongiorno. Al di fuori di come andrà il divorzio tra mia figlia e suo marito, io e mia moglie gestiamo in qualità di nonni mia nipote per il periodo che la madre lavora... felicissimi di questo ma il nostro tempo libero non esiste praticamente più. Es. al sabato partivamo x escursioni in montagna ecc.... La domanda è la seguente... E' legittimo chiedere in via privata, al di fuori del divorzio, un rimborso agli altri nonni che nel frattempo se ne vanno al mare? Premetto che la nipote sta con noi ormai da due anni.”
Consulenza legale i 29/05/2024
La risposta al quesito posto non può che essere negativa. Non esiste, infatti, un diritto al rimborso né al risarcimento in capo ai nonni che si occupano di accudire i nipoti, da esercitarsi nei confronti dei nonni dell’altro ramo genitoriale che, invece, non fanno i "baby-sitter".
L’art. 317-bis c.c. stabilisce che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, tanto che, se l’esercizio di tale diritto viene loro impedito, possono ricorrere al giudice.
A tale previsione corrispondono sia quella dell’art. 315 bis c.c., comma 2 - ai sensi del quale “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti” - sia - in caso di crisi della coppia genitoriale - l’art. 337 ter c.c., il quale elenca tra i diritti dei figli quello “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Quanto ai doveri, l’art. 316 bis c.c. prevede la possibilità che i nonni vengano chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti, ma ciò solo in via sussidiaria, solo cioè se i genitori non abbiano mezzi sufficienti.
Al di fuori di questi precisi diritti ed obblighi, però, ogni questione relativa all’accudimento dei nipoti in caso di impegni, lavorativi e non, dei genitori va risolta con questi ultimi, e non possono certo essere avanzate pretese nei confronti dei consuoceri o ex-consuoceri.