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Il genitore “assente” č responsabile dei danni subiti dal figlio, a prescindere dal comportamento dell’altro

Famiglia - -
Il genitore “assente” č responsabile dei danni subiti dal figlio, a prescindere dal comportamento dell’altro
Ciascun genitore è tenuto al risarcimento dei danni causati ai figli per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, senza poter invocare l’eventuale inadempimento dell’altro.
Secondo la sentenza n. 14382/2019 della III Sezione Civile della Cassazione, la responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (tra cui quello di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli) gravano su entrambi i genitori, non certo solo su quello convivente e, tanto meno, addirittura, solo su quello più attivamente "presente".
Dell’adempimento di tali obblighi ciascun genitore risponde, quindi, integralmente.
La Suprema Corte ha così rigettato il ricorso di un padre, condannato sia in primo grado che in grado di appello al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla assunta violazione dei suoi obblighi di genitore (in particolare, di quello di mantenere, istruire ed educare la figlia).
Il ricorrente aveva tentato di sostenere la singolare tesi secondo cui, in conseguenza della sua “assenza” come genitore (intesa come inadempimento ai propri doveri genitoriali), l’altro genitore sarebbe diventato l’unico a dover assumere, in concreto, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la figlia, e quindi di intervenire tempestivamente - di fronte alle difficoltà di quest’ultima - per porre in essere i rimedi adeguati, onde evitare i danni poi dalla stessa risentiti. Nella specie, oltre al “complessivo disagio materiale e morale”, la ragazza aveva subito ulteriori conseguenze pregiudizievoli, tra cui la scelta forzata di abbandonare gli studi, con riflessi sulle sue possibilità di realizzazione professionale ed economica.
La Cassazione ha precisato che la responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri.
Inoltre, la pronuncia in esame ricorda il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche nell'ipotesi di figlio riconosciuto, al momento della nascita, da un solo genitore, il quale è tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.


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