(massima n. 1)
In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullitą, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione tanto pił necessaria quanto pił l'etą del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dą spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza č indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalitą, la capacitą di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.