Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2536 del 26 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalitā, da una parte, vi č il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacitā, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalitā, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacitā di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresė i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalitā, non prendendo in considerazione nč le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).

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