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Articolo 69 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Dispositivo dell'art. 69 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

  1. 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  2. 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

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Consulenze legali
relative all'articolo 69 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. M. chiede
giovedì 02/07/2026
“Redazione nuove tabelle millesimali, condominio 8 proprietari: Lo scrivente è titolare di un’unità immobiliare sita al piano seminterrato/terra (dotata di accesso del tutto autonomo e indipendente dall'esterno), a cui pertiene un giardino di proprietà esclusiva della superficie reale di mq 352,00. Il tecnico ha attribuito un "volume fittizio" al giardino privato (pari a 932,80 mc), moltiplicando la superficie reale (mq 352,00) per l’altezza interna dei locali dell'appartamento (2,65 m), applicando poi un coefficiente fisso di destinazione pari a 0,15. Tale computo a cubatura di un'area scoperta apparirebbe contrasto con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 12480 del 26/03/1966 e con l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex multis, Cass. Civ. n. 16644/2007), che impone la valutazione dei giardini basata esclusivamente sulla superficie reale, previa riduzione.Omessa riduzione a scaglioni: Il redattore ha completamente omesso di applicare un coefficiente di utilizzazione decrescente a scaglioni (prassi estimativa del Genio Civile), pur a fronte di un'estensione considerevole del terreno (352 mq). Il solo giardino genera così ben 111,64 mc virtuali, gravando per circa il 30% sul valore dell'intera unità (397,88 mc virtuali complessivi). Un calcolo corretto a scaglioni avrebbe ridotto il valore del giardino a soli 74,73 mc virtuali, determinando una quota nella Tabella A pari a circa 113 millesimi in luogo dei 125,52 attribuiti.Effetto trascinamento sulle tabelle Scale (Art. 1124 c.c. e Pulizia): A causa del valore alterato della Tabella A, l'unità (pur essendo al piano terra con accesso indipendente) è stata inserita nella Tabella B (Manutenzione scale) per 62,99 millesimi e nella Tabella B1 (Pulizia scale) per 66,11 millesimi. Si genera così il paradosso per cui il piano terra subisce un addebito superiore rispetto a unità site al primo piano (es. Int. 12, gravato per soli 52,86 millesimi in Tabella B e 55,55 in B1). Inoltre, l'inclusione nella Tabella B1 viola apertamente il criterio direttivo descritto a pagina 8 della stessa relazione del tecnico, ove si escludono dal riparto le unità prive di accesso diretto dalla scala.”
Consulenza legale i 08/07/2026
Contrariamente a quello che si può comunemente pensare, nel nostro ordinamento non esistono norme che disciplinano in maniera puntuale le modalità di redazione delle tabelle millesimali.
Le uniche fonti con valore di legge che espressamente prendono in considerazione tali documenti sono gli artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, senza però occuparsi in maniera analitica delle modalità di redazione delle tabelle.
Effettivamente, l’unico testo che prende in esame questo importante aspetto è una semplice circolare del Ministero dei Lavori pubblici, citata dall’autore del quesito, molto risalente nel tempo (1968!), che però costituisce delle semplici linee guida per gli addetti ai lavori, senza alcun effettivo valore vincolante. Tutto questo ha del clamoroso, considerando il fatto che il diritto condominiale ha conosciuto, in epoca relativamente recente, una importante e radicale riforma; purtroppo, però, il legislatore del 2012 ha scelto di non dettare disposizioni specifiche riguardanti la redazione delle tabelle millesimali.

Fatta questa doverosa premessa, le contestazioni illustrate nel quesito paiono essere un buon punto di partenza per richiedere una revisione delle tabelle attualmente vigenti nel condominio. Esse si basano principalmente su errori di misurazione di aree giardino private e pertinenziali alle singole abitazioni, e non si soffermano tanto a sindacare le scelte discrezionali e di “apprezzamento” che ogni singolo tecnico deve necessariamente compiere nel momento in cui è chiamato a predisporre delle tabelle millesimali.
Si tenga infatti presente che, secondo quanto disposto dall’art. 69 delle disp. att. del c.c., si può procedere ad una revisione delle tabelle quando si provi che esse sono frutto di un errore: in particolare, come ci dice la giurisprudenza (Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 3001, Rv. 611359 – 01), di un errore di calcolo e di misurazione degli ambienti, oppure di un errore di diritto.

Ovviamente, prima di procedere a qualsiasi contestazione è necessario che detti errori vengano confermati da una perizia di parte appositamente commissionata; ma, se così fosse, sarebbe possibile:
  1. per prima cosa, richiedere una revisione delle tabelle vigenti attraverso una assemblea condominiale appositamente convocata;
  2. successivamente, se la prima strada - come probabile - non dovesse dare i frutti sperati, vi sarebbe la possibilità di citare in giudizio il condominio, nella persona del suo amministratore pro tempore, per richiedere al giudice la modifica per via giudiziaria delle tabelle attualmente vigenti. Un contenzioso di questo tipo dovrebbe necessariamente essere preceduto da un obbligatorio tentativo di mediazione, il quale, se avesse esito negativo, sfocerebbe in un contenzioso innanzi al giudice.

In entrambi i casi, la perizia di un tecnico di parte rivestirebbe un ruolo essenziale: su di essa il legale di fiducia baserebbe l’intera sua linea difensiva. In definitiva, in caso di contenzioso, il collegio difensivo dovrebbe essere composto da due figure: accanto al legale dovrà, infatti, sedere anche un perito di parte specializzato nella redazione delle tabelle millesimali.


A. P. chiede
martedì 21/04/2026
“Abito al primo piano esposto a nord di un palazzo di 3 piani e 12 appartamenti.
Dal 1980 fino al 2019 l’amministrazione condominiale era condotta dai condomini a rotazione annuale, annotando su una sorta di registro entrate e uscite.
Per economizzare non c’era il conto corrente, non si faceva il Mod. 770, l’ascensore non si revisionava secondo la norma, non è stato mai istituito un Regolamento Condominiale assembleare, pur avendolo fatto redigere da uno studio tecnico, né di qualsiasi altro tipo né tantomeno le Tabelle Millesimali, convocazioni e riunioni si facevano col passaparola. Insomma, a mio parere, condotto in modo poco normale o illegale.
Nel 2008, per porre fine al pagamento in parti uguali di tutte le utenze compreso il consumo dell’acqua per uso domestico, nonostante i contatori parziali, sono stato costretto ad accettare e a sottoscrivere una sorta di verbale assembleare con millesimi superiori a quanto di mia competenza.
Dal 2019 l’amministrazione condominiale è stata affidata a uno studio dedicato.
L’Amministratore: nonostante le mie continue richieste prima verbali e per ultimo con lettera raccomandata AR affinché venisse istituito un Regolamento Condominiale nonché rettificare e applicare giusti millesimi per la ripartizione delle spese, sostiene che per istituire il Regolamento Condominiale occorre l’unanimità dei condomini e per quanto riguarda la Tabella millesimale vale quanto ho sottoscritto il 2008; e quand’anche fosse impugnabile ormai sono decorsi i tempi per farlo.
Dal quesito Q202646486 posto il 4/2/2026 a Brogardi.it mi è parso di capire che le cose non stanno proprio come sostiene l’Amministratore. E’ giusto?
Nel caso posso appellarmi come agire senza arrivare in un’aula giudiziale?”
Consulenza legale i 27/04/2026
Purtroppo, il caso prospettato è estremamente scivoloso e in linea di massima si concorda con le considerazioni fatte dall’amministratore di condominio.

Come è noto, le decisioni più importanti inerenti i beni comuni condominiali sono prese dai condomini riuniti in assemblea per mezzo di una delibera sovente adottata a colpi di maggioranza: il funzionamento dell'assemblea di condominio, come di qualsiasi organo collegiale, è caratterizzato infatti dal principio che vi è una maggioranza che impone la sua volontà ad una minoranza dissenziente.

Questo, però, non è l’unico modo ammesso dalla legge per prendere le decisioni inerenti la cosa comune: a fianco dell'assemblea di condominio vi è anche la volontà e l’accordo dei condomini. In altri termini, è assolutamente legittimo che i partecipanti al condominio, invece di riunirsi in assemblea, sottoscrivano tra loro degli accordi che hanno, comunque, sempre ad oggetto la gestione del bene comune: per esempio, è ben possibile, a mente dell’art. 1123 del c.c., che i condomini sottoscrivano un accordo convenendo di suddividere le spese di gestione con modalità differenti rispetto al principio proporzionale previsto dal Codice civile.

La differenza tra queste due modalità di governo del bene comune è molto rilevante: l’assemblea, come già detto prima, è governata dal principio della maggioranza che impone la propria volontà su una minoranza dissenziente; al contrario, l’accordo, seguendo i principi del Libro quarto del Codice civile, per essere valido deve essere sottoscritto da tutti i condomini, che insieme vanno a rappresentare la totalità delle quote del bene comune.

Quanto si è detto è assolutamente rilevante anche in tema di modifica delle tabelle millesimali. Cass. Sez. 6, 25/01/2018, n. 1848, Rv. 647385 – 01, esclude infatti che, ai sensi dell’art. 69 disp. att. del c.c., si possa procedere ad una modifica delle tabelle millesimali "qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, ultima parte, c.c., la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle".

La stessa pronuncia riconosce, invece, la possibilità di modificare le tabelle millesimali che si ritengono errate: "ove […] tramite l'approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell'unico originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stessi intendano (come, del resto, avviene nella normalità dei casi) non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima)".

La differenza è molto sottile e, certamente, non di immediata comprensione, soprattutto a chi non è un addetto ai lavori. Da un punto di vista pratico, però, questo si traduce nel capire l’effettiva portata di quanto firmato nel 2008, ed è proprio questo l’aspetto più scivoloso della vicenda. A parere di chi scrive, ad una prima sommaria analisi, lo scritto dato in visione non può considerarsi una semplice delibera assembleare, ma un vero accordo tra i proprietari con il quale i medesimi hanno concordato una diversa modalità di ripartizione delle spese condominiali, in deroga a quanto previsto dalla legge. Purtroppo, questo impedisce la possibilità di chiedere una revisione del suo contenuto per via giudiziaria o, comunque, un tale tentativo avrebbe un esito estremamente incerto.


C. D. B. chiede
giovedì 05/03/2026
“Buon giorno
vorrei sapere se per andare in deroga alla Norma UNI 10200:2018 per le quote involontarie e stabilire una quota percentuale fissa sulla spesa totale di combustibile,la maggiornaza dall'assemblea per deliberare tale deroga quale dev'essere?
Inoltre in presenza di millesimi di riscaldamento calcolati in base alla normativa in questione si può andare in deroga ed applicare i vecchi millesimi e se si con quali maggioranze?
Grazie
”
Consulenza legale i 17/03/2026
La normativa tecnica a cui si fa riferimento nel quesito è stata da tempo recepita all’interno del nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 102/2014 e ss.mm.ii.
In particolare, nel caso di specie trova applicazione la lettera d) del 5° comma dell'art. 9 della normativa citata. Tale comma introduce un nuovo criterio di riparto degli oneri condominiali riferibili alle spese relative al consumo di forza calore, che si affianca a quelli indicati dagli artt. 1123 e ss. del c.c.
In particolare si dispone che, negli edifici serviti da sistemi di riscaldamento centralizzato in cui sono stati installati apparecchi per la contabilizzazione individuale del consumo (presenti oramai in quasi tutti gli edifici grazie proprio alle norme che si stanno trattando), una quota di almeno il 50% della spesa complessiva sia attribuita ai prelievi volontari di energia e, quindi, accollata alla singola unità immobiliare in base ai mc dalla stessa effettivamente consumati.
L’altra quota della spesa derivante dalla forza calore, riferibile ai consumi involontari, potrà essere ripartita "a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate".

La norma lascia, quindi, un ampio margine di discrezionalità sia in merito alla quota da attribuire ai consumi volontari (che deve essere almeno del 50% della spesa totale), sia per quanto riguarda i criteri da utilizzare per ripartire tra i proprietari la restante quota di consumo involontario.
Così come le norme del codice civile che dettano i principi generali per la suddivisione delle spese condominiali, anche le disposizioni del comma 5° che si sono fin qui esaminate devono essere tradotte in una tabella di riparto, la quale dovrà essere utilizzata dall’amministratore di condominio per ripartire le spese inerenti il consumo involontario di forza calore e acqua calda sanitaria: il consumo volontario dovrà, invece, essere ripartito in base ai metri cubi indicati dai sottocontatori riferibili alle singole unità immobiliari.
Nel predisporre dette tabelle, è imprescindibile che il condominio si munisca preventivamente della consulenza di un termotecnico: sarà lui, infatti, ad essere chiamato ad applicare i diversi criteri di riparto indicati dal testo di legge alla situazione concreta del singolo palazzo.

Quando si parla di tabelle millesimali deve farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 69 delle disp. att. del c.c., secondo il quale, a mente del suo primo comma, la modifica delle tabelle può avvenire solo con il voto unanime di tutti i condomini, salvo che esse non siano frutto di un errore (n. 1) del 2° comma art. 69 cit.), oppure vi siano state modifiche strutturali all’edificio che abbiano alterato di oltre un quarto i rapporti proporzionali delle singole unità immobiliari (n. 2 del 2° comma art. 69 disp. att. del c.c.): in questo secondo caso la modifica potrà essere approvata con le maggioranze indicate dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c., ovvero maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

Dando per scontato che, nel condominio oggetto del quesito, siano già presenti delle tabelle riscaldamento redatte seguendo la nuova normativa del D.Lgs n. 102/2014, ne discende che, a mente dell’art. 69 disp. att. del c.c., una variazione del rapporto tra quota volontaria e quota involontaria di consumo di forza calore, che si traduce quindi in una modifica della tabella riscaldamento, potrà essere approvata a colpi di maggioranza ex comma 2° art. 1136 del c.c., solo se si dimostra che il calcolo di detto rapporto sia frutto di un errore o di una modifica sostanziale fatta ex post all’impianto di riscaldamento. Diversamente, in assenza di tali presupposti, la modifica potrà avvenire solo con l’unanimità dei consensi.

Si segnala come via sia, tra gli interpreti, un orientamento più permissivo che, facendo leva su quanto disposto dal 2° comma dell’art. 26 della L. n. 10/1991, ritiene che le modifiche alla tabella riscaldamento possano essere approvate con dei quorum deliberativi più bassi rispetto a quelli prima indicati, ovvero maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio. Ciò è consentito a patto che la modifica sia stata preventivamente approvata da una relazione di un termotecnico. Vi è da dire che, ad oggi, non pare che la giurisprudenza si sia espressa sul punto con pronunce piuttosto incisive e, quindi, nel silenzio dei giudici si consiglia di seguire il primo orientamento più restrittivo che si è indicato.

In ogni caso, si precisa che non è possibile andare in deroga alla normativa che si è fin qui tentato di illustrare applicando i vecchi millesimi: una delibera di questo tipo sarebbe nulla e, dunque, impugnabile in ogni tempo, anche diversi anni dopo la sua adozione.


B. D. chiede
mercoledì 24/09/2025
“Vorrei approfondire la domanda che ho fatto a Brocardi AI:
Chat ID: 8606
URL: https://ai.brocardi.it/chat/8606/MILLESIMI CONDOMINIALI. L’appartamento di mia proprietà ha da sempre (1955) in dote il sottotetto condominiale con uso esclusivo all'appartamento, come individuato dal regolamento condominiale trascritto e richiamato negli atti di compravendita. Con pratica di condono nel 1986 si sono regolarizzare le migliorie eseguite ben conosciute ai condomini che nel tempo hanno direttamente o indirettamente preso atto dello stato dei luoghi. In occasione di un atto ricognitivo e costituzione a titolo gratuito del diritto di usufrutto a termine il notaio mi ha invitato a convocare i condomini per trasformare l'uso esclusivo in proprietà. Questo passaggio ha portato due condomini a chiedere la revisione della tabella millesimale incaricando con la maggioranza dei presenti un tecnico. Chiedo se questa revisione sia necessaria e con quale maggioranza. Faccio presente che nel sottotetto, in uso ab origine, era stata creata una suddivisione in locali e l'aggiunta di un bagno senza modiicare le altezze della copertura (max 2,40 m). Non credo siano emersi ne errore ne variazione delle consistenze rispetto al primordiale calcolo millesimale di cui purtroppo non si conosce il dettaglio ma che non poteva non aver considerato il sottotetto (Art. 69 disp. att. cod. civ).”
Consulenza legale i 26/09/2025
Si condividono le considerazioni fatte: il rogito del luglio del 2025 non può costituire, di per sé, il presupposto per richiedere la modifica delle tabelle millesimali attualmente vigenti.
L’art. 69 delle disp. att. del c.c. ci dice che le modifica delle tabelle millesimali vigenti nel palazzo può avvenire con l’unanimità dei consensi di tutti i partecipanti al condominio. La norma precisa, però, che i millesimi possono essere modificati con la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio in due casi specifici: se le attuali tabelle sono frutto di un errore; oppure se, a seguito di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

Certamente il rogito del 2025 non costituisce una modifica strutturale dell’edificio che possa giustificare una revisione delle tabelle millesimali a colpi di maggioranza. Il rogito, facendosi forza della importante pronuncia delle SSUU n.28972/2020, non fa altro che prendere atto e accertare una situazione che è sempre esistita nel palazzo, ovvero che un determinato condomino è stato da sempre proprietario esclusivo del sottotetto, solo formalmente attribuitogli in uso esclusivo dal regolamento di condominio di natura contrattuale. Tale presa d’atto, fatta da tutti i partecipanti del condominio (tecnicamente necessaria per poi subito costituire il diritto di usufrutto di cui al secondo luogo), non modifica la situazione giuridica dell’edificio e certamente non altera i rapporti proporzionali delle unità immobiliari in esso ricomprese.

Non vi sono poi elementi per dubitare della correttezza delle vigenti tabelle millesimali e che, nel redigerle a suo tempo, si sia tenuto conto del fatto che un proprietario aveva già ab origine l’uso esclusivo del sottotetto, ovvero la sua proprietà esclusiva, secondo l’interpretazione che di questo tipo di clausole ne dà la giurisprudenza più recente. Anche il fatto che si sono eseguiti dei lavori nel sottotetto non dovrebbe influire sulla regolarità dei millesimi attualmente in vigore: gli interventi portati avanti nell’86, per quello che viene riferito, hanno riguardato solo la suddivisione e razionalizzazione degli spazi interni del sottotetto.
In ogni caso, anche nell’ ottica di un possibile contenzioso col condominio, è sempre possibile dare incarico ad un tecnico di fiducia affinché confermi la correttezza delle tabelle allegate al regolamento di condominio, anche alla luce dei lavori che hanno interessato negli anni il sottotetto.


P.D.S. chiede
mercoledì 07/05/2025
“Nella palazzina in cui abito, il Regolamento di condominio del 1960 assegnava 19 millesimi al proprietario della terrazza privata nel superattico. Successivamente (dopo due anni?), detto proprietario procedeva alla sopraelevazione costruendo un appartamentino nel superattico, tuttavia (per un evidente errore?) la tabella non venne modificata e pertanto sono rimasti i 19 millesimi. Al riguardo, l’art. 69 Disposizioni per l'attuazione del c.c. prevede che la tabella millesimale può essere modificati all'unanimità. Tuttavia, detti valori possono essere modificati in conseguenza di sopraelevazione con la maggioranza prevista dall'art.1136, comma 2, c.c. (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”. Tutto ciò premesso, sarei grato di una vostra consulenza che confermi quanto indicato dal sottoscritto, ovvero nonostante si tratti di una sopraelevazione, la Tabella si può modificare solo all’unanimità. Grazie”
Consulenza legale i 10/05/2025
Il quesito, per la verità, non richiede particolari interpretazioni giuridiche, in quanto la risposta è già racchiusa nella semplice lettura dell’art. 69 disp. att. del c.c.


Tale norma prevede, infatti, al primo comma che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nelle tabelle millesimali, possano essere rettificati o modificati solo con l’unanimità dei consensi di tutti i partecipanti al condominio.


Tale regola generale viene, però, repentinamente derogata dalla stessa norma, nella quale si legge che detti valori proporzionali possono essere rettificati o modificati con la maggioranza prevista dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti alla riunione condominiale che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio), quando - per le mutate condizioni dello stabile dovute, tra le altre cose, a sopraelevazioni di nuovi piani - sia alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In questo caso, le spese di modifica delle tabelle vengono sostenute da chi ha eseguito l’intervento che ha portato alla modifica dei rapporti proporzionali tra le singole unità.

Nel caso specifico, uno dei proprietari dell’ultimo piano dell’edificio ha esercitato la sua facoltà di sopraelevare nuovi piani e nuove fabbriche prevista dall’art. 1127 del c.c. ma, a quanto pare, durante tutti questi anni nessuno si è mai interessato alle tabelle millesimali e alle relative necessarie modifiche.
Ai sensi dell’art. 69 disp. att. del c.c. vi sono tutti gli estremi per investire l’assemblea del problema; se l’assise non procederà ad una modifica delle tabelle, vi sono parimenti tutti i presupposti per rivolgersi ad un legale al fine di richiedere al giudice una modifica dei millesimi per mezzo di un provvedimento giudiziario.


È importante sottolineare che, qualora si fosse costretti a intraprendere la via del contenzioso, sarà importante affiancare al legale un tecnico edile, il quale avrà il compito di redigere delle tabelle millesimali di parte da sottoporre all’esame del giudice e, soprattutto, del consulente tecnico d’ufficio che dovrà essere necessariamente nominato in sede processuale.

A. chiede
mercoledì 23/04/2025
“buongiorno da un controllo di documenti riferiti al calcolo millesimale del mio appartamento, mi sono reso conto che da sette anni sto pagando millesimi in più perché mal calcolati. Vorrei sapere se ho diritto al rimborso del pagato in più anche se solo adesso mi sono reso conto dell’errore nei calcoli. Grazie”
Consulenza legale i 30/04/2025
Nel quesito proposto sembra che il condomino si sia reso conto di un errore che riguarda la formazione delle tabelle millesimali.
Ritiene, dunque, che gli siano stati assegnati più millesimi del dovuto e, di conseguenza, abbia pagato un importo maggiore a titolo di spese condominiali.


In questo caso il condomino deve, prima di tutto, chiedere che vengano modificate le tabelle millesimali ai sensi dell’art. 69 disp att. c.c.
Tale modifica può essere ottenuta con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2 c.c. (maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’edificio), in caso di errore o per le mutate condizioni di una parte dell’edificio.
In assenza di una delibera in questo senso, quindi, il condomino dovrà citare in giudizio il condominio chiedendo la revisione delle tabelle millesimali e la restituzione di quanto versato indebitamente, ai sensi dell’art. 2041 del c.c. (Cass. civ. n. 23739/2024).


Non è, quindi, possibile chiedere la restituzione di quanto versato in più prima della revisione delle tabelle approvata dall’assemblea o prima del passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle stesse (Cass. civ. n. 16794/2007).
Si consiglia, quindi, di rivolgersi ad un tecnico per avere la conferma dell’errore nella formazione delle tabelle e fare presente la questione all’Amministratore.


In assenza di un accordo con il condominio sulla revisione e sulla restituzione di quanto pagato in più rispetto al dovuto, ci si dovrà rivolgere ad un legale per una causa giudiziaria.
Si tenga presente che l’azione di arricchimento senza causa si prescrive in 10 anni, per cui non si potrà agire per recuperare le spese versate più di 10 anni fa.

G. G. chiede
sabato 08/03/2025
“La scala è composta da sette piani, nei primi sei per pianerottolo ci sono 4 appartamenti per un totale di 24 e nell’ultimo piano, non servito dall’ascensore, che si arresta al sesto piano, 1 appartamento.
Quindi un totale di 25 appartamenti, regolarmente inseriti nelle tabelle dei millesimi.
Al settimo piano, sullo stesso pianerottolo dell’unico appartamento, esistono dei sottotetti che non sono stati compresi nelle tabelle millesimali e di proprietà, all’epoca della realizzazione del fabbricato, del costruttore.
Il condominio ha deciso di revisionare le tabelle millesimali di proprietà, anche perché un sottotetto viene fittato per abitazione e gli altri sono stati messi in vendita come mansarde. Nessun sottotetto, anche quello fittato ha l’abitabilità.
Il sottotetto fittato per abitazione paga una quota condominiale determinata dall’amministratore (accettata dal proprietario, ma chiaramente mai definita in nuove tabelle millesimali) , mentre degli altri sottotetti nessuno paga niente.
L’approvazione e la revisione delle tabelle millesimali possono essere votate dalla maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 comma 2 c.c.
“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”
e la legge, sembra , renda possibile la revisione delle tabelle, oltre ai casi di errore, anche nel caso la quota di proprietà, pure di un solo condomino risulti maggiorata del 20% e nel caso di unanimità dei condomini a revisionare le tabelle millesimali in argomento.
Ultima cosa, per completezza, la nostra scala fa parte di un supercondominio con portiere e cortile ed è formato dalle scale A (nostra) e B identiche, da queste si accede da un cancello comune entrando in un piccolo cortile e poi ognuna ha il suo portone d’ingresso, la nostra a destra e la scala B a sinistra. Poi esiste un altro stabile separato nel quale abitano altre 27 famiglie ( scala C).
QUESITO
Per unanimità dei condomini s’intendono compresi anche i condomini proprietari dei sottotetti non inseriti nelle tabelle di proprietà o questi restano esclusi, non avendo quote millesimali ufficiali (anche se dovrebbero pagare le spese dell’ascensore unicamente in base al piano).
Inoltre, non essendo riportati i sottotetti nel regolamento condominiale contrattuale e di conseguenza nelle tabelle millesimali occorre prima variare detto regolamento condominiale per revisionare le tabelle condominiali e se occorre l’unanimità anche per il nostro caso.
In ultimo che tipo di assemblea bisognerebbe approvare e relative modalità, considerando che i proprietari dei sottotetti non hanno quote millesimali per le loro proprietà.

Si allegano le tabelle millesimali e il regolamento del condominio.”
Consulenza legale i 17/03/2025
Il potere di modificare le tabelle millesimali appartiene all'assemblea, la quale, per principio generale, a mente del 1° comma dell’art. 69 disp. att del c.c., può procedere a tale modifica se raggiunge il consenso unanime di tutti i proprietari. Quando la giurisprudenza o la legge fanno riferimento al consenso unanime di tutti i condomini, si vuole dire che tutti coloro che sono proprietari di una unità immobiliare ricompresa nel condominio devono dare il loro consenso con voto favorevole alla decisione che si intende adottare durante la riunione: in realtà con l'unanimità si esce dal concetto di assemblea, governata dalle logiche di maggioranza e minoranza, per entrare in quelle del contratto, dell’accordo.
Quindi l’art. 69 delle disp. att. del c.c.,nel prescrivere al suo primo comma che i valori proporzionali espressi nelle tabelle millesimali possono essere rettificati o modificati all'unanimità, non fa altro che pretendere che tutti i partecipanti al condominio, e quindi anche i proprietari dei locali sottotetto, raggiungano un accordo sule nuove tabelle.

Il principio dell'unanimità viene, però, repentinamente derogato dal 2° comma dell’art. 69 disp. att. del c.c., nel momento in cui si prevede che le tabelle millesimali possano essere modificate con le maggioranze previste dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c. in due casi: quando sono frutto di un errore di fatto o di diritto, o a seguito di modifiche strutturali dell’edificio (sopraelevazioni, incremento di superfici e incremento e diminuzioni di unità immobiliari), che comportino una alterazione di oltre 1/5 del valore proporzionale anche di una sola unità immobiliare.

Nel caso specifico non pare possa farsi ricorso al 2° comma della norma in esame in quanto, per quello che si è inteso, il palazzo non è stato oggetto di interventi che hanno portato ad un incremento di superficie delle unità immobiliari, né le tabelle possono definirsi errate: è molto probabile che la quota millesimale dei sottotetti sia già ricompresa nei millesimi dell’appartamento dell’ultimo piano.

Presumibilmente, quando furono redatte le tabelle, i locali sottotetto furono considerati come delle pertinenze dell’appartamento dell’ultimo piano: oggi, però, queste porzioni di fabbricato sono state di fatto scorporate dall'unità principale e utilizzate come bene autonomo. In questi casi, però, a parte qualche pronuncia dei giudici di merito - vedasi la recente Trib. Roma del 23.06.2021 - la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione ritiene che non vi siano gli estremi per procedere ad una revisione delle tabelle millesimali a colpi di maggioranza, ai sensi del 2° comma dell’art. 69 disp. att. del c.c., né tantomeno ricorrendo all'autorità giudiziaria.

In questo senso è molto chiara, ad esempio, Cass. Civ., Sez. 2, n. 15109 del 03.06.2019: "In ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, non sussistendo nella fattispecie il presupposto della notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto dall'art. 69 disp. att. c.c., mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge".

Seguendo i dettami che ci vengono dati dalla Cassazione, è compito degli organi del condominio, in particolare dell'assemblea, quello di scorporare - dagli attuali valori millesimali attribuibili all’appartamento all’ultimo piano - la porzione di millesimi attribuibile alle mansarde-sottotetto.

Nel silenzio della legge, si ritiene che questo potere possa essere esercitato dall'assemblea a colpi di maggioranza, senza tuttavia poter dare una certa indicazione su quale quorum raggiungere affinché una tale delibera possa dirsi validamente approvata: in teoria, facendo comunque una applicazione analogica ed estensiva del 2° comma dell’art. 69 disp. att. del c.c., si dovrebbe fare ricorso al quorum previsto dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio). Sarà, poi, onere dei proprietari delle mansarde quello di procedere ad una eventuale impugnazione della delibera così adottata, qualora essi ritenessero errato il valore millesimale in tal modo determinato: impugnazione che dovrà, comunque, proporsi entro i termini ristretti previsti dall’art. 1137 del c.c..

Quindi, in conclusione, nel caso di specie, se lo scorporo delle mansarde dall’appartamento non è stato accompagnato da un qualche lavoro che ha comportato una alterazione delle superfici di oltre 1/5, il modo più sicuro per giungere ad una modifica delle tabelle è quello di raggiungere un accordo con gli attuali proprietari delle mansarde, in quanto anche procedere ad una correzione delle tabelle - ricorrendo al giudice - potrebbe non avere un esito felice. Tale accordo dovrà essere raggiunto con il consenso di tutti i partecipanti al condominio e potrà essere formalizzato anche attraverso una modifica del regolamento di condominio contrattuale.

A. M. chiede
domenica 02/03/2025
“Buongiorno.
Premetto che sono proprietario di un locale di 56 mq nel piano seminterrato di uno stabile in condominio costituito da circa 30 appartamenti, ubicato nella periferia ovest di Milano. (Zona 7)
Il locale seminterrato, costituito da un open space e da un vano adibito a bagno, ha un’altezza di mt. 2,70; fuoriesce di circa 70 cm dal piano di calpestio e riceve l’illuminazione da 2 finestre. È dotato di un impianto elettrico e di un impianto di riscaldamento autonomo costituito da una caldaia alimentata a gas. Lo stesso locale è catastalmente classificato in categoria C/2 (depositi e magazzini).
Da più di 6 anni il locale in questione è stato concesso in locazione come deposito ad una terza persona con regolare contratto.
Il locatario, pur avendo sottoscritto un contratto di locazione di un deposito, di fatto ha destinato l’immobile a propria abitazione e ci vive unitamente alla sua famiglia (moglie con tre figli piccoli).
Per quanto premesso, i condomini, riuniti in assemblea, si sono lamentati dell’uso improprio del locale seminterrato da parte del locatario il quale invece di utilizzarlo come deposito ci vive stabilmente con la sua famiglia.
Gli stessi condomini, per regolarizzare la situazione, hanno intimato allo scrivente, quale proprietario, di provvedere al cambio di destinazione d’uso del locale seminterrato, da deposito a residenza, e quindi effettuare la modifica della tabella millesimale dell’intero edificio in quanto per le residenze i corrispondenti millesimi vengono determinati con un maggiore coefficiente rispetto ai depositi.
Purtroppo non mi è stato possibile effettuare il cambio di destinazione d’uso del locale da deposito a residenza poiché la vigente normativa esclude espressamente dal cambio di destinazione i seminterrati degli stabili ubicati nella mia zona perché considerata ad alto rischio idrogeologico.
Formulo in merito il seguente quesito:
I condomini dello stabile possono impormi di avviare una pratica di sfratto nei confronti del locatario per l’uso improprio del locale seminterrato, di fatto utilizzato stabilmente come residenza?
I condomini dello stabile possono obbligarmi a variare la consistenza millesimale del locale seminterrato (essendo di fatto utilizzato stabilmente come residenza) ancorché il cambio di destinazione d’uso da C/2 (deposito) a residenziale, nel caso specifico, non sia consentito dalla legge?
Anticipatamente ringrazio e porgo cordiali saluti.

Allego:
Piantina planimetrica
Identificativi catastali
Regolamento di condominio”
Consulenza legale i 10/03/2025
Innanzitutto, dobbiamo premettere che il potere di modificare le tabelle millesimali appartiene solo all'assemblea, la quale, per principio generale, a mente del 1° comma dell’art. 69 disp. att del c.c., può procedere a tale modifica se raggiunge il consenso unanime di tutti i proprietari. Sempre il medesimo art. 69 precisa, però, repentinamente che le tabelle possono essere modificate con le maggioranze previste dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c. in due casi: quando sono frutto di un errore, o a seguito di modifiche strutturali dell’edificio (sopraelevazioni, incremento di superfici e incremento e diminuzioni di unità immobiliari), che comportino una alterazione di oltre 1/5 del valore proporzionale anche di una sola unità immobiliare.

Nel caso specifico, non vi sono state delle modifiche strutturali dell’edificio che possano giustificare una variazione dei millesimi riferibili all'unità immobiliare locata a terzi né, per quanto ci è dato sapere, le tabelle millesimali sono affette da un qualche errore di fatto o di diritto. Da ciò deriva che i millesimi potranno essere modificati solo dopo aver raggiunto il consenso unanime di tutti i proprietari e, quindi, dopo aver ottenuto anche il consenso dello stesso autore del quesito, il quale pare assolutamente non propenso a procedere in tal senso.
Inoltre, il fatto che una unità immobiliare catastalmente destinata a deposito sia, in concreto, utilizzata come abitazione non può, di per sé, giustificare una modifica delle tabelle millesimali da parte dell'assemblea a colpi di maggioranza. Come ci ricorda Cass. Civ., Sez.II, Sent. n. 19811 del 28/09/2011, "le variazioni d’uso (delle unità immobiliari in proprietà esclusiva n.d.r.), non accompagnate da oggettive modificazioni degli immobili, non costituiscono presupposti sufficienti per una coattiva revisione tabellare”.

Nel caso specifico, la modifica della destinazione d’uso non è avvenuta a seguito di oggettive modificazioni strutturali dei locali ad uso deposito, e non è stata accompagnata da un provvedimento ufficiale da parte dell'autorità comunale: essa è semplicemente la conseguenza di un utilizzo diverso che ne fa il suo occupante (con il più o meno tacito consenso del proprietario), sì in evidente violazione delle norme amministrative in materia edilizia, ma non in violazione delle norme che disciplinano il condominio negli edifici.

Per esempio, Cass. Civ., Sez. 2, 10/02/2010, n. 3001, Rv. 611359 – 01, chiarisce che "i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio vanno individuati con riferimento al momento dell'adozione del regolamento". Tale principio, assolutamente costante in materia di rettifica delle tabelle millesimali, rende del tutto irrilevanti le soggettive destinazioni a cui vengono adibite dai loro occupanti le singole unità immobiliari, anche se tale comportamento può ben considerarsi irregolare sotto un aspetto edilizio ed amministrativo.

Sulla base di quanto detto, si può concludere che, in caso di ipotetico contenzioso portato avanti dal condominio per richiedere una modifica dei millesimi attribuiti al deposito affittato, vi sono buoni argomenti a difesa della posizione del suo proprietario.
Ad ulteriore sostegno di quanto detto finora, si deve tenere presente che il regolamento di condominio (il quale, tra l’altro, non pare avere natura contrattuale) non contiene disposizioni che vietino o, comunque, condizionino in qualche modo il cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari ricomprese nello stabile. Anche per tale motivo si può sostenere che l’occupante dei locali non ha posto in essere comportamenti che hanno violato le norme del regolamento di condominio o turbato la tranquillità dello stabile: a parere di chi scrive, ciò impedisce che i condomini, del tutto estranei al contratto di affitto, possano pretendere dall’autore del quesito che egli agisca giudizialmente nei confronti del suo affittuario.

Ovviamente, come già accennato, il cambio di destinazione d’uso non autorizzato può costituire un abuso edilizio o, comunque, una irregolarità amministrativa: nulla vieta, quindi, che qualche condomino ostile possa, sotto questo aspetto, sollecitare il potere di intervento delle autorità preposte.


F. S. chiede
giovedì 30/01/2025
“Buonasera,
all'interno del mio condominio sono in uso tabelle condominiale obsolete (1967) da cui sono evidenti errori materiali, uno tra tutti il valore degli immobili che non varia tra i piani. In particolare i piani tipo (dal 2 al 4) che hanno la medesima metratura perché sono strutturati tutti nella stessa maniera hanno i medesimi millesimi nella TABELLA A di proprietà. Sempre tra questi appartamenti poi ci sono appartamenti con stessi millesimi che hanno una cantina di pertinenza (non accatastata come tale ma come se fosse materialmente contigua all'appartamento e quindi al rispettivo piano) e altri no: eppure sia quelli con cantina che quelli senza cantina hanno i medesimi millesimi di proprietà. Anche sulla tabella del riscaldamento ci sono problemi come ad esempio il fatto è come se le cantine (che non sono riscaldate) lo fossero.
Il mio appartamento è all'attico quindi NON ha millesimi di piani differenti per verificare il mancato utilizzo del coefficiente di piano, è stato privato della cantina di pertinenza all'atto di vendita (il venditore ha separato la cantina posta nel -1 dall'appartamento per venderla separatamente).
Volevo sapere:

1) se posso richiedere all'amministratore la revisione delle tabelle millesimali per errori / obsolescenza anche se le evidenze principali degli errori si basano sugli altri appartamenti (mancato coefficiente di piano)

2) se per richiedere la revisione millesimale bastano evidenze tipo quella del piano sulla TABELLA A delle proprietà oppure se devo per OGNI tabella (quindi ad esempio per il riscaldamento) produrre documenti che mostrino vizi di calcolo. In altri termini gli ERRORI MATERIALI devono essere indicati tutti (quindi va eseguita una perizia esplorativa) oppure bastano alcuni che siano evidenti per incaricare un CTU e far ricercare oltre a quelli evidenti anche quelli meno evidenti (rimettere a norma di legge tutte le tabelle)

3) se posso richiedere questa revisione senza partecipare all'assemblea ma tramite PEC indirizzata all'amministratore che poi la sottopone e la mette all'ordine del giorno dell'assemblea

4) se con l'aiuto di un legale posso procedere da solo, qualora l'assemblea verbalizzi e respinga la richiesta di rifacimento dei millesimi, ad obbligare in via giudiziale il condominio a revisionare totalmente tutte le tabelle

Resto in attesa.
Allego al documentazione dopo aver fatto il pagamento.
Grazie”
Consulenza legale i 07/02/2025
La procedura di modifica delle tabelle millesimali viene disciplinata dall’art. 69 disp. att. del c.c. Secondo tale norma, la rettifica o modifica delle tabelle deve essere approvata dall'unanimità dei condomini riuniti in assemblea: tuttavia la loro modifica potrà essere approvata dall'assemblea con il quorum indicato dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio, 500 millesimi), nel caso si riscontrassero degli errori nella loro predisposizione o in caso di interventi strutturali sull’edificio che abbiano alterato, per più di 1/5, il valore proporzionale dell’ unità immobiliare anche di un solo condomino.

Al fine di capire, quindi, se vi è la possibilità di procedere ad una revisione dei valori millesimali per mezzo di una maggioranza assembleare, è importante capire quando la giurisprudenza ritiene che si concretizzi un errore nella redazione delle tabelle.
“In tema di condominio di edifici, i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio vanno individuati con riferimento al momento dell'adozione del regolamento e la tabella che li esprime é soggetta ad emenda solo in relazione ad errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori. Pertanto, in ragione dell'esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati nelle tabelle millesimali, non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, nè i mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell'edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e l'edificio”: così Cass. Civ. - Sez. 2 -, Sentenza n. 3001 del 10/02/2010, Rv. 611359 - 01.

In parole semplici, escludendo l’ipotesi di una modifica strutturale dell’edificio, che non è rilevante nel caso di specie, si potrà richiedere all'assemblea una emenda dei millesimi in presenza di un errore di diritto che si sostanzia, nella pratica, in una errata applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 69 disp.att. del c.c.; oppure (ipotesi più ricorrente) in errori di calcolo obiettivamente valutabili che vanno ad incidere, in maniera rilevante, sui valori proporzionali delle singole unità immobiliari. Non comporta la possibilità di revisionare le tabelle una diversa valutazione di quelli che sono i parametri soggettivi. Con tale termine si ricomprendono tutti quei criteri, utilizzati dai tecnici per predisporre le tabelle, che dipendono da un prudente apprezzamento del tecnico stesso, la cui applicabilità, quindi, può variare in base alla sensibilità del singolo professionista incaricato dal condominio di predisporre i millesimi.

Quindi, prima di inoltrare qualsiasi richiesta formale all’amministratore, è assolutamente opportuno dare un incarico esplorativo ad un tecnico, il quale avrà il compito di capire se i millesimi attualmente vigenti nel palazzo siano effettivamente errati secondo i termini che ci vengono dati dalla giurisprudenza che si è appena citata, la quale deve considerarsi assolutamente costante e dominante nelle corti giudiziarie.

Se il tecnico darà il suo parere positivo si potrà, poi, inoltrare una specifica richiesta motivata all’amministratore il quale, se sa fare in maniera diligente il suo mestiere, dovrà necessariamente investire della questione l’assemblea, unico organo a cui la legge attribuisce il potere di modificare le tabelle. Si deve tener anche presente che lo stesso art. 69 disp. att. del c.c. prescrive espressamente l’obbligo, in capo all’amministratore, di convocare un'assemblea nel caso in cui il condominio venga citato in giudizio per ottenere le modifiche delle tabelle e, in caso di mancato avviso, la norma specifica che l’amministratore risponde dei danni subiti dalla compagine condominiale. Per tale motivo, già una richiesta stragiudiziale avanzata da un solo condomino deve necessariamente indurre l’amministratore diligente a convocare l’assemblea, affinché essa assuma le decisioni conseguenti. Ovviamente è importante che il richiedente partecipi attivamente alla riunione che verrà all’uopo fissata.

La perizia esplorativa di un tecnico sarà utile in diverse circostanze. Innanzitutto, sarà fatta oggetto di discussione in seno all'assemblea chiamata a decidere sulla richiesta di modifica, ma poi, nel caso in cui l’assemblea non dovesse dare seguito ad una fondata richiesta di modifica, sarà allegata dal legale al ricorso che dovrà essere presentato innanzi all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che modifichi le tabelle errate. Il giudizio di modifica delle tabelle deve necessariamente essere preceduto da un obbligatorio tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/10, e anche in quella sede la perizia di parte assumerà un ruolo essenziale.

Se poi nulla verrà risolto nella fase precontenziosa, il successivo giudizio dovrà essere necessariamente caratterizzato dalla nomina di un C.T.U. da parte del giudice, che di fatto andrà a predisporre delle nuove tabelle le quali verranno poi adottate de plano nel provvedimento giudiziario. È ovvio che le tabelle predisposte dalla parte prima del giudizio assumono in questa fase del contenzioso una grande importanza, così come il tecnico che le ha predisposte, il quale dovrà affiancare il legale nella difesa del condomino richiedente e avrà un ruolo fondamentale durante lo svolgimento delle attività peritali del C.T.U. nominato dal giudice. Quanto detto è valido sia se le tabelle vengono allegate ad un regolamento di natura contrattuale, sia se il regolamento ha una mera natura assembleare.




L. S. chiede
lunedì 09/12/2024
“Spett. Redazione, salve, sono a chiedere un parere sulla seguente problematica:
abito in un condominio di tre piani composto da un unico corpo di fabbrica, con un’unica scala. Nell’edificio vi sono, sette unità abitative di proprietà esclusiva di cui solo quattro hanno accesso dalle scale mentre le ulteriori tre, adibite a negozi, si trovano a piano terra fronte strada e non sono, pertanto, servite dalle scale. All’interno del palazzo è presente un ascensore posto a piano terra, nell’androne subito varcato il portone di ingresso del condominio, il quale arriva sui pianerottoli del primo e secondo piano con esclusione del terzo, nel quale sono ubicate le soffitte praticabili di proprietà esclusiva dei condomini del secondo piano ad esso collegate tramite scala interna agli appartamenti di proprietà, pur conservando anche la porta di ingresso indipendente al piano terzo.
Premetto che nel condominio non è stato mai redatto un regolamento, nemmeno dall’originario proprietario dell’edificio e finora non esistevano le tabelle millesimali.
Solo recentemente, in vista del rifacimento della facciata e della ristrutturazione del vano scale dell’edificio, è stato nominato un amministratore di condominio che ha dato incarico ad un tecnico perché fossero redate le tabelle, sia quella generale che le tabelle per la ripartizione delle spese relative alle scale e all’ascensore.
Nella tabella manutenzione e ricostruzione scale, le spese vengono attribuite ai soli condomini le cui unità abitative sono servite dalle scale in base alla metà dei millesimi e all’altezza del piano. Nella tabella manutenzione e sostituzione ascensore, invece, contribuiscono alle spese i condomini del primo, secondo e terzo piano in base alla metà dei millesimi e all’altezza del piano ad esclusione del condomino del piano terra con ingresso dal portone dell’edificio. Mentre alcuna ripartizione di spesa è stata indicata per i negozi con ingresso fronte strada per quanto riguarda sia scale che ascensore.
Nell’occasione il tecnico si è presentato alla riunione di condominio spiegando di aver redatto le tabelle in base alle norme del codice civile. Non vi è stata per cui da parte di noi condomini alcuna discussione né specifica dichiarazione o accordo in riferimento alla modalità di ripartizione delle spese scale/ascensore poiché il tecnico non ha proposto alternative né ha mai dichiarato che stessimo derogando alla normativa in materia; per cui l’assemblea ha deliberato all’unanimità.
Solo successivamente mi sono reso conto che il tecnico probabilmente avrebbe dovuto far partecipare alle spese scale e ascensore anche i negozi fronte strada con la metà dei millesimi di proprietà e il condomino del piano terra con ingresso dal portone anche per le spese dell’ascensore, dal momento che le scale e l’ascensore sono beni comuni e di conseguenza tutti i condomini in quanto comproprietari ritengo debbano contribuire alla loro conservazione.
L’amministratore di condominio non intende agire in alcun modo, ritenendo che le tabelle sono state approvate all’unanimità e che avrei dovuto far presente i miei dubbi in assemblea al momento dell’approvazione.
Inoltre sostiene che il tecnico ha seguito le norme del codice civile, le quali affermano che le spese di ricostruzione e manutenzione delle scale e dell’ascensore si ripartiscono esclusivamente tra i soli condomini i cui appartamenti sono serviti dalle scale e che, dunque, le utilizzano per accedere alle proprie proprietà esclusive.
Inoltre sostiene che sull’argomento esiste una giurisprudenza minoritaria che interpreta le norme del codice civile nel senso della ripartizione delle spese in base all’uso, per cui non può dirsi che il tecnico abbia sbagliato nella redazione delle tabelle nel seguire tale interpretazione.


Chiedo:
1) E’ possibile correggere le tabelle scale e ascensore, in quanto conseguenza di un errore di diritto, con delibera presa a maggioranza e non all’unanimità? In questo caso i condomini del secondo e terzo piano che possiedono più della metà dei millesimi del palazzo avrebbero interesse a chiedere la revisione delle tabelle.
2) Nel caso specifico, se dovesse ravvisarsi un errore di diritto, questo in cosa si sostanzierebbe?
3) La delibera dell’assemblea condominiale nel caso specifico deve considerarsi nulla o annullabile? In questo secondo caso, essendo trascorsi diversi mesi dall’approvazione della delibera, il termine per poter impugnare sarebbe purtroppo spirato.
4) E’ vero che se si fosse voluto attribuire la spesa relativa alle scale e all’ascensore ai soli condomini che le utilizzano per accedere alla propria unità abitativa dalle scale, nel verbale si sarebbe dovuta esplicitare espressamente tale volontà dei condomini con un accordo in deroga e che non sarebbe stata sufficiente l’approvazione della delibera delle tabelle in via generale e generica anche se deliberata all’unanimità?
5) I condomini dei negozi fronte strada e del piano terra con ingresso dal portone, devono contribuire sia alle spese di manutenzione straordinaria che ordinaria per quanto riguarda scale e ascensore?

Vi ringrazio per la risposta, saluti
”
Consulenza legale i 19/12/2024
È importante innanzitutto precisare come le spese inerenti la manutenzione ordinaria o straordinaria delle scale o dell’ascensore devono essere ripartiti tra tutti i condomini, ivi compresi ad esempio i proprietari delle unità abitative al piano terra oppure quelli dei negozi fronte strada in rapporto e in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne: in questo senso è molto chiara ad esempio Cass. Civ.,Sez.II, Ord. 23222 del 27 settembre 2018.

Ovviamente è altrettanto risaputo come le norme di legge disciplinanti la suddivisione delle spese condominiali possano essere validamente derogate da accordi adottati da tutti i partecipanti al condominio, ovvero da tutti i proprietari all’unanimità. Tale accordo unanime può essere formalizzato o attraverso un vero e proprio contratto oppure anche in una delibera assembleare adottata dalla unanimità dei condomini. Se vi è quindi l’unanimità dei consensi è sempre possibile escludere dal pagamento delle spese un condomino o un gruppo di essi come, ad esempio, i proprietari dei negozi fronte strada, fermo restando però che, a parere di chi scrive, tale consenso deve raggiungersi su uno specifico accordo derogatorio delle norme di legge, non avendo tale valore l’approvazione di semplici tabelle millesimali. Tale affermazione è sicuramente avvalorata dalle argomentazioni utilizzate dalle Sezioni Unite nella loro famosa pronuncia n. 18477 del 09.08.2010, nella quale i supremi giudici ci chiariscono come le tabelle millesimali non hanno una natura contrattuale, anche se allegate ad un regolamento di condominio parte integrante dei rogiti di acquisto la cui stipula ha portato alla formazione del condominio. Le tabelle millesimali non fanno altro infatti che riportare in termini matematici i rapporti proporzionali esistenti in un dato edificio fra le parti di esso in proprietà esclusiva e quelle in proprietà comune, non avendo quindi tali documenti la natura di contratto e la capacità di derogare alle norme di legge aventi carattere dispositivo, quali sono appunto quelle che disciplinano la suddivisione delle spese condominiali.

Successivamente a questa importante pronuncia è intervenuto il legislatore nel 2012 con la riforma del condominio ed in particolare con la modifica dell’art. 69 disp.att. del c.c. In tale norma il legislatore sembra apparentemente sconfessare quanto affermato dalle Sezioni Unite pochi anni prima e si precisa che: "I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale…possono essere rettificati o modificati all'unanimità". Gli interpreti, tuttavia, dopo un primo iniziale momento di smarrimento, ribadiscono oramai in maniera unanime come la novità apportata dal nuovo art. 69 disp.att. del c.c. non sia tale da scalfire le argomentazioni fatte dalle Sezioni Unite del 2010 e si ribadisce quindi come le tabelle millesimali non abbiano una natura contrattuale anche se approvate alla unanimità. Si giunge a questa conclusione evidenziando, in particolar modo, che lo stesso legislatore della riforma, al secondo comma della norma in commento, precisa come le modifiche alle tabelle possono essere approvate a maggioranza anziché con la unanimità dei consensi quando esse sono affette da errore, o vi sono state modifiche strutturali all’edificio.

Entrando nel merito delle domande che vengono poste possiamo affermare che di per sé la delibera che ha approvato le tabelle millesimali non può dirsi di per sé viziata e quindi invalida: il fatto però che essa sia stata approvata alla unanimità nonostante la presenza di un errore di diritto nella predisposizione delle tabelle, non significa che non se ne possa richiedere la correzione in primo luogo alla assemblea, la quale potrà tranquillamente deliberare con le maggioranze previste dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c.. Nel caso in cui l’assemblea dei proprietari non provvedesse ad una correzione spontanea dei millesimi, rimane ferma la possibilità per qualsiasi condomino interessato di ricorrere all’intervento del giudice per ottenere un provvedimento giudiziario che approvi delle nuove tabelle millesimali scevre dagli errori che si contestano. È giusto precisare che portare avanti un giudizio di questo tipo non è una cosa banale: oltre al legale si dovrà dare incarico ad un perito, il quale dovrà predisporre delle tabelle corrette da allegare al ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace. Quest’ultimo poi, con ogni probabilità, sarà costretto a nominare a sua volta un tecnico di ufficio che andrà a verificare l’esattezza dei conteggi fatti dal perito di parte. I costi per sostenere una causa di questo tipo non sono quindi banali e non sempre possono apparire giustificati in rapporto all’effettivo vantaggio monetario di ritrovarsi con delle tabelle che includono anche i negozi fronte strada nel riparto delle spese inerenti la manutenzione dell’ascensore. Ovviamente quest’ ultima è una affermazione che dovrà essere confermata tenendo ben a mente le cifre coinvolte nella vicenda.

Concludendo il parere ciò che possiamo dire è che l’approvazione alla unanimità delle tabelle errate certamente non può costituire un accordo teso ad escludere i proprietari dei negozi fronte strada dal riparto delle spese: parimenti l’approvazione unanime non preclude la possibilità di correggere l’errore di diritto presente in tali documenti.

F. L. chiede
giovedì 26/09/2024
“Il mio nuovo amministratore di condominio è un geometra.

Durante la prima assemblea condominiale ha richiesto di far variare le tabelle millesimali e, in qualità di tecnico, si è fatto assegnare l'incarico dall'assemblea.

I risultati delle nuove tabelle millesimali sono sorprendenti. Tutti gli inquilini che hanno dato l'incarico al nuovo amministratore hanno avuto un beneficio.

In particolare l'amministratore ha assegnato i seguenti coefficienti di destinazione:

Appartamenti 1,00.
Negozi 1,50.
Uffici, Studi professionali, etc 1,10.
Laboratori Artigianali 1,50.
B&B/Affittacamere 1,80.

Inutile dire che i proprietari che hanno un appartamento affittato ad un B&B/affittacamere hanno preso una batosta mostruosa su tutte le tabelle e in particolar modo su quelle che riguardano Androne, Scala ed Ascensore.

È normale o possibile attribuire un coefficiente di destinazione pari ad 1.80 per un B&B?

Le tabelle erano state approvate da un'assemblea straordinaria che è stata annullata per difetto di notifica.

Adesso l'assemblea è stata riconvocata e l'assemblea, forte della maggioranza, vuole muoversi nella stessa direzione (confermando nuovamente l'amministratore/tecnico, e approvando quelle tabelle millesimali).

Cosa posso fare?

Ps: una volta effettuato il pagamento allegherò il pdf della relazione tecnica di modo che possiate visionarla.”
Consulenza legale i 01/10/2024
Le tabelle millesimali hanno la funzione di esprimere il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell'intero stabile.
Contrariamente a quello che si possa pensare, la normativa attorno alla loro modalità di redazione è assolutamente scarsa, per non dire inesistente, e i tecnici edili nella predisposizione di tale fondamentale documento si rifanno principalmente ad una vecchia circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, ormai molto datata, la n.12480/1966.
L’applicazione di tale circolare esula la materia legale per entrare in altri settori professionali: in questa sede possiamo dire che per determinare il singolo rapporto millesimale il tecnico deve applicare diversi coefficienti.
Alcuni di questi coefficienti si rifanno ad elementi oggettivi propri della singola unità immobiliare, come per esempio la superficie utile, la superficie calpestabile, il piano in cui sono collocati ecc. ecc. Affianco a tali elementi vi sono i coefficienti soggettivi, definiti così dalla giurisprudenza proprio perché la loro modalità applicativa dipende dalla sensibilità professionale del singolo tecnico a cui vengono commissionate le tabelle: in questo secondo gruppo possiamo certamente fa rientrare il coefficiente di destinazione.

Tale distinzione tra i coefficienti non è sicuramente secondaria. Per la giurisprudenza, l’unico errore nella applicazione dei coefficienti che può giustificare una impugnazione della tabella millesimale è quel tipo di errore che ricade su aspetti di fatto e di diritto, che riguardano la determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, oppure a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori (tra le tante, Cass.Civ. n.19797/2016). Per fare un esempio pratico è possibile fondare una impugnazione delle tabelle millesimali quando il tecnico abbia erroneamente calcolato la superficie calpestabile della singola unità immobiliare; per i giudici invece non è accoglibile l’impugnazione della tabella basata su una errata applicazione dei coefficienti soggettivi, e questo perché l’assemblea nel dare l’incarico al singolo tecnico ha manifestato la sua fiducia soprattutto nelle sue valutazioni personali nell’applicare proprio quel tipo di coefficiente.

Nel caso specifico i margini per proporre una qualche contestazione al lavoro svolto dall’amministratore sono piuttosto ridotti, proprio perché esse si basano sugli aspetti soggettivi del lavoro del tecnico: è molto probabile, infatti, che la maggioranza dei condomini abbia proprio dato incarico di revisionare le tabelle millesimali vigenti con il preciso scopo di tenere conto delle nuove destinazioni a b&B di alcuni appartamenti ricompresi nello stabile. Ovviamente è sempre possibile però far visionare il lavoro dell’amministratore da un proprio tecnico di fiducia, il quale eventualmente potrà visionare l’operato del suo collega e verificare in particolare se quest’ultimo non abbia compiuto errori tali da giustificare una contestazione delle tabelle da lui predisposte, errori che però dovranno andare nella direzione prevista dalla giurisprudenza sopra citata.


G. F. chiede
giovedì 26/09/2024
“Salve, nel 1999 ho chiuso completamente un terrazzo del mio appartamento al 6° e ultimo piano. Nel 2004 l'ho condonato (condono Berlusconi). Il nuovo amministratore (dal 2010) mi dice sempre "scherzando" che non sono in regola perchè non ho l'OK degli altri condomini. Quando l'ho chiuso non lo sapevo neanche e il vecchio amministratore non mi detto niente. Dal 2018 però il nuovo amministratore mi ha aumentato i millesimi considerando il terrazzo come chiuso. Questo aumento di millesimi lo posso considerare come assenso/approvazione da parte dell'amministratore/condominio sulla chiusura?
Grazie”
Consulenza legale i 01/10/2024
Il quesito presenta diversi aspetti poco chiari.
Innanzitutto, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti al suo autore, si è capito che la terrazza, ai sensi dell’art. 1126 del c.c., è una parte dell’edificio in proprietà esclusiva, la quale funge però anche da copertura per i piani sottostanti.
Da questo si evince come l’assemblea non abbia alcun potere sulla gestione di quel manufatto se non per la copertura che essa offre ai piani sottostanti. Per tale motivo, non è dato capire quale sorta di autorizzazione l’autore del quesito avrebbe dovuto richiedere alla assemblea, posto che il terrazzo è un bene di sua esclusiva proprietà, e certamente tale intervento non ha pregiudicato o comunque compromesso la copertura che tale manufatto offre agli appartamenti sottostanti. Detto ciò, certamente il fatto che le tabelle recepiscono questa modifica può costituire una accettazione implicita da parte degli altri condomini. Si tenga anche conto che i lavori sono terminati ormai da più di un ventennio: per tale motivo semmai sorgessero all’interno della compagine condominiale delle contestazioni in merito, lei avrebbe buon gioco nell’eccepire l’intervenuta usucapione ex art 1158 del c.c. (Cass.Civ. n.7727/00).


Detto questo bisognerebbe tenere conto di un altro aspetto. Tra i poteri che la legge attribuisce all’amministratore, non rientra certamente l’iniziativa di conferire un incarico ad un tecnico per procedere alla modifica delle tabelle millesimali vigenti: semmai, l’amministratore ha il compito di applicare le tabelle esistenti per effettuare il riparto degli oneri condominiali e garantire il funzionamento della assemblea.
Invero, a mente dell’art. 69 disp.att del c.c., l’iniziativa di modificare le tabelle millesimali, spetta alla assemblea, la quale deve preventivamente conferire un incarico ad professionista che predisponga la modifica. Se l’iniziativa di modificare le nuove tabelle è stata una impropria scelta unilaterale dell’amministratore, è necessario che esse vengano poi prontamente ratificate dalla assemblea: diversamente, se i condomini si metteranno di traverso, i costi per la loro redazione non potranno essere imputati al condominio, ma dovranno essere sostenute direttamente dall’amministratore, il quale ha speso impropriamente il nome del condominio senza le preventive autorizzazioni.
La maggioranza per approvare la modifica alle tabelle millesimali è quella prevista dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c.: maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio, 500 millesimi.


P. P. chiede
venerdì 05/07/2024
“Buongiorno,

sono proprietario di un appartamento di 120 mq al piano terra in un piccolo condominio.

L'appartamento è interessato ad un consolidamento strutturale e alla riparazione del tetto in contesto di Condominio parziale.
Il problema è che l'ingegnere che ha eseguito i calcoli, probabilmente dopo aver visitato il catasto, ha aggiunto più di 50 mq. al mio appartamento, comprendendo nella spesa la cantina annessa e le scale di accesso alla stessa, che da rogito invece risultano compresi nei 120 mq (stiamo parlando di un vecchio appartamento e cmq al catasto non ci sono misure della cantina, nella mappa c'è solo un disegno che indica la presenza di un locale sotto il salotto.) Insomma, da 20 anni pago 60,11 millesimi e ora me ne vengono attribuiti circa 30 in più, con una differenza totale sulla spesa che si aggira sui 9000 euro.

Preciso che non è stata MAI votata una revisione dei millesimi e non esiste nessuna delibera riguardo la revisione degli stessi. Infatti ho negato l´accesso al mio appartamento per “misure” di cui non è stata data motivazione.
Aggiungo inoltre che la comunicazione con l´amministratore è praticamente impossibile.

Questo intervento dovrebbe essere eseguito a Settembre e praticamente ora sono sollecitato al pagamento delle prime 2 rate, per una totale di circa 17000 Euro, nonostante oltretutto gli accordi prevedessero la distribuzione dei soldi all'azienda con la formula 15% al contratto e restante diviso in 3 parti successivamente. (inizio lavori/metà lavori/termine).
Finalmente, dopo 2 mesi, sono riuscito ad ottenere la documentazione che allego (mappa fatta dall'ingegnere e tabella millesimale adattata a Condominio parziale).
Allego inoltre le tabelle millesimali, la prima del 2004 e l'ultima che ho ricevuto datata 2024 e una copia della pagina del rogito dove si chiariscono i mq. (ho comprato da Rossini).

Preciso inoltre che nei calcoli manca completamente riferimento al passo carraio d'ingresso alla corte, interessato alla riparazione del tetto. Spesa a cui dovrebbe partecipare tutto il condominio. Questa cosa è stata fatta notare anche dagli altri condomini interessati e a cui è stato detto che i calcoli verranno sistemati “alla fine”…
Non c'è inoltre nessun riferimento al ballatoio del piano superiore, coperto dal tetto ma non sopra casa mia.

Quindi vorrei sapere se ho ragione a rifiutare le quote e a pretendere un ricalcolo o se esiste qualche procedura che permetta all´ingegnere o all'amministratore di cambiare la mia quota millesimale in questo contesto.

Ringrazio in anticipo,
cordiali saluti”
Consulenza legale i 12/07/2024
Sulla base di quello che si è intuito, parrebbe che siano state approvate delle tabelle millesimali ad hoc relative ad un condominio parziale, da applicare per suddividere gli importi di alcuni lavori di ristrutturazione che interessano proprio la parte dell’edificio che costituisce il condominio parziale medesimo. È molto probabile che il motivo di questa scelta risieda nel fatto che in precedenza non esistevano nel condominio delle tabelle riferibili al condominio parziale: è stato quindi necessario predisporle. Questa prassi non può definirsi di per se vietata, è ovvio però che le tabelle devono essere corretti da un punto di vista dei calcoli e delle misurazioni, cosa che pare non sia avvenuto nel caso specifico: le spese straordinarie sono state quindi suddivise in base a dei millesimi errati, anche se preventivamente approvati dalla assemblea.
Purtroppo, però, non vi sono molti margini di intervento da un punto di vista legale in quanto è molto probabile che i termini per impugnare la delibera di approvazione del riparto dei lavori sia ormai irrimediabilmente decorso. Si ricorda infatti che l’art. 1137 del c.c. prevede che le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio possono essere impugnate innanzi alla autorità giudiziaria dai proprietari assenti o dissenzienti, ma questo deve essere fatto entro il termine di 30 giorni decorrenti per coloro che erano presenti alla riunione condominiale dal giorno della riunione medesima e per coloro che non erano presenti dal giorno in cui viene loro comunicato il verbale della riunione.

Decorso tale termine senza aver proposto opposizione, quanto deciso dalla assemblea diventa inoppugnabile e quindi obbligatorio per tutti i condomini, anche se contrari, e indipendentemente dal fatto che sia stato approvato un riparto di spesa errato. Tale ultima circostanza non può infatti definirsi un vizio di nullità che giustificherebbe una impugnazione anche oltre i termini indicati dall’art. 1137 del c.c.: in questo senso ormai la giurisprudenza è assolutamente chiara e costante dopo ben due interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2005 e nel 2018.
Se sono decorsi i termini di cui all’art. 1137 del c.c. non vi è margine per impugnare il riparto di spesa già approvato e quindi è obbligatorio pagare gli oneri condominiali che da esso derivano.

Se le nuove tabelle millesimali venissero utilizzate anche per ripartire nel futuro ulteriori spese, e quindi divenissero di uso comune nel condominio, vi potrebbero essere però gli estremi per procedere ad una loro correzione ai sensi degli artt. 68 e 69 delle disp.att. del c.c., sostenendo l’esistenza di errori di calcolo nella loro predisposizione.
Purtroppo, se anche si giungesse ad una correzione delle tabelle, questo sarebbe applicabile per i nuovi riparti di spesa e non rimetterebbe in discussione quanto già deciso in passato dalla assemblea, poiché divenuto inoppugnabile. Cass.Civ. sent. n. 12405/20 ha infatti escluso che il condomino leso da un riparto di spesa errato a causa di tabelle millesimali a loro volta risultate errate possa esperire una azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli altri condomini che se ne sono avvantaggiati. Gli ermellini hanno fondato tale decisione proprio sul fatto che il riparto di spesa era ormai divenuto incontestabile. I margini di manovra per recuperare quanto speso in passato sarebbero piuttosto bassi.

S. F. chiede
giovedì 09/05/2024
“Argomento: Quote millesimali.
PREMESSA: L'appartamento di cui sono proprietario fruisce del terrazzo dell'immobile adiacente di proprietà di terzi estraei al condominio dove rientra il mio appartamento.
Tale superficie è stata calcolata e addizionata alla mia proprietà ai fini della quantificazione dei millesimi a me attribuiti.
Si chiede se è corretto che mi vengano attribuiti millesini della superficie del terrazzo di cui non sono proprietario e non ricade nel medesimo condominio dell'appartamento.
Grazie.
Cordialmente
”
Consulenza legale i 13/05/2024
In realtà il suo quesito deve essere prima di tutto rivolto ad un tecnico edile (come, ad esempio, un geometra), il quale dovrà fornire il suo punto di vista sulla struttura del complesso edile in cui è ricompreso il suo appartamento e la terrazza pertinenziale.
Se, infatti, la terrazza, seppur pertinenziale al suo appartamento, è ricompresa in un edificio che rappresenta un corpo di fabbrica distinto rispetto a quello in cui è ricompreso il suo appartamento, è ovvio che la superficie della terrazza non deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo deimillesimi: se invece, i due cespiti sono ricompresi in un unico corpo di fabbrica, e quindi in definitiva sono ricompresi nel medesimo condominio, il calcolo dei millesimi potrebbe essere corretto.
Quanto detto, tuttavia, è un giudizio che deve essere però fatto da un tecnico edile: se poi, il parere di tale figura professionale confermerà i suoi dubbi, il legale utilizzerà proprio tale parere per muovere ai sensi dell’art. 69 disp. att. del c.c. le dovute contestazioni al condominio.


A. Z. chiede
lunedì 12/02/2024
“Buongiorno,

Il 29/3/2022 ho acquistato un locale un tempo esercizio commerciale, pagandolo 26.000€. Al piano terra di un palazzo sito in XXX (portone) che affaccia su un cortile ad uso condominiale coi parcheggi disegnati e non assegnati. L'immobile è stato acquistato già con il cambio di destinazione d'uso effettuato a C2. Non ha riscaldamento, solo wc e acqua fredda. Non ha finestre e confina con il portone, il vano scale, un locale posto nel retro ad uso rimessa e il locale tecnico del condominio. Davanti non ha passo carrabile poichè il condominio non ha accettato la richiesta di utilizzo a box essendo il locale affacciato su cortile privato.
L'immobile è utilizzato come cantina ed è pertinenziale alla nostra abitazione che si trova in una via vicina.

Allego piantina.

Il problema è il seguente, ed è relativo all'attribuzione dei millesimi riscontrata settimana scorsa, il condominio recentemente dopo essersi visto rifiutare il superbonus al 110 ha deciso di ripiegare sul 65% ed effettuare i lavori di cappotto, facciate, rifacimento lastrico solare ed antisismico. Come riportato nei documenti e nei verbali di assemblea che allego come allego la tabella millesimale.
Nella stessa nostra situazione si trovano altri 4 locali ad ex uso commerciale e la rimessa di 200mq ad uso parcheggio posta nella parte posteriore del palazzo.

Stando a questi prospetti i costi a nostro carico calcolati dall'amministrazione sarebbero circa di 25.000,00 €, una cifra apparentemente sproporzionata rispetto al valore dello stesso, inoltre alcuni appartamenti ad uso abitativo posti ai piani superiori, e con valore e metratura chiaramente superiore pagano la stessa cifra o addirittura meno. La rimessa da 200mq posta nella parte posteriore del palazzo invece pur ''fruttando'' ed essendo grossa 4 volte il mio locale andrebbe a pagare meno.
Inoltre il cappotto non interesserebbe nemmeno la facciata presente sui negozi, essendo una striscia di muro la cui dispersione termica è minima.

C'è modo di intervenire e capire come non pagare o pagare in una maniera proporzionalmente corretta questi interventi?”
Consulenza legale i 17/02/2024
Purtroppo, c’è poco margine di manovra per evitare oggi di far fronte alla spesa già approvata dal condominio.

Analizzando gli artt. 1123 e ss. del c.c. si evince, come principio generale, che le spese attinenti alla conservazione e manutenzione delle parti comuni del palazzo sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Tale principio normativo viene poi tradotto in termini numerici dalle tabelle millesimali previste e disciplinate dagli artt. 68 e 69 delle disp.att. del c.c.: è appunto attraverso le tabelle millesimali che l’amministratore effettua il suo riparto tra tutti i condomini delle spese annualmente sostenute nella gestione dello stabile, andando poi a determinare l’ammontare degli oneri per ciascun condomino alla chiusura della gestione.

Quindi se si ritiene che la spesa richiesta dal condominio sia eccessiva in relazione alla specifica proprietà, bisognerebbe prima di tutto capire se i millesimi associati ad essa sono stati calcolati in maniera corretta.
L’art. 69 disp.att. del c.c. al suo secondo comma prevede la possibilità che l’assemblea deliberi la modifica delle tabelle vigenti con le maggioranze indicate dal 2° comma dell’art. 1136 del c.c., quando esse siano affette da un errore, oppure quando vi siano state successivamente alla loro predisposizione delle modifiche strutturali dell’edificio. Fuori da questi due casi le tabelle millesimali possono essere modificate solo all’unanimità.
Nel caso specifico, quindi, bisognerebbe prima di tutto far analizzare le tabelle attualmente vigenti e capire se esse siano errate in relazione alla proprietà di interesse.

La giurisprudenza (ad es. Cass.Civ. n.19797 del 04.10.2016) ha precisato che l’errore che rileva ai fini di una modifica a colpi di maggioranza delle tabelle millesimali è quell’errore di fatto o di diritto che riguardano la determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, oppure a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. Inoltre la Cassazione ha chiarito come: "gli errori rilevanti ai fini della revisione delle tabelle devono essere causa di apprezzabile divergenza tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari e il valore effettivo delle stesse e inoltre devono essere verificabili obiettivamente, come avviene per le divergenze di estensione della superficie, di piano e simili; mentre, ai fini dell’errore, resta esclusa, nella stima degli elementi necessari per la valutazione ai sensi dell’art. 68 disp. att. cod. civ, la rilevanza dei criteri soggettivi, come i criteri d’ordine estetico e simili" (Cass., Sez. Un, n. 6222 del 24 gennaio 1997).

Se sulla scorta della giurisprudenza reperita un tecnico confermasse l’inesattezza delle tabelle indicate si potrebbe investire gli organi del condominio del problema (in particolar modo l’assemblea) è capire se vi sono i margini per poter giungere ad una modifica delle tabelle vigenti per mezzo di una delibera assembleare. Se così non fosse, vi potrebbero essere i presupposti per convenire in giudizio il condominio e ottenere un provvedimento della autorità giudiziaria che corregga le tabelle vigenti.

Ovviamente si può intuire come sia altamente improbabile far valere sul riparto delle spese inerenti i lavori straordinari riferiti nel quesito un eventuale errore ipoteticamente presente nelle attuali tabelle, e questo per due ordini di motivi: il primo, è che con ogni probabilità tale riparto è stato già approvato dall'assemblea e quindi i termini per impugnarlo sono già ampiamente decorsi; il secondo, è che l’amministratore, fino a quando non vi sarà una modifica vuoi assembleare vuoi per mezzo del giudice, dovrà utilizzare nel ripartire le spese le tabelle attualmente vigenti.
Nonostante questo, è opportuno porsi comunque il problema della correttezza delle tabelle vigenti nel palazzo in quanto un eventuale loro errore potrebbe comportare l’obbligo di corrispondere annualmente un importo elevato di spese condominiali in rapporto al valore della proprietà, andando potenzialmente a minare il valore di mercato del cespite di proprietà.


G. P. chiede
giovedì 22/06/2023
“Buongiorno,
Vi chiedo cortesemente, di farmi capire se posso considerare le tabelle millesimali allegate (COPIA 2) come deroganti ai criteri di legge oppure no. So bene che c'è scritto che le stesse sono formulate in funzione delle disposizioni del Codice Civile, ma francamente io ho i miei dubbi, che qui vi sintetizzo. Tali tabelle riportano, non in originale, firma e timbro di un geometra non più "in attività" oggi e all'epoca, sono state commissionate da un solo condomino e imposte letteralmente agli altri, senza alcuna approvazione in forma scritta, nè a maggioranza, nè all'unanimità .
Vi premetto che lo stabile ha due corpi fabbrica, come risultanti da planimetrie allegate alle tabelle, uno esterno principale e uno interno più piccolo a cui si accede dall'androne e poi dall'atrio condominiale, eccetto per una unità, sempre parte di questo corpo più piccolo, a cui si accede attraversando l'androne e salendo la prima rampa di scale comuni. Siamo in 9 condomini, di cui 3 nuovi (abbiamo acquistato tra il 2021 e il 2022) e non abbiamo il regolamento condominiale. In nessuno dei nostri rogiti, a parte che nel mio, si fa riferimento a tali tabelle; nel mio però c'è un riferimento con formula di stile a tabelle e regolamento (che non esiste) senza che le tabelle siano state allegate nè che venga citata, nel rogito, il valore in millesimi della mia unità immobiliare.

Vi specifico anche che di queste tabelle millesimali esiste una copia 1 (consegnata negli anni 90 ad un condomino storico dal condomino che all'epoca le aveva commissionate) e una copia 2 (appena ricevuta via mail dall'amministratore di recente nominato: io ho comprato da poco). Abbiamo fatto la prima assemblea in assoluto a marzo 2023 e l'amministratore ha accettato e dichiarato come vigenti tali tabelle senza neanche essere sicuro che tutti i nuovi condomini le avessero, nè essere certo dell'origine. Io stessa ho ricevuto questa copia a giugno 2023 dopo averla chiesta più volte all'amministratore: come potrete osservare, entrambe sono fotocopie, hanno le stesse date, la stessa firma, lo stesso timbro, e la stessa formulazione, ma cambiano in alcuni punti importanti oggetto dei futuri lavori che andremo a fare. Vi chiedo quindi di osservare la copia 2 e farmi capire se davvero queste tabelle sono conformi ai criteri legali o no: questo mi serve, in quanto, se come suppongo io tali tabelle derogano dai criteri di legge, allora è necessaria l'approvazione all'unanimità , che, non c'è mai stata nè nel passato, nè con le prime due assemblee fatte nel 2023. Oltre a ciò vi chiedo, chi, può accertarsi della conformità /difformità/deroga rispetto ai criteri legali delle tabelle, nel momento in cui questa non è espressa ma facilmente desumibile dalla relazione di calcolo? Pongo la domanda perchè i geometri mi dicono che è compito del legale e qualche avvocato a cui mi sono rivolta mi dice che è competenza del geometra.

I miei dubbi relativi alla conformità ai criteri legali riguardano i punti seguenti:

COPERTURA del FABBRICATO PRINCIPALE c.d lastrico solare: tale copertura risulta parte comune come da testamento (primo atto originario con cui l'unico proprietario frazionava le u.i tra tutti gli eredi: lo allego) quindi perchè la spesa viene suddivisa per 1/3 (include tutti i condomini, anche quelli non coperti dal lastrico solare del fabbricato principale e addirittura il condomino coperto solo dal lastrico solare di sua esclusiva proprietà) e 2/3 solo ai coperti? Non si dovrebbe applicare l'art.1123 c.3 del Codice Civile, imputando la spesa ai soli condomini coperti ? Questo in realtà viene fatto nella copia 1 a pag.4 che vi allego: da qui il sospetto che entrambe le copie siano state falsificate dal condomino che ha "imposto" le tabelle.

COLONNE FOGNANTI VERTICALI: già all'epoca della stesura delle tabelle, le colonne fognanti erano due per lato. Qui la ripartizione avviene per i soli utilizzatori ma in parti uguali. Di nuovo: perchè non si applica, per i soli utilizzatori, l'art.1123 C.C comma 3 ripartendo la spesa per millesimi di comproprietà come deve essere?

MANUTENZIONE AUTOCLAVE: come sopra. Abbiamo due linee idriche, una per lato, quindi due autoclavi: perchè la ripartizione è in funzione dei soli utilizzatori ma in parti uguali e non per millesimi di comproprietà? Le linee idriche erano ben distinte anche negli anni 90.

TABELLA E (utilizzata per la manutenzione delle scale): il riferimento è l'art.1124 C.C che, prima della riforma del condominio, afferma che la spesa va ripartita, considerando i proprietari dei diversi piani a cui le scale servono, in due quote ovvero una metà in ragione dei piani o porzioni di piano e l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Questa tabella però è formulata in deroga, secondo me, al Codice Civile in quanto ricavata da tre sotto-tabelle E1, E2 ed E3 che ripartiscono la spesa in questa misura: nella prima metà 50% sono inclusi anche tutti i condomini del piano terra a cui le scale non servono e sono calcolati con il 20% dei millesimi; la seconda metà della spesa viene ripartita in due distinte percentuali 40% in funzione dell'uso delle scale per accedere agli appartamenti (le pertinenze quali ammezzati e tettoie site sul lastrico solare del fabbricato principale non sono conteggiate) e 10% in funzione dell'accesso al lastrico solare . E' conforme questa suddivisione all'art.1124 C.C considerando che nella quota del 10% sono considerati i soli condomini coperti dal lastrico solare del fabbricato principale, dimenticandosi di quelli non coperti a cui però viene imputata 1/3 della spesa per la manutenzione della copertura del lastrico solare del fabbricato principale? Io credo di no.

Io sono un umilissimo ingegnere chimico: gli errori di calcolo li ho già trovati, ho trovato anche gli errori relativi all'applicazione dei coefficienti di riduzione (sono errori relativi all'applicazione impropria non alla scelta che so bene essere a discrezione del tecnico) ma non so chi contattare per capire se queste tabelle derogano o meno alle disposizioni del C.C: i geometri mi dicono che è competenza dei legali, qualche legale mi dice che è competenza del geometra e l'amministratore che è palesemente una persona di fiducia del condomino che ha imposto queste tabelle, afferma che vanno bene e non necessitano di approvazione. Vi chiedo di aiutarmi e darmi indicazioni perchè dobbiamo sostenere lavori da 50000,00 euro e non è pensabile di utilizzare tabelle mai approvate e difformi dai criteri legali.

Vi ringrazio e vi saluto.”
Consulenza legale i 10/07/2023
I dubbi manifestati dall’autore del quesito parrebbero a prima vista meritare un approfondimento.

L’art. 69 disp. att. del c.c. dispone al suo primo comma come principio generale che le tabelle millesimali vigenti nel condominio possono essere modificate solo con l’unanimità dei consensi. Tale principio viene repentinamente derogato dal medesimo comma disponendo che le tabelle possono essere modificate o rettificate, anche nell’interesse di un solo condomino, con le maggioranze di cui al 2° co. dell’art. 1136 del c.c. nel caso in cui esse siano affette da un errore.
La giurisprudenza (ad es. Cass.Civ. n.19797 del 04.10.2016) ha precisato che l’errore che rileva ai fini di una modifica a colpi di maggioranza delle tabelle millesimali è quell’errore di fatto o di diritto che riguardano la determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, oppure a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori. Inoltre la Cassazione ha chiarito come: "gli errori rilevanti ai fini della revisione delle tabelle devono essere causa di apprezzabile divergenza tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari e il valore effettivo delle stesse e inoltre devono essere verificabili obiettivamente, come avviene per le divergenze di estensione della superficie, di piano e simili; mentre, ai fini dell’errore, resta esclusa, nella stima degli elementi necessari per la valutazione ai sensi dell’art. 68 disp. att. cod. civ, la rilevanza dei criteri soggettivi, come i criteri d’ordine estetico e simili" (Cass., Sez. Un, n. 6222 del 24 gennaio 1997).

Se nonostante la presenza di errori obbiettivamente verificabili l’assemblea, opportunamente convocata, è recalcitrante ad adottare una delibera di rettifica delle tabelle, è ovviamente ben possibile per il condomino interessato convenire in giudizio il condominio nella persona del suo amministratore affinché le tabelle vengano corrette per mezzo di un provvedimento giudiziario. Un tale tipo di controversia, rientrando nella materia condominiale, dovrà essere necessariamente preceduto da un tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs. n.28/10.

Ovviamente, in tutto questo assume un ruolo fondamentale il tecnico edile (come ad esempio il geometra): solo tale figura professionale potrà, affiancando il legale, far emergere l’esistenza di eventuali errori e redigere, sulla base di quanto rilevato, delle nuove tabelle, le quali verranno prima proposte ai condomini in seno all’assemblea e poi se, da quest’ultimi rifiutate, utilizzate in sede di mediazione e di eventuale successivo contenzioso. Anche il giudice stesso, se adito, dovrà necessariamente nominare un suo consulente che si affiancherà a quelli nominati dalle parti in causa, per redigere delle nuove tabelle che verranno poi recepite de plano nel provvedimento che andrà a modificare quelle attualmente vigenti nel condominio.Non corrisponde, quindi, al vero quello che le hanno detto i tecnici edili da lei interpellati: è proprio tale figura professionale prima del legale che deve far emergere l’esistenza di eventuali errori presenti nelle tabelle in suo possesso. Se il tecnico confermerà al legale la fondatezza dei suoi dubbi è chiaro che si potranno valutare i passi successivi da seguire. Ovviamente, in tutto questo, tecnico e legale dovranno lavorare in stretta sinergia in un confronto serrato, in quanto è il legale che dovrà dire al tecnico su quali tipologie di errori concentrarsi nell’esaminare le tabelle in suo possesso.

In questa sede però possiamo dirle che le osservazioni da lei mosse paiono fondate. In assenza, infatti, di un regolamento di condominio contrattuale che vada a derogare agli artt. 1123e ss. del c.c., non sarebbe mai possibile una suddivisione delle spese in parti uguali, pertanto, ad esempio, le spese di autoclave e delle colonne fognarie dovrebbero essere si sopportate dai condomini che se ne servono, ma suddivise tra tale gruppo di condomini in base ai millesimi di proprietà.

Anche la suddivisione delle spese del lastrico solare in base all’art. 1126 del c.c. appare anomalo: tale criterio di riparto infatti trova applicazione nel solo caso in cui il lastrico solare sia attribuito da un rogito pregresso in proprietà o in uso esclusivo ad un singolo condominio. Se così non fosse, tale parte dell’edificio deve considerarsi comune e quindi le spese per il rifacimento della sua copertura dovrebbero essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà secondo quanto previsto dall’art.1123 del c.c.

Anche in relazione alla suddivisione scale i criteri utilizzati paiono essere derogatori rispetto a quanto prevede l’art. 1124 del c.c. e pertanto sarebbe necessario per la loro validità l'inserimento in un regolamento contrattuale o la sottoscrizione da parte di tutti i proprietari di un accordo derogatorio alle norme del codice civile (sicuramente ammissibile nel caso specifico). L’unica cosa che si può aggiungere sul punto è che anche i condomini del piano terra devono partecipare alle spese attinenti alle scale e quindi dovranno essere inseriti nella relativa tabella.


P. B. chiede
domenica 26/03/2023 - Lombardia
“Buon giorno

Il mio quesito ha per oggetto questioni attinenti il regolamento del condominio e le tabelle millesimi.

Nel nostro condominio è in corso una controversia legale, parzialmente chiusa, riguardo presunte irregolarità commesse dall’amministratore precedente.

Una delle irregolarità commesse dal precedente amministratore, secondo gli attori e come riportato nei verbali relativi agli incontri di mediazione, è l’applicazione di una tabella millesimale errata diversa dal regolamento, definito di natura contrattuale” che inficia i rendiconti.
Era stata richiesta in mediazione l’applicazione della Tabella millesimi così detta “originaria” inclusa “nell’atto pilota”, che però è stata bocciata dall’assemblea.
L’amministratore precedente non si è presentato per cui la mediazione si è conclusa con un nulla di fatto tranne che per la decisione (io ero contrario) di incaricare un consulente per elaborare una nuova tabella.
La nuova tabella è stata redatta, ma non piace ad alcuni condomini (proprio quelli che hanno promosso la mediazione) in quanto la loro unità risulta avere più millesimi di prima.
Per ora quindi si usano le tabelle esistenti e la questione rimane aperta.

Iniziamo a precisare quanto segue:
1) Il regolamento del condominio non è contrattuale.
Io insieme a solo altri 2 condomini siamo gli eredi dei primi proprietari del nostro condominio che ha stipulato direttamente il contratto con il costruttore. Nel mio rogito è riportato espressamente che è cura del condominio redigere un regolamento condominiale una volta che il condominio stesso sarà costituito.
Il regolamento che noi possediamo è titolato “SCHEMA DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE”. Non avendo evidenza di una delibera assembleare (forse la prima) in cui si è formato il regolamento e la titolazione “SCHEMA DI REGOLAMENTO CONDOMINIALE” induce a pensare che non abbiamo un regolamento valido e che, essendo un condominio con più di 10 condomini, dobbiamo elaborarne uno. Il regolamento esistente è stato ritenuto valido dai precedenti amministratori ed è esposto in bacheca e mai nessuno, lo si rileva anche dai verbali, l’ho ha messo in discussione,
L’amministratore ha dichiarato di aver verificato, tramite ispezione all’agenzia del territorio, l’atto di vendita di uno degli altri 2 primi proprietari (il proprietario è deceduto), ha verificato sul rogito in suo possesso la stessa condizione riguardo il regolamento riportata sul mio rogito e quindi ha riconosciuto la necessità, su mia richiesta diretta, di redigere un regolamento condominiale (sua raccomandata di novembre 2021).

2) Le tabelle definite “originarie” non lo sono.
Preciso che i millesimi di proprietà di ciascun condomino sono indicati nel rogito.
Molti anni fa (negli anni 70) fu deciso, non dall’amministratore precedente ma di un altro prima, di incaricare un consulente per redigere una tabella millesimi consultando gli atti e/o chiedendo ai condomini di comunicare, ove fossero in possesso del proprio rogito, i propri millesimi.
Ecco da dove derivano le tabelle definite erroneamente “originarie”. Di questo ho le prove documentali.
Sul mio rogito e sul rogito che possiede l’amministratore non risultano allegate tabelle millesimi.

3) Il cosi detto rogito pilota citato dai condomini proponenti la mediazione non è il mio rogito e nemmeno quello, che possiede l’amministratore, di uno degli altri 2 condomini aventi il primo atto.
L’amministratore ha ammesso che non è sicuro se il rogito in suo possesso, sia il primo atto di vendita.
Secondo lui le planimetrie allegate sono quelle originarie e si riferiscono al primo atto di vendita.
Nella tabella millesimi definita erroneamente originaria sono inclusi oltre ai dati catastali il numero e anno di trascrizione di ciascuna vendita di unita condominiale. Esaminando questi numeri si può risalire facilmente alla prima vendita del costruttore.

Per questo motivo ho chiesto all’amministratore di recuperare il rogito pilota per fare le verifiche del caso: regolamento, tabelle, condizioni parti comuni ect.
Può darsi che non cambi nulla rispetto ai rogiti conosciuti ma credo che una verifica è necessario che venga fatta.

L’amministratore mi ha risposto, per email: dicendo che lui prende per buone le tabelle passate dall’amministratore precedente, se ho dei dubbi sulle tabelle millesimali utilizzate posso portare l'argomento in assemblea e l'assemblea può dare incarico all'amministratore di fare le ricerche opportune, di sua iniziativa non fa ricerche che costano senza autorizzazione, in alternativa, considerato che sono atti pubblici, mi ha invitato a fare le verifiche di mia iniziativa.

Nell’incertezza si sono date, e si danno tuttora, per presupposte una serie di situazioni/atti:
- tabella millesimale, che fino a prova contraria, non è originaria e non è nemmeno allegata ai rogiti reperiti.
Abbiamo però la tabella “anni 70”, che è utilissima per poterci consentire di reperire il rogito pilota, perché non sfruttarla.
- atto pilota che non si sa quale sia ma nell’incertezza si prende come riferimento un determinato atto.
- regolamento che non è contrattuale (questo è stato successivamente e tardivamente riconosciuto dallo stesso amministratore)

Secondo me sono questi i 3 punti fermi da cui muoversi e su cui occorre fare chiarezza.
Occorre adoperandosi innanzitutto a reperire l’atto pilota che forse non darebbe risposte che cechiamo (regolamento, tabelle), in ogni caso contribuirebbe ad avere un quadro più chiaro del caos in cui ci troviamo.
Difettando tali imprescindibili condizioni qualsiasi controversia avente per oggetto il regolamento o le tabelle non sarebbe legittimata

Vengo quindi alle domande?
- Si può ritenere la così detta tabella anni 70 come una tabella contrattuale in quanto in pratica riporta i millesimi contrattuali di tutti i condomini.
- Si può ritenere la condotta dell’amministratore non completamente corretta e addirittura indurlo ad attivarsi autonomamente per consultare, senza autorizzazione dell’assemblea, la documentazione richiesta oppure a convocare lui stesso un’assemblea affinché si provveda ad adottare le delibere conseguenti.
Con sua raccomandata di novembre 2021 l’amministratore aveva assunto l’impegno di elaborare un nuovo regolamento ma non so quando verrà convocata una nuova assemblea.
Circa due anni fa avevo già a lui segnalato per email l’anomalia del regolamento condominiale inviandogli estratti del mio rogito ma non si fece nulla.”
Consulenza legale i 11/04/2023
Innanzitutto è giusto sgomberare il campo da un equivoco: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’importante sentenza n.18477 del 09.08.2010, hanno chiarito una volta per tutte che le tabelle millesimali non hanno natura contrattuale, neppure se esse sono allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale poichè allegato agli iniziali rogiti di acquisto tra costruttore e primi abitanti dello stabile che hanno portato alla formazione del condominio.
Secondo le Sezioni Unite e la giurisprudenza che è seguita alla pronuncia che si è citato le tabelle millesimali non sono altro che dei documenti tecnico valutativi del patrimonio del condomini con il quale sulla base di precisi calcoli aritmetici viene precisato il valore espresso in millesimi di ciascun piano o porzione di piano rispetto a quello dell’intero edificio: tali valori verranno poi utilizzati come criterio di riparto degli oneri condominiali e per indicare il peso di ciascun condomino nella determinazione della volontà assembleare (Trib. Roma n.5877 del 07.04.2020).

Da questo importante principio, ormai divenuto un punto fermo del diritto condominiale, le Sezioni Unite del 2010, fecero discendere una importante conseguenza in merito alla modificabilità delle tabelle millesimali: esclusa in radice la natura contrattuale di tale documento, esso poteva essere modificato dalla assemblea, a colpi di maggioranza, senza quindi la necessità di raccogliere l’unanimità dei consensi di tutti i proprietari, anche se le tabelle fossero allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale.

Tale importante principio è sicuramente valido ancora oggi dopo l’entrata in vigore della riforma del condominio apportata ad opera della L. n.220/2012, anche se il legislatore della riforma pare avere sconfessato in parte le conclusioni delle Sezioni Unite nel momento in cui ha posto mano alla riforma degli artt. 68 e 69 delle disp.att. del c.c.
Il primo co. dell’art. 69 delle disp. att. c.c. ci dice che i valori proporzionali espressi nelle tabelle, possono essere rettificati o modificati solo all’unanimità.
Subito dopo però la norma precisa che le tabelle, anche se allegate ad un regolamento contrattuale, possono essere modificate dalla assemblea di condominio con le maggioranze di cui al 2°co. art. 1136 del c.c. in questi due casi:
a) le tabelle sono errate;
b) a seguito di modifiche strutturali dell’edificio viene alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’ unità immobiliare anche di un solo condomino.

In particolare la giurisprudenza ha chiarito che l’errore rilevante ai fini dell’art. 69 disp. att. del c.c. è quello obbiettivamente verificabile (per esempio l’errore nella determinazione di una superficie di una singola unità immobiliare), essendo del tutto irrilevanti le valutazioni soggettive che il singolo tecnico ha adoperato nella redazione della tabella.
A quanto si è capito all’oggi l’assemblea non ha provveduto ad approvare nessuna modifica alle tabelle esistenti: gli unici documenti validi e utilizzabili dall’amministratore per procedere al riparto degli oneri condominiali e alla gestione dell’organo assembleare sono le tabelle definite anni '70 allegate ai rogiti di vendita, ma, come si è già spiegato, non per questo definibili contrattuali in senso stretto.
Ciò comporta che se venissero utilizzate tabelle differenti per la ripartizione degli oneri condominiali, la delibera di approvazione del rendiconto potrebbe essere impugnata entro i rigidi termini di cui all’ art. 1137 del c.c..

Stante l’inerzia dell’organo assembleare, se per qualsiasi motivo l’autore del quesito o qualcun altro dei proprietari ritenessero errate le tabelle millesimali attualmente vigenti, vi sarebbero gli estremi per adire il giudice ai sensi del 2°comma dell’art. 69 disp. att. del c.c. affinché si possa procedere ad introdurre per via giudiziaria dei millesimi corretti e rispondenti all'effettiva situazione costruttiva del palazzo. Per fare ciò, ovviamente, oltre all’ausilio di un legale sarebbe necessario l’aiuto di un consulente tecnico di parte che proponga nell’interesse dei condomini che hanno assunto l’iniziativa giudiziaria uno schema delle nuove tabelle millesimali.
Ovviamente un contenzioso di questo tipo deve essere obbligatoriamente preceduto da un tentativo obbligatorio di mediazione, sede quantomai opportuna in contenziosi di tale natura se coltivati adeguatamente per addivenire ad un accordo in merito alle nuove tabelle, prima di giungere in giudizio.

Venendo a parlare dell’amministratore di condominio, non si ravvisano comportamenti scorretti o censurabili e questo per due motivi. Il primo è che la modifica delle tabelle millesimali è un potere che non spetta all’organo esecutivo, ma alla assemblea del condominio: il professionista tuttalpiù, se opportunamente sollecitato ai sensi dell’art. 66 delle disp. att. c.c., può procedere a convocare una riunione condominiale che abbia all’ordine del giorno proprio tale argomento. Una volta fatto ciò egli deve limitarsi a dare attuazione a quanto deciso dai condomini riuniti in assemblea.

In secondo luogo, come lo stesso amministratore fa notare, verificare l’esistenza di un regolamento di condominio di natura contrattuale necessita una verifica ipocatastale che investe l’intero stabile e la nomina di un professionista apposito, sia esso un visurista (caso più probabile) o direttamente un notaio. Questo ovviamente, come è facile comprendere, ha i suoi costi e giustamente l’amministratore, che certo non può e non deve anticipare i soldi di tasca propria, deve chiedere l’autorizzazione dell'assemblea prima di impegnare il condominio in una qualsiasi spesa non preventivata in bilancio.

Tuttavia, l’iniziativa per un tale tipo di verifica potrebbe essere presa dal singolo proprietario che ha tutto l’interesse a verificare se nel condominio sia vigente un regolamento di condominio di natura contrattuale, e questo soprattutto per capire se determinati divieti presenti nel regolamento possono essere direttamente a lui opponibili.
Si fa chiaro riferimento alla clausola del regolamento che fa divieto di destinare le singole unità immobiliari a usi differenti da quello abitativo. È ormai principio assolutamente granitico della giurisprudenza e del diritto condominiale che un simile divieto può essere efficace nei confronti dei proprietari e opponibile ai successivi acquirenti degli appartamenti solo se contenuto in regolamento avente natura contrattuale.

Quindi potrebbe essere interessante per l’autore del quesito, o comunque per un qualsiasi altro proprietario, procedere in autonomia ad una ricerca di questo tipo, anche per capire in definitiva l’effettiva portata delle disposizioni contenute nei rogiti di acquisto, e se effettivamente vi sia l’esistenza di un regolamento di condominio. Ovviamente se l’amministratore fosse investito dalla assemblea dei condomini a procedere in tale senso egli ai sensi del n.1) dell' art. 1130 del c.c. avrebbe l’obbligo di procedere. Si tenga presente che non necessariamente il rogito di acquisto e il regolamento contrattuale sono contenuti in due documenti distinti e differenti seppur allegati il secondo al primo. Nella pratica, soprattutto in complessi edili di medie o grandi dimensioni, edificati da società edili strutturate, capita che nello stesso rogito di acquisto vi siano contenute anche le norme del regolamento, ma non per questo si può dire che il regolamento non sia presente.

La ricerca che si è suggerito sarebbe anche logicamente prodromica a capire se oggi vi sia effettivamente la necessità di porsi il problema di approvare un nuovo regolamento di condominio, poiché se vi fosse l’esistenza di un tale documento l’obbligo prescritto dall’art. 1138 del c.c. sarebbe già assolto.

Se così non fosse è quantomai necessario sollecitare l’amministratore ad investire l’assemblea del problema, e questo potrebbe essere fatto inviandogli una richiesta di convocazione dell’assise sempre ai sensi del 1° co. dell’art. 66 disp. att del c.c.
Per quanto si è capito, infatti, il condominio descritto nel quesito è composto da un numero superiore di 10 condomini e pertanto vi sarebbe l’obbligo per i proprietari di darsi un regolamento ai sensi del 1° co. dell' art. 1138 del c.c..
Pertanto, se l’assemblea opportunamente ed appositamente convocata decidesse di non adottare un regolamento di condominio, vi sarebbero gli estremi per ciascun condomino di adire l’autorità giudiziaria affinché si addivenga ad una imposizione di un regolamento per mezzo di sentenza. Un regolamento di questo tipo, anche detto regolamento legale o giudiziario, diverrebbe opponibile a tutti i condomini loro eredi e aventi causa ai sensi dell’ art. 2909 del c.c..

A. G. R. chiede
mercoledì 26/10/2022 - Liguria
“In riferimento al quesito Q202231735 riguardando il rogito d’acquisto ho trovato un nuovo regolamento che penso sia riferito al condominio parziale da voi ipotizzato(dopo il pagamento Vi invierò il regolamento in questione) vorrei una Vostra consulenza sulla possibilità di ricontrollare i millesimi generali che mi sembrano eccessivi sia sul riparto delle spese della facciata, ricordo che il cappotto inizia sopra il soffitto dei boxes nella parte sottostante solo lato ovest e parzialmente lato est viene soltanto fatta una tinteggiatura.
Cordialità
”
Consulenza legale i 31/10/2022
Innanzitutto non è chiara l’effettiva portata del secondo regolamento, e come esso si rapporterebbe col primo che, a quanto si rammenta, aveva natura contrattuale. Il regolamento del condominio parziale dato in visione infatti dovrebbe essere accettato e firmato anche dal condomino già proprietario della autorimessa non coinvolta da alcun frazionamento affinché tale documento sia efficace anche nei suoi confronti. Però riguardo questo aspetto fondamentale non vengono fornite delucidazioni sufficienti per considerazioni più precise. Per semplicità pertanto, si risponderà alla consulenza dando per presupposto che il secondo regolamento sia efficace nei confronti di tutti gli attuali proprietari delle autorimesse costituenti il condominio parziale.

Dalla lettura del documento emerge in primo luogo che il condominio parziale non sia più composto da soli due proprietari ma da 6: ciò muta in parte le conclusioni rese nel precedente quesito. Se si deve procedere al rifacimento della facciata complessiva dell’intero edificio, rimane ferma la necessità di scomputare dall’ammontare complessivo dei lavori la parte da attribuire al blocco ovest, ma non è più necessario il consenso unanime di tutti i proprietari che compongono l’edificio parziale. Infatti, i lavori di rifacimento della facciata che attengono a quella parte del complesso edile dovranno essere approvati a maggioranza e non più all’unanimità tra i 6 proprietari utilizzando le tabelle millesimali allegate al nuovo regolamento dato in visione.

Nello specifico, visto che il rifacimento della facciata si deve realizzare nell’ambito del "bonus 110%", tale intervento potrà essere approvato con le maggioranze di cui al comma 9 bis dell'art.119 del "Decreto Rilancio": sarà quindi sufficiente raggiungere in assemblea tra i proprietari delle autorimesse presenti alla riunione un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio (333 millesimi).
Al netto poi dei vantaggi del 110%, l’ammontare della spesa necessaria per effettuare i lavori di rifacimento della parte della facciata che attiene al blocco ovest dovrà essere ripartita tra tutti e 6 i proprietari utilizzando i millesimi allegati al secondo regolamento dato in visione.

Posto questo veniamo a trattare il secondo argomento: ovvero la possibilità di modificare le tabelle millesimali allegate a questo secondo regolamento.
Come ci dice l’art. 69 disp.att. del c.c., la modifica delle tabelle millesimali, siano esse allegate ad un regolamento di natura contrattuale o assembleare possono essere sempre modificate a maggioranza, se sono frutto di un errore. In questo caso il quorum deliberativo per adottare una delibera modificativa è quello indicato dal 2° co. dell’ art. 1136 del c.c. c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenta almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi), ovviamente anche in questo caso da calcolarsi tenendo conto dei soli 6 componenti del condominio parziale.
Se l’assemblea condominiale non raggiunge un quorum per modificare delle tabelle che si ritengono errate è sempre possibile adire l’autorità giudiziaria per chiedere la modifica per mezzo di un provvedimento del giudice. Per fare ciò, però, è necessario allegare al ricorso i valori millesimali che si ritengono giusti predisposti non certo da un legale ma da un tecnico edile che assume la veste di perito di parte.
Quindi, al fine di poter valutare se le tabelle allegate a questo secondo regolamento sono effettivamente frutto di un errore, è necessario rivolgersi in primo luogo ad un geometra affinché egli esprima le sue valutazioni. Fatto ciò si potrà richiedere la convocazione della assemblea (composta dai 6 proprietari del condominio minimo) affinché la stessa valuti la possibilità di procedere ad una correzione. Se l’assemblea poi non prenderà una decisione vicina agli interessi dell’autore del quesito si potrebbe poi valutare un eventuale ricorso al giudice, sulla base anche delle considerazioni peritali.


A. M. chiede
lunedì 17/10/2022 - Sardegna
“Pre.mo Studio
Sono proprietario di appartamento al piano terra in un condominio di 4 piani con altre 10 proprietà. Il mio appartamento é totalmente autonomo dal condominio, con ingresso separato, servizi esclusivi (luce, acqua) ed autonomi, non partecipo alle spese comuni del condominio (pulizie parti comuni, ascensore, energie condominiali etc .. ), ma solo a quelle di carattere generale.
Il mio appartamento é corredato di un posto auto e di una giardino, non accessibile da alcuna parte del piano terreno del condominio, di mia ESCLUSIVA PROPRIETA', come da atto notarile di acquisto. Peraltro, l'appartamento fu acquistato non dalla ditta costruttrice dell'immobile, ma dal proprietario persona fisica che aveva in godimento tale proprietà.
L'appartamento ha una superficie catastale di 78 mq, il cortile ed il posto auto raggiungono insieme circa 35 mq. Ciò nonostante, il valore millesimale del mio appartamento é indicato come 111/1000, come si rileva dal regolamento del condominio, il secondo valore per importanza dopo l'attico nell'intero condominio. Ho regolarmente pagato sempre le quote a me spettanti, però ora ritengo che la mia proprietà e soprattutto il cortile e il posto auto non debbano essere conteggiate nei valori millesimali, ovvero tali valori sono sempre stati conteggiati in eccesso a mio carico.
Se la mia tesi é corretta, debbo richiedere o posso richiedere la revisione dei millesimi e richiedere il risarcimento delle quote oltremodo ingiustamente pagate ? La revisione millesimale a chi va richiesta ? Cosa può fare l'amministratore del condominio in questa singolare vertenza ?
Grazie per la vostra risposta. Se il mio quesito non é chiaro, posso fornirvi eventuali altre delucidazioni.
Ho provveduto al pagamento della consulenza richiesta.
”
Consulenza legale i 24/10/2022
Il caso qui prospettato riguarda la richiesta di un condomino, proprietario di un appartamento a piano terra, di un giardino e posto auto all’interno di un Condominio, sulla possibilità di far revisionare le tabelle millesimali allegate al Regolamento di Condominio al fine di avere una riduzione delle spese condominiali.
È utile, in primo luogo, l’analisi delle norme che regolano la complessa materia.
Secondo il Codice Civile, ciascun condomino ha diritto sulle parti comuni proporzionalmente al valore dell’unità immobiliare e questo diritto è irrinunciabile (art. 1118 del c.c.).
Il condomino inoltre non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni (art. 1118 comma 3) e tali spese sono sostenute in misura del valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (art.1123 c.c comma 1).
Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi nella tabella che viene allegata al regolamento di condominio (art. art. 68 delle disp. att. c.c. ).
Per quanto riguarda l’onere economico gravante sulla proprietà, esso può essere modificato seguendo due strade differenti:
1) con una convenzione tra le parti sulla ripartizione delle spese che deve essere approvata all’unanimità dai condomini e che deroghi al criterio legale del valore della proprietà come stabilito dall’art. 1123 c.1 (Cass. Civ. 6010/2019, Cass. Civ. 21086/2022);
2) con la revisione delle tabelle millesimali di proprietà con le modalità previste dall’art. 69 disp. att. c.c.
In linea generale, detto articolo stabilisce che la modifica delle tabelle in deroga al regime legale deve essere approvata dall’assemblea all’unanimità.
È però possibile la revisione delle tabelle con la maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) prevista dall’art. 1136 c.2 c.c., quando ha “funzione solo ricognitiva di quanto stabilito dalla legge quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso” (Cass. Civ. 3401/2021, Cass. Civ. 6735/2020).
Nello specifico, l’art 69 disp. att c.c., stabilisce che questa maggioranza sia necessaria nei casi in cui risulti che la tabella sia conseguenza di un errore o quando per le mutate condizioni di una parte dell’edificio per sopraelevazione o incremento o diminuzione di superfici o di unità immobiliari, il valore proporzionale anche di un solo condomino è alterato per più di 1/5.
In questo caso il costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione e legittimato passivo in giudizio è il solo amministratore che ha l’obbligo di darne notizia senza indugio all’assemblea a pena di revoca e all’obbligo del risarcimento degli eventuali danni.
Per il caso di specie è necessario fare una premessa: nel calcolo dei millesimi della proprietà sono ricompresi tutti gli elementi intrinseci (quali la metratura) e tutti gli elementi estrinseci (quali l’esposizione) e le pertinenze, tra cui anche i giardini esterni di proprietà esclusiva che contribuiscono senza dubbio ad aumentare il valore dell’immobile “in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell'immobile” (Cass. Civ. 21043/2017).
Inoltre, l’appartamento oggetto della questione fa parte di un complesso condominiale che, pur essendo autonomo come ingresso e come impianti dal resto del Condominio, è sovrastato da altri 4 piani dell’immobile che gli funge da tetto e copertura.
Essendo quindi strutturalmente connesso al Condominio, il proprietario dell’appartamento dovrà partecipare in ogni caso alle spese condominiali anche se proporzionalmente all’uso che potrà farne (art. 1123 c. 2 c.c.).
Avendo impianti e ingresso autonomi, il condomino correttamente non paga null’altro che le spese di carattere generale del Condominio.
Si ritiene quindi che una modifica della modalità di ripartizione delle spese con convenzione tra tutti i condomini (ai sensi dell’art. 1123 c.1) non abbia ragion d’essere poiché il condomino già non contribuisce al mantenimento dei singoli costi delle parti comuni.
Potrebbe invece essere effettuato da un tecnico il ricalcolo delle tabelle millesimali per verificare che effettivamente i millesimi di proprietà siano stati calcolati correttamente.
Nel caso ci fosse stato un errore di calcolo, le tabelle potranno essere modificate con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136 c.2 c.c. e, in caso non fosse possibile
l’approvazione assembleare e fosse necessario adire in giudizio il Condominio, la legittimazione passiva spetterebbe all’Amministratore ai sensi dell’art 69 c. 2 disp att. c.c. come sopra indicato.
Si sottolinea che la sentenza di modifica delle tabelle millesimali ha natura costitutiva e non dichiarativa e quindi non ha effetto retroattivo.
Non potranno quindi essere annullate le precedenti delibere e non sarà possibile richiedere quanto pagato se non con un’azione di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 del c.c. (Cass. Civ. 4844/2017, Corte d’Appello Roma n. 1825/2021).
Nel caso in cui non ci fosse stato nessun errore nella redazione delle tabelle, la ripartizione delle spese in considerazione dei millesimi come previsto dalla legge, potrà essere modificata solo con l’approvazione dell’assemblea all’unanimità.
Si ritiene non sia opportuno rivolgersi all’autorità giudiziaria in caso di rifiuto dell’assemblea di modificare le tabelle poiché, non essendoci alcuna violazione di legge, un’azione giudiziaria avrebbe esito negativo.

G. M. chiede
giovedì 07/07/2022 - Emilia-Romagna
“Consulenza Q202230615

Spett. Redazione, volevo sottoporvi il seguente interrogativo per capire se la situazione sotto esposta può essere per analogia Invocata anche nel mio caso. Consulenza Q202230615 .
da - il Condominio in 170 domande - ALTROCONSUMO - di cui sono socio
Domanda: nel mio condominio esiste una tabella millesimale ma da anni si ripartiscono le spese con un criterio diverso quale prevale?
Risposta: È sempre stata considerata una specie di scorciatoia l’approvazione in assemblea di un criterio di ripartizione della spesa diversa dall’approvazione della tabella millesimale gli assenti, se non ti dissentono ricorrendo alla Magistratura, daranno il proprio consenso anche pagando sistematicamente la propria quota di spese condominiale calcolata applicando la ripartizione millesimale del rendiconto annuale, ripartizione che rappresenta l’applicazione pratica dei valori millesimali.

La delibera di approvazione del rendiconto resta viziata, ma non una consapevole sistematica approvazione dei bilanci può portare al risultato della formazione di un nuovo accordo tra i condomini “per fatti concludenti” . La modifica della tabella millesimale ha natura contrattuale e di conseguenza non richiede la forma scritta ma solo il consenso , anche tacito ma espresso in modo non equivoco, di tutti i condomini
corte di cassazione sentenza numero 2726/2015 e Corte di Appello Roma sentenza numero 5290/20 21
Ringraziando porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/07/2022
Prima della riforma del condominio del 2012 e della importante pronuncia delle Sezioni Unite n.18477/2010 si riteneva che per procedere alla modifica di tabelle millesimali allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale fosse necessario ottenere il consenso unanime di tutti i proprietari del condominio. Questo rappresentava un problema perché spesso in molti casi, stante l’elevata litigiosità all’interno della compagine condominiale, non si riusciva ad addivenire alla modifica di tabelle millesimali che non erano più attuali per le più svariate ragioni.

Parte della giurisprudenza per ovviare a questo problema elaborò la modifica delle tabelle per facta concludentia: tale fattispecie quindi non è prevista in nessuna norma del codice ma è esclusivamente una creazione della giurisprudenza. Essa si realizzerebbe nel momento in cui si procede per svariate annualità a ripartire determinate voci di spesa per mezzo di tabelle millesimali o comunque modalità di riparto non formalmente vigenti nel condominio, senza che questo comportamento venga espressamente contestato dai proprietari con un formale voto contrario manifestato durante la riunione condominiale o una impugnazione giudiziale del riparto approvato dall’organo assembleare.

Tale problema, però, pare oggi del tutto superato in quanto in prima battuta sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito come non sia necessaria l’unanimità dei consensi per procedere alla modifica delle tabelle millesimali anche se allegate ad un regolamento di condominio di natura contrattuale. È poi intervenuto lo stesso legislatore con la riforma del condominio ed in particolare con la modifica dell’art. 69 disp.att. del c.c. il quale dispone che le tabelle millesimali possono essere modificate a maggioranza se sono affette da errori o se vi sono state dopo la loro redazione modifiche alla struttura dell’edificio.

Anche la stessa giurisprudenza più recente ha poi preso le distanze dalla fattispecie che si sta esaminando, precisando che le tabelle millesimali, pur potendosi approvare a maggioranza e non con l’unanimità dei consensi, per essere valide devono comunque rivestire la forma scritta (Cass.Civ., Sez.II, n.26042 del 15.10.2019).

Riprendendo quindi il caso specifico, non si ritiene che la giurisprudenza da lei citata possa influire significativamente sulla vicenda: si avrebbero ad ogni modo buone argomentazioni a confutazione.
Vi è da dire, inoltre, che per aversi una approvazione delle tabelle facta concludentia è necessario che nessun condomino contesti apertamente e in maniera espressa l’utilizzo di una determinata modalità di riparto in passato non espressamente approvata dalla unanimità dei condomini. Per quanto si ricorda però, la modalità di riparto della spesa relativa al rifacimento dell’ascensore è già stata da lei formalmente contestata in precedenti riunioni condominiali, quindi si dubita fortemente che controparte possa opporre una tale difesa in relazione al caso da lei prospettato.



F. E. chiede
lunedì 23/05/2022 - Emilia-Romagna
“Nell’assemblea del 5 settembre 2021 viene approvata a maggioranza la nuova tabella redatta dalla geometra che contiene grossolani errori, ma la stessa, nonostante ripetute richieste, non dà alcuna spiegazione del suo operato. Il verbale viene impugnato, anche perché contiene altri vizi.

Per evitare l’imminente giudizio in tribunale in seguito a citazione, l’avvocato del condominio contatta il nostro avvocato per trovare un accordo stragiudiziale e in assemblea si delibera a maggioranza (e in presenza dei 2 avvocati) di annullare tutte le delibere e tornare ai millesimi precedenti.

Un condomino impugna il suddetto verbale esclusivamente per mancanza del quorum, vanificando così l’accordo stragiudiziale.

Il 6 febbraio 2022 si decide in assemblea di rivotare l’accordo con l’intenzione di raggiungere il quorum necessario per la validità, accettando anche la proposta di portare dei preventivi di tecnici per un ricalcolo che soddisfi tutti. Ci si accorda per la soluzione definitiva in data 20 marzo2022.

Il 20 marzo 2022, vengono portati in assemblea i preventivi per scegliere il tecnico incaricato a ricalcolare i millesimi. Si ripresenta l’accordo raggiunto precedentemente in assemblea con gli avvocati, per ottenere il quorum come sopra, ma, la votazione prende un’altra piega perché ognuno vota secondo la sua presunta convenienza. Pertanto, non si raggiunge lo scopo e non si dà corso alla visione dei preventivi. In sostanza i millesimi rimangono gli stessi, cioè il doppio di quelli che avevo prima.

Ora succede che il giorno 26 maggio ci sarà l’eventuale approvazione dei maxi lavori con Superbonus vari, ed io dovrò sborsare, con le nuove tabelle millesimali, il doppio in quantità di denaro. Che devo fare? Devo dichiararmi dissenziente? Devo impugnare accusando il condominio di indebito arricchimento? È possibile fare questo, e nel contempo ottenere dal giudice un nuovo ricalcolo dei millesimi? Attendo una risposta urgente.”
Consulenza legale i 26/05/2022
Posto che la causa tesa ad impugnare le tabelle millesimali errate è stata abbandonata, oramai le nuove tabelle devono considerarsi definitive nonostante gli errori presenti e devono essere utilizzate per ripartire i lavori straordinari che verranno deliberati in futuro, quindi anche quelli che verranno deliberati il 26 maggio.

Purtroppo una eventuale opposizione alla approvazione di tali lavori o una impugnazione della delibera di approvazione non sarebbe utile di per sé a riaprire il discorso in merito alla regolarità delle tabelle millesimali.

L’unica strada possibile per riaprire questa partita sarebbe forse quella di reinserire all’ordine del giorno di una prossima riunione condominiale la modifica delle tabelle millesimali errate: con ogni probabilità però, in tale sede non si raggiungerebbero comunque le maggioranze richieste dall’art. 69 disp. att del c.c. per una loro rettifica, ma si otterrebbe almeno l’occasione di adire poi il giudice per chiederne una modifica giudiziale.

Ad ogni modo la giurisprudenza ha chiarito che la pronuncia che porta alla modifica giudiziale delle tabelle millesimali vigenti non ha portata retroattiva (da ultimo Cass. Civ. Sez.II, n.6735 del 10.03.2020), quindi non si potrebbe poi pretendere un ricalcolo del riparto delle spese attinenti ai lavori che si andranno ad approvare con le tabelle attualmente vigenti, anche se le stesse risulteranno errate.

Stupisce molto apprendere come il collega che ha seguito la vicenda fin dall’inizio non si sia tenuto aperto la via del giudizio per il caso in cui non si fosse ottenuta da parte della assemblea di condominio l’approvazione dell’accordo raggiunto in sede stragiudiziale…


G. M. chiede
sabato 26/03/2022 - Emilia-Romagna
“Salve, quesito: Nel regolamento contrattuale condominiale, redatto alla formazione del Condominio, dal costruttore, si rileva come dovrebbero essere ripartite le spese di manutenzione relative all’impianto dell’ascensore, cioè fra tutti i comproprietari nessuno escluso: per il 50% per mm di proprietà e il 50% per altezza di piano.... l’ascensore parte dal piano rialzato, però, la tabella millesimi ascensore integrata nel regolamento, riporta mm 0 (zero) per i proprietari delle U.I. del piano rialzato; situazione che di fatto per l’Amministratore li esonera dal contribuire a qualsiasi spesa ....ritenendo che i proprietari del piano rialzato dovrebbero, in conformità a quanto dettato dal regolamento anch’essi contribuire alle spese di manutenzione mantenimento e sostituzione impianto per il 50% dei mm di proprietà, sono a chiederVi se la mia posizione è sostenibile... non essendoci diversa disposizione degli atti che li esonera . .. la tabella mm può incidere su di un art. contrattuale ? negandone di fatto la validità o si può contestare detta impostazione assunta dall’Amministratore ? la situazione è esistente dal 1970 anno di creazione del Condominio … la valutazione che i mm si riferiscano a mm di uso e l’art che dispone il riparto spese sia riconducibile alle spese di manutenzione straordinaria può essere sostenibile ?
Ho evidenziato questo mio rilievo all’Amministratore, e ho richiesto di portare in assemblea la questione, se così si può dire, non mi ha mai risposto, anche se sollecitato,
Stiamo sostituendo l’ascensore e l’Amministratore ha ripartito la spesa per mm
Grazie cordiali saluti”
Consulenza legale i 28/03/2022
Il ruolo delle tabelle millesimali è quello di tradurre in termini matematici quelli che sono i principi giuridici dettati vuoi dagli artt. 1123 e ss. del c.c. vuoi dalle norme del regolamento contrattuale.
Ai sensi del n. 1) co.1° dell’art. 69 disp.att. del c.c., nel caso in cui le tabelle siano errate esse possono essere modificate o rettificate con delibera assembleare approvata con le maggioranze indicate dal 2° co. dell’