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Articolo 593 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Casi di appello

Dispositivo dell'art. 593 Codice di procedura penale

(1)1.Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (2)(4).

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa(3).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 1 della L. n. 46 del 2006 e poi da ultimo così modificato dall'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 11 del 2018 (cd. "Riforma delle impugnazioni").
(2) Con riguardo a tale articolo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato: a) l’illegittimità dell’art. 1 della L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 603 del c.p.p., se la nuova prova è decisiva; b) l’illegittimità del comma 2 dell’art. 10 della stessa L. n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. La stessa Corte, con sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato: a) l’illegittimità dell’art. 1 della suddetta L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del c.p.p., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 603 del c.p.p., se la nuova prova è decisiva; b) l’illegittimità del comma 2 dell’art. 10 della medesima L. n. 46 del 2006 nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della stessa legge dall'imputato, a norma del presente articolo, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
Si riporta il testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 11 del 2018:
"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda".
(3) Comma sostituito dall'art. 34, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").
(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

Ratio Legis

Dato che il diritto all’impugnazione è costituzionalmente tutelato solo con riferimento al ricorso per Cassazione (comma 7 dell’art. 111 Cost.), l’appello non è un mezzo di impugnazione indefettibile: cioè, ci sono dei casi in cui non può essere esperito. L’art. 593 c.p.p. stabilisce i casi in cui è possibile o meno proporre appello avverso le sentenze di primo grado.

Spiegazione dell'art. 593 Codice di procedura penale

L’art. 593 c.p.p. stabilisce i casi in cui è possibile o meno proporre appello.

Il comma 1 della norma prende in considerazione le sentenze di condanna. La regola generale stabilisce quanto segue:
  • l’imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna;
  • il pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna, ma solo quando modificano il titolo del reato o quando escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Però, sempre il comma 1 prevede che la regola generale trovi applicazione, salvo quanto previsto da una serie di disposizioni:
  1. dal comma 3 dell’art. 443 del c.p.p., il quale stabilisce che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato, ma solo se queste modificano il titolo di reato;
  2. dal comma 2 dell’art. 448 del c.p.p., per cui le sentenze di patteggiamento sono inappellabili, ma con un’eccezione: il pubblico ministero può proporre appello contro la sentenza di patteggiamento emessa nonostante il suo dissenso;
  3. dall’art. 579 del c.p.p. e dall’art. 680 del c.p.p., che riguardano l’impugnazione contro le sentenze (sia di condanna, sia di proscioglimento) per quanto riguarda le misure di sicurezza: il comma 1 dell’art. 579 del c.p.p. ammette l’appello contro la misura di sicurezza, ma solo se è contestualmente impugnato anche un capo penale; invece, il comma 2 dell’art. 579 del c.p.p. e il comma 2 dell’art. 680 del c.p.p. prevedono che, nel caso di appello avverso la sola misura di sicurezza, sull’impugnazione deve decidere il tribunale di sorveglianza (fatta salva la confisca, impugnabile con i mezzi previsti per i capi penali, comma 3 dell’art. 579 del c.p.p.).
Poi, il comma 2 (modificato dalla riforma Nordio, L. n. 114 del 2024) prende in considerazione le sentenze di proscioglimento:
  • con riguardo al pubblico ministero, occorre soffermarsi sulle novità introdotte dalla Legge Nordio. Infatti, prima della riforma, il pubblico ministero poteva appellare le sentenze di proscioglimento. Dunque, nella sua precedente formulazione, la disposizione prevedeva un ampio potere del pubblico ministero. Tuttavia, dopo la riforma, è stato escluso il potere di impugnazione del pubblico ministero quando la sentenza di proscioglimento abbia ad oggetto i reati di competenza monocratica a citazione diretta (commi 1 e 2 dell’art. 550 del c.p.p.).
  • l’imputato può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse all’esito del dibattimento (esclusi, dunque, i procedimenti speciali che non prevedono il dibattimento come, ad esempio, il giudizio abbreviato), salvo che si tratti di sentenze di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso”. Infatti, appare evidente che, in tali due ipotesi, l’imputato non ha alcun interesse ad impugnare, dato che nessun pregiudizio per lui può esservi, nemmeno economico. Invece, per esempio, nel caso di sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità, l’imputato assolto potrebbe impugnare le parti della sentenza che hanno stabilito il suo contributo eziologico nella determinazione dell’evento di reato.
La ratio di questa modifica si ritrova nella volontà del legislatore di restringere il potere di impugnativa alle ipotesi criminose di maggior allarme sociale. Peraltro, si tratta di una scelta che il legislatore ha già perseguito con il comma 3 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022).

Infatti, il comma 3 stabilisce che, in ogni caso, sono inappellabili le sentenze di condanna per cui è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (applicabile dal giudice di primo grado in sostituzione di pena detentiva non superiore a tre anni), nonché le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

In tali casi, il legislatore ha ritenuto di sacrificare il diritto ad un controllo sulla pronuncia di primo grado in vista del primario principio di celerità di definizione dei procedimenti, perlomeno nelle ipotesi in cui il pregiudizio è solo economico.

A tal riguardo, per ridurre il numero delle impugnazioni delle pronunce di primo grado, la riforma Cartabia ha esteso le ipotesi di inappellabilità già previste dal comma 3 dell’art. 593 c.p.p.. Difatti, nella precedente versione, la norma stabiliva l’inappellabilità delle “sentenze di condanna per cui è stata applicata la sola pena dell’ammenda” (senza prendere in considerazione quelle per cui è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità) e le “sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (e non per i reati puniti con la sola pena pecuniaria) o con pena alternativa”.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
In attuazione dei criteri di delega, le modifiche proposte in tema di appello puntano ad implementarne l’efficienza attraverso una riduzione dell’appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Viene pertanto esclusa l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell’ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.


Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell’istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.

Massime relative all'art. 593 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18154/2021

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, mentre invece sarebbe possibile appellare la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto anche quest'ultima sentenza, ove pronunciata per reati per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, tale sanzione, non è appellabile, sicché non sono configurabili nè la prospettata disparità di trattamento, né la violazione degli ulteriori parametri costituzionali indicati. (Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 20/07/2020).

Cass. pen. n. 10764/2021

E' manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che nessuna delle disposizioni costituzionali o della CEDU richiamate impone al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 04/04/2019).

Cass. pen. n. 7042/2021

È inappellabile da parte del pubblico ministero, ma ricorribile per cassazione - a condizione che sia dedotto uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. - la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda anche a seguito di differente qualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE L'AQUILA, 24/06/2019).

Cass. pen. n. 673/2019

La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal pubblico ministero nonchè, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 593 cod. proc. pen., anche dall'imputato; pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltum", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporta l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 25/01/2012).

Cass. pen. n. 46696/2019

L'appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato con il quale si chiede una differente qualificazione giuridica del reato contestato è ammissibile e non comporta alcuna violazione del diritto di difesa per l'imputato, potendo quest'ultimo esercitare il proprio diritto di interlocuzione sulla nuova qualificazione in fase di appello. (Fattispecie in cui l'imputato era stato assolto dall'accusa originaria di tentato omicidio ed il pubblico ministero aveva richiesto con l'atto di appello di qualificare il fatto come tentata estorsione). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/02/2016).

Cass. pen. n. 43644/2019

È ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 09/11/2018).

La previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di appello relativo a sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla regiudicanda penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 09/11/2018).

Cass. pen. n. 43699/2019

In tema di impugnazioni, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, è applicabile, in assenza di una disciplina intertemporale, alle sole sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della novella medesima (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 09/07/2018).

Cass. pen. n. 22170/2019

In tema di giudizio di appello instaurato dalla parte civile a seguito di sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, il giudice non può pronunciare una declaratoria di nullità in applicazione analogica dell'art. 604 cod. proc. pen. per diversità del fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per il differente reato, atteso che l'oggetto del giudizio incardinato ex art. 576 cod. proc. pen. è la sola eventuale responsabilità civile dell'imputato, mentre del tutto estranea è ogni statuizione relativa all'azione penale, sulla quale si è definitivamente formato il giudicato per assenza di appello del pubblico ministero (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/07/2017).

Cass. pen. n. 19412/2019

Il mezzo di impugnazione proponibile dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado che, previa riqualificazione del reato a lui ascritto, gli abbia irrogato la sola pena dell'ammenda, è l'appello e non il ricorso per cassazione qualora, a seguito di "simultaneus processus", con la medesima pronuncia impugnata sia stata inflitta, seppure per diverso titolo di reato, la pena detentiva nei confronti dei coimputati appellanti, onde la corte di appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione o convertire la medesima in ricorso per cassazione, ma, in virtù del principio espresso dall'art. 580 cod. proc. pen., deve decidere sulla stessa unitamente a quella proposta dai coimputati. (Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 09/07/2015).

Cass. pen. n. 53355/2018

Non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., la sentenza con cui venga irrogata la sola pena pecuniaria dell'ammenda per una contravvenzione per la quale è prevista alternativamente la pena detentiva o pecuniaria. (Fattispecie in tema di raccolta e trasporto di rifiuti urbani senza iscrizione nell'apposito albo). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ASTI, 18/05/2017).

Cass. pen. n. 924/2018

Nel caso di sentenza relativa a più capi di imputazione, nella quale sia pronunciata condanna alla sola pena dell'ammenda per alcuni di essi e il proscioglimento per altri capi (nella specie, relativi a contravvenzione punita con l'arresto), è esperibile da parte del pubblico ministero, che intenda impugnare entrambe le statuizioni, il rimedio dell'appello, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. che opera unicamente nell'ipotesi in cui il pubblico ministero si limiti ad impugnare la statuizione di condanna alla pena dell'ammenda. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato come appello e trasmesso alla Corte competente il ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero). (Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE ASTI, 29/05/2018).

Cass. pen. n. 1873/2018

È affetta da vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"la sentenza di appello che, in riforma di una sentenza assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato, operando una diversa valutazione del riconoscimento dello stesso - ritenuto decisivo - effettuato dalla persona offesa senza le formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen., durante le indagini preliminari e confermato nel corso dell'esame dibattimentale, senza disporre la rinnovazione dell'esame a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 11955/2017

È ammissibile l'atto di appello che si sostanzi nella formulazione di una questione di legittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di primo grado, sempre che sussista la rilevanza della questione per il caso in esame, in quanto essa comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, pienamente deducibile con l'atto di appello attesa la natura piena di "revisio prioris istantiae" propria di detta specifica impugnazione.

Cass. pen. n. 43794/2015

È impugnabile mediante appello il rigetto della richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro. (In motivazione, la Corte ha sottolineato, in particolare, che l'appellabilità del provvedimento in questione deve ritenersi discendere, per ragioni di coerenza sistematica, dall'art. 27 del D.Lgs. n. 159 del 2011 laddove questo contempla l'esperibilità di tale mezzo di impugnazione in caso di "revoca del sequestro").

Cass. pen. n. 18654/2013

È inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Fattispecie relativa a condanna erroneamente inflitta alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 186 c.d.s.).

Cass. pen. n. 40968/2008

Nella nozione di «sentenza di proscioglimento » di cui all'art. 10, comma secondo, della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione. (V. Corte cost. n. 26 del 2007 ; Corte cost., ord. n. 4 del 2008).

Cass. pen. n. 35217/2007

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma primo, c.p.p., come modificato dall'art. 1 L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui inibisce all'imputato la possibilità di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, è manifestamente infondata in relazione alla violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 Cost.; quanto al primo, perché il differente regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento in capo ad imputato e pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversità dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa è pur sempre assicurato dalla possibilità di proporre ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 27614/2007

La sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 legge n. 46 del 2006, di novella dell'art. 593 c.p.p. in punto di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, e della conseguente disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma 1 cit., relativa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non spiega effetti nel caso in cui il pubblico ministero, astenendosi da ogni iniziativa di impugnazione, abbia di fatto prestato acquiescenza alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello da lui proposto, così esaurendosi il rapporto di impugnazione. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 21310/2007

La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha novellato il codice di rito in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nel prevedere — all'art. 10, comma 2 — che l'appello contro le sentenze di proscioglimento già proposto deve essere dichiarato inammissibile, fa riferimento anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare, dovendosi ritenere, in assenza di una plausibile ragione di diversità di disciplina, che sia stata accolta una nozione ampia dell'espressione «sentenze di proscioglimento». (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 8081/2007

La sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Costituzionale — con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, comma secondo, stessa legge, nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge — ha effetto retroattivo sulle impugnazioni pendenti contro le sentenze pronunciate all'esito del giudizio di primo grado e fa rivivere l'originario atto di appello proposto dal pubblico ministero. Ne consegue che la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, deve annullare senza rinvio la medesima ordinanza e trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio.

Cass. pen. n. 39741/2006

In caso di riforma in appello, su impugnazione del P.M., di una sentenza di assoluzione, l'annullamento della sentenza di condanna solo sul punto della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, determina il rinvio al giudice di appello in conformità con la disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46 secondo cui il divieto della restituzione al giudice di appello opera solo qualora l'annullamento investa punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza.

Cass. pen. n. 23776/2006

Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, preclude l'annullamento con rinvio ed obbliga all'annullamento senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente, affinché valuti l'eventualità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 23571/2006

La disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma quarto, L. 20 febbraio 2006 n. 46, secondo cui l'inammissibilità dell'appello del P.M. contro una sentenza di assoluzione opera anche nel caso in cui venga annullata una sentenza di condanna che abbia riformato una sentenza di assoluzione, non è affetta da illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non è applicabile ai processi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, in quanto la deroga al principio tempus regit actum contenuta in tale regime transitorio trova una sua giustificazione solo per quelle situazioni che regrediscono alla fase dell'impugnazione in conseguenza di un annullamento con rinvio, ma non è applicabile al caso in cui la fase dell'impugnazione del P.M. si è già consumata e la conseguente decisione di condanna pronunciata dal giudice di appello deve essere confermata.

Cass. pen. n. 23525/2006

Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l'annullamento senza rinvio quale che sia il motivo di annullamento, e quindi ancorché la sentenza sia affetta da vizi di motivazione, con la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.

Cass. pen. n. 22924/2006

La novella dell'art. 593 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, non ha fatto venire meno in capo alla parte civile il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, delle sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 576 c.p.p.

Cass. pen. n. 18018/2006

Alla luce della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nell'ipotesi di annullamento senza rinvio, per estinzione del reato per prescrizione, della sentenza di condanna in appello, in ragione della prevalenza del principio del favor rei, che induce a preferire il proscioglimento nel merito della sentenza di primo grado alla pronuncia applicativa della causa di estinzione del reato.

Cass. pen. n. 18014/2006

La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, anche emesse in esito al giudizio abbreviato, che impone la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio dell'eadem ratio, nel caso non disciplinato dell'annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello della sentenza di assoluzione di primo grado.

Cass. pen. n. 36084/2005

In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla «stessa sentenza», da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e perà riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna.

Non è appellabile dall'imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti.

Cass. pen. n. 33751/2005

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., nella parte in cui consente l'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato di primo grado, sollevata in relazione agli artt. 24, comma 2, e 111, comma 4, della Costituzione. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 33748/2005

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 c.p.p. (rectius art. 593 comma primo), prospettata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il P.M. non possa proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Infatti, le garanzie assicurate dalle norme costituzionali, con specifico riguardo ai profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, sono riconosciute ed attuate nel giudizio di impugnazione introdotto dal gravame del P.M. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in virtú del carattere ampiamente devolutivo del giudizio di appello instaurato sull'impugnazione del P.M., l'imputato ha il diritto di riproporre ogni questione sostanziale o processuale già posta e disattesa in primo grado, nonchè di chiedere con memorie o istanze l'acquisizione di altre e diverse prove favorevoli e decisive, pretermesse dal primo giudice, con la conseguenza che il giudice di appello ha l'obbligo di argomentare al riguardo e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione. La Corte ha infine precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima).

L'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett. b) c.p.p. Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato.

Cass. pen. n. 10942/2005

Avverso la sentenza di condanna alla sola pena della multa pronunciata dal giudice di pace è esperibile soltanto, da parte dell'imputato, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, atteso il carattere di specialità che tale norma presenta rispetto all'art. 593 c.p.p., in base al quale sarebbe consentito l'appello. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 25303/2004

In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell'impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum la nuova legge (26 marzo 2001 n. 128) che, modificando l'art. 593, comma terzo, c.p.p., ha ripristinato la possibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (La Corte ha altresì ribadito che il principio di cui al comma quinto dell'art. 568 c.p.p., circa l'ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, va inteso nel senso che comunque al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto, e di conseguenza correttamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato ammissibile: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di errore sul nomen iuris del mezzo di gravame ma di una pretesa infondata da sanzionare con l'inammissibilità).

Cass. pen. n. 1004/2003

Il principio secondo cui il ricorso in cassazione si converte in appello deve applicarsi, per eliminare una condizione di disparità di trattamento, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 aprile 2002, n. 72, non soltanto ai ricorsi per cassazione sin dall'origine presentati come tali entro la data del 4 maggio 2001, ma anche ai ricorsi avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda originariamente presentati entro la data suddetta come atti d'appello e convertiti poi in ricorsi per cassazione, ai sensi dell'art. 13 legge 26 marzo 2001. (Nell'occasione la Corte ha precisato che tale soluzione interpretativa deriva dall'impossibilità di applicare in via analogica la previsione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72, in considerazione del suo carattere eccezionale, e dalla necessità di una preventiva istanza di parte da presentare almeno cinque giorni prima dell'udienza, che rende manifesta la intenzione della Corte in ordine alla ritenuta qualificazione come ricorso dell'atto d'impugnazione).

Cass. pen. n. 227/2003

In caso di annullamento con rinvio a seguito dell'accoglimento di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza all'epoca inappellabile, la sopravvenuta appellabilità della medesima sentenza importa che il giudice di rinvio debba essere individuato nella corte d'appello e non nel tribunale.

Cass. pen. n. 4074/2002

In seguito alla modifica dell'art. 593, comma 3, c.p.p. ad opera dell'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 - che ha ripristinato l'appellabilità delle sentenze di condanna per tutti i delitti - nell'ipotesi in cui sia stato presentato ricorso per cassazione, prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa, il ricorso per cassazione si converte in appello, ai sensi dell'art. 580 c.p.p., su richiesta della parte che lo ha presentato, in applicazione della legge 19 aprile 2002, n. 72, con l'avvertenza ulteriore che detta richiesta deve ritenersi implicita nel caso in cui l'impugnazione sia stata originariamente proposta come appello.

Cass. pen. n. 40121/2002

Avverso le sentenze penali di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati punibili con sola ammenda o con pena alternativa commessi prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, non potendo trovare applicazione, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 64 del suddetto D.L.vo, il disposto di cui all'art. 36 del medesimo testo normativo, nella parte in cui prevede l'esperibilità dell'appello da parte del pubblico ministero, quest'ultimo può proporre soltanto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 41136/2001

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 comma terzo c.p.p., come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468 (il quale ha previsto, tra l'altro, la inappellabilità delle sentenze di condanna in relazione alle quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, atteso che l'impossibilità di appellare siffatte sentenze: 1) non viola il principio di ragionevolezza, dal momento che le situazioni prese in esame sono radicalmente diverse proprio in ragione della «qualità» della pena, in quanto, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria; 2) non lede il diritto di difesa né il principio di parità di trattamento dell'imputato, in quanto, mentre non è «costituzionalizzato» l'obbligo di un secondo grado di merito, è comunque garantito — con il ricorso per cassazione — il riesame della vicenda processuale ed in quanto eguale trattamento è riservato a situazioni similari; 3) non contrasta con il principio di eguaglianza, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell'art. 443 c.p.p. (che, a seguito della modifica apportata dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, consente al soggetto condannato, con rito abbreviato, alla sola pena pecuniaria, di proporre appello), in quanto il carattere più «snello», anche in secondo grado, del giudizio abbreviato giustifica tale diversità di trattamento; 4) non determina disparità di trattamento tra coloro che siano stati condannati dal giudice di pace, genericamente, al risarcimento del danno (soggetti ai quali è consentito appellare) e coloro che siano stati condannati dal tribunale, non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento di una provvisionale, in quanto trattasi di diverse procedure, come reso evidente dall'art. 38 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, che estende, agli effetti penali, l'impugnazione — nell'ipotesi in cui la legge prevede il ricorso immediato al giudice (art. 21) — a situazioni diverse da quelle contemplate dall'art. 577 c.p.p. (il quale consente l'impugnazione, anche agli effetti penali, di chi sia costituito parte civile in relazione ai reati di ingiuria e diffamazione), né determina disparità tra l'imputato e la parte civile, in quanto, neanche la parte civile può appellare, agli effetti civili e penali, le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria

Cass. pen. n. 36354/2001

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, l'organo giurisdizionale, competente per funzione a decidere dell'impugnazione della sentenza penale di condanna riguardante delitti (nella specie: diffamazione a mezzo stampa) per i quali sia stata in concreto inflitta la sola pena pecuniaria, va individuato, in ossequio al principio tempus regit actum, sulla base della legge vigente nel periodo che intercorre tra la pronuncia della sentenza e la scadenza del termine per impugnare. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto l'eccezione di incompetenza proposta dal difensore dell'imputato in base all'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, il quale ha reintrodotto l'appello per le sentenze relative a delitti per i quali sia stata applicata la sola pena della multa, e ha tenuta ferma la propria competenza a decidere dell'impugnazione, a suo tempo erroneamente proposta come appello e trasmessa dalla corte di merito in Cassazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

Cass. pen. n. 35182/2001

In tema di successioni di leggi processuali nel tempo, l'organo giurisdizionale competente per funzione a decidere in sede di rinvio, in caso di annullamento della sentenza in unico grado di merito (nella specie: per la condanna alla sola pena della multa, in base all'art. 18 legge 24 novembre 1999, n. 468, che non consentiva l'appello), sotto il vigore della nuova legge (art. 13 L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha ripristinato il gravame), è la corte d'appello competente come giudice dell'impugnazione, secondo la disposizione processuale in vigore al momento della pronuncia della Corte di legittimità.

Cass. pen. n. 34844/2001

In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell'impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum, la nuova legge (26 marzo 2001, n. 128) che, modificando l'art. 593, comma 3, c.p.p., ha ripristinato la possibilità dell'appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto la domanda dell'imputato di «conversione» in appello del ricorso per cassazione proposto nella vigenza della precedente disciplina).

Cass. pen. n. 30541/2001

L'art. 18 della legge 21 novembre 1999 n. 468, il quale ha (temporaneamente) modificato l'art. 593, comma 3, c.p.p., nel senso di rendere inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria e non più soltanto quelle di condanna alla sola pena dell'ammenda, non trova applicazione con riguardo a sentenze che siano state emesse prima della sua entrata in vigore, ancorché quest'ultima sia intervenuta quando non era ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riqualificato come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla competente corte d'appello, l'impugnazione che la stessa corte d'appello aveva qualificato, in base alla formulazione dell'art. 593 c.p.p. introdotta dalla legge n. 468/1999, come ricorso per cassazione).

Cass. pen. n. 27858/2001

L'art. 13 legge 26 marzo 2001, n. 128 che, modificando l'art. 593 c.p.p., ha reso nuovamente appellabili le sentenze di condanna alla sola pena della multa, non si applica, in virtù del principio del tempus regit actum, ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di tale legge. (Fattispecie in cui, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione, da parte della corte di appello, per la celebrazione del giudizio di legittimità, del gravame proposto a norma dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 24 novembre 1999, n. 468).

Cass. pen. n. 27437/2001

In applicazione del principio tempus regit actum, deve escludersi la proponibilità dell'appello avverso sentenza di condanna alla sola pena della multa qualora all'atto della presentazione del suddetto gravame fosse vigente l'art. 593, comma 3, c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 24 novembre 1999 n. 468, che escludeva l'appellabilità di tutte le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, nulla rilevando — in assenza di apposita disciplina transitoria — che la possibilità dell'appello sia poi stata reintrodotta dall'art. 13 della legge 26 marzo 2001 n. 128, nuovamente modificativa del citato art. 593 c.p.p.

Cass. pen. n. 5063/2001

La limitazione dell'appello ai casi in cui la condanna comporta l'applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall'art. 593, comma 3, c.p.p., nella vigenza dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, non si pone in contrasto né con l'art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuto nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.

Cass. pen. n. 3058/2000

In applicazione del principio tempus regit actum, da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell'art. 593, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e ciò anche in considerazione dell'ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla normativa all'epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita (ammesso che ciò fosse possibile), in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.

Cass. pen. n. 7329/2000

La disposizione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, la quale, modificando l'art. 593, comma 3, c.p.p., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, trova applicazione solo nei confronti delle sentenze emanate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero di quelle emanate anche precedentemente, ma i cui termini di impugnazione non siano in quel momento ancora decorsi.

Cass. pen. n. 7038/2000

Una volta che il P.M. abbia proposto impugnazione avverso una sentenza inappellabile a norma dell'art. 593, comma terzo, c.p.p., la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Qualora, invece, la corte di appello pronunci sentenza di secondo grado, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio, qualificando l'originaria impugnazione come ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale il fatto di avere baciato sulla bocca una donna non consenziente era stato qualificato dal pretore come contravvenzione ex art. 660 c.p. e la corte di appello, adita dal P.M., che lamentava erroneità della qualificazione, anziché rimettere gli atti alla Corte Suprema, aveva annullato la prima decisione per incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per l'ulteriore corso in ordine al reato di cui all'art. 609 bis c.p.; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato senza rinvio entrambe le sentenze di merito, disponendo la trasmissione degli atti al predetto procuratore della Repubblica).

Cass. pen. n. 5558/2000

L'appello ritualmente proposto, prima dell'intervenuta modifica dell'art. 593, comma 3, c.p.p., avverso sentenza di condanna alla sola pena della multa non va convertito in ricorso per cassazione ma va trattato e deciso secondo la sua originaria natura.

Cass. pen. n. 14241/1999

La sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva è appellabile, sia poiché sussiste la possibilità di revoca del beneficio ai sensi dell'art. 72 della legge 689 del 1981, sia in quanto non è ammissibile il sacrificio del secondo grado del giudizio; trattasi, peraltro, di soluzione maggiormente garantistica.

Cass. pen. n. 6560/1996

L'art. 593, comma 2, c.p.p., che prevede l'inappellabilità da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, è disposizione che si riferisce sia all'appello principale che a quello incidentale. Legittimamente, pertanto, è dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste che sia stata impugnata dal P.M.

Cass. pen. n. 11998/1995

Nel caso di applicazione della sola pena dell'ammenda come sanzione sostitutiva per condanna inflitta per una contravvenzione punita con pena detentiva (o anche detentiva), il mezzo di impugnazione è l'appello.

Cass. pen. n. 11188/1995

Il legislatore, per stabilire i casi di inappellabilità delle sentenze ha fatto riferimento nell'art. 593, comma 3, c.p.p. alla pena principale e non anche a quella accessoria: la espressione «la sola pena della ammenda» non va interpretata nel senso che non deve essere stata applicata alcuna pena accessoria, ma che non deve essere stata irrogata la pena detentiva. Infatti, nel prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento la norma — in modo più chiaro — menziona le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa; il richiamo alla «pena alternativa» rende evidente che la scelta legislativa è stata effettuata con l'unico criterio improntato alla previsione concernente la pena principale. (Nella specie gli imputati proposero appello osservando tra parentesi che si trattava di «sentenza di condanna alla sola ammenda ma con pene accessorie»).

Cass. pen. n. 7209/1995

L'impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 6563/1994

Sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento.

Cass. pen. n. 8856/1993

Ai sensi dell'art. 593, terzo comma, c.p.p. sono inappellabili le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Ne consegue che, proposta impugnazione dal P.M. avverso una di tali sentenze, la corte di merito deve astenersi dal pronunciare la decisione di secondo grado e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa; ove la corte d'appello pronunci invece la sentenza di secondo grado e venga poi presentato ricorso per cassazione, detta sentenza deve essere annullata senza rinvio e la Suprema Corte deve ritenere il giudizio, qualificando come ricorso per cassazione l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado.

Cass. pen. n. 7385/1993

Anche se l'art. 593, terzo comma, c.p.p. prevede l'inappellabilità della sentenza nell'ipotesi di proscioglimento da contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, qualora il P.G. proponga appello, lamentando l'erroneo proscioglimento dalla contravvenzione e nel contempo da un delitto, l'impugnazione non è inammissibile in quanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 580 c.p.p. (già art. 514 c.p.p. 1930), e cioè quella di connessione di reati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 593 Codice di procedura penale

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Anonimo chiede
venerdì 05/04/2024
“Spett.le Brocardi
Sono a sottoporre il seguente quesito:
Il Giudice monocratico penale di primo grado, emette una sentenza di condanna di due reati concedendo, con decisione motivata, la sospensione condizionale della pena (ex art. 164 c.p.).
L’imputato impugna la sentenza di primo grado.
La Corte di Appello rileva l’appello parzialmente fondato, e conferma la sentenza di primo grado solo per uno dei die reati per i quali era stato condannato in primo grado.
Nel preambolo della sentenza di secondo grado, la Corte di Appello ha indicato che il Giudice di primo grado aveva concesso all’imputato la pena sospesa.
La Corte di Appello, su impugnazione del solo imputato, ha rideterminato l(in melius) la pena, ma al contrario, senza alcuna motivazione la Corte di Appello nel dispsitivo e nella successva senteza con le motivazini depoistate, non ha confermato "esplictamente" il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado.
Chiedo se è legittima tale omissione, in quanto in fatto (seppure non vi è una esplicta revoca del beneficio in questiorne) violerebbe il divieto di reformatio in peius.
Sono a chiedere se vi siano i presupposti per impugnare la sentenza di appello ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b), per inosservanza dell’art. art. 164, c.p.; e/o dell’art. 597 comma 3 c.p.p., per non avere la Corte di Appello esplcitato nella motivazione della sentezna la conferma del benefico della sosspensine della pena concesso dal primo Giudice.”
Consulenza legale i 06/04/2024
Non possediamo copia della sentenza d’appello ma, a giudicare da quanto esposto, non vi sono i presupposti per un’impugnazione in quanto la Corte d’Appello non ha revocato il beneficio della sospensione.

In tal senso depongono due circostanze.

La prima è che l’impugnazione è stata proposta dal solo imputato e, pertanto, come correttamente evidenziato nella richiesta di parere, il divieto di reformatio in peius impedisce alla Corte d’Appello di revocare un beneficio a detrimento dell’imputato medesimo.

La seconda circostanza è la seguente. Non bisogna dimenticare che l’appello è un mezzo di impugnazione parzialmente devolutivo, nel senso che la Corte decide su ciò che è stato impugnato, non sul resto. Ciò vuol dire che la Corte può incidere su una parte del provvedimento solo se espressamente sollecitato dalle parti e non può farlo in autonomia.

Da quanto detto consegue che se, come sembra essere, nessuna delle parti ha posto questioni sulla sospensione condizionale, il giudice dell’appello non può aver modificato la statuizione del giudice di prime cure al riguardo.
Questa è la ragione per cui l’appello non ha, evidentemente, nulla detto in punto di sospensione; tant’è che, sicuramente, il “PQM” della sentenza d’appello reciterà la formula “conferma nel resto l’impugnata sentenza” con ciò affermando che conferma – per l’appunto – tutte le statuizioni della sentenza di prime cure eccezion fatta per quelle impugnate e accolte.

Anonimo chiede
lunedì 14/08/2023
“Spett.le Brocardi.it
La domanda si riferisce ad una condanna per reati di evasione delle imposte di cui agli artt. 4 e 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000.
Dunque, nel dispositivo di sentenza penale il giudice monocratico di primo grado condanna l’imputato a una pena totale di 12 mesi di reclusione; pena sospesa; con la disposizione della confisca diretta e per equivalente, senza avere descritto gli articoli di legge violati, come descritti nei capi di imputazione di cui alla citazione diretta a giudizio (artt. 4 e 10 quater d.lgs. n. 74/2000), riservandosi di depositare entro 90 giorni le motivazioni della sentenza.

Orbene, trascorsi i 90 giorni, l’imputato alla lettura delle motivazioni della sentenza legge che il Giudice dopo avere ri-determinato l’ammontare delle imposte evase, ha esplicitamente affermato nella motivazione della sentenza l’insussistenza del fatto (sotto-soglia) limitatamente alla dichiarazione infedele, confermando il reato di indebita compensazione.

Ma, nella parete finale della sentenza, il Giudice afferma erroneamente che la condanna comminata si riferisce a 9 mesi di reclusione per la dichiarazione infedele quale fatto ritenuto dal Giudice stesso insussistente, e 3 mesi di reclusione per l’indebita compensazione, per un totale di 12 mesi, come disposto precedentemente nel dispositivo di sentenza confermando la confisca.

Quindi l’imputato è stato condannato ( 9 mesi) per un fatto (dichiarazione infedele) per cui lo stesso Giudice nella motivazione della sentenza ne ha esplicitamente affermato l’insussistenza, seppure nel dispositivo veniva comminata la pena per un totale di 12 mesi, come detto senza altre specificazioni, ovvero la ripartizione della condanna in ordine agli articoli violati.

Ala luce di quanto sopra prospettato, quale è la strategia difensiva che dovrà porre in atto l’imputato al fine di vedere rispettata la propria innocenza in ordine alla dichiarazione infedele così come affermata dallo stesso Giudice ?
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 23/08/2023
Fermo restando che la redazione non ha letto la sentenza, nel caso di specie si configurano due scenari.

Se il giudice, nonostante nel corpo motivazionale della sentenza abbia affermato l’insussistenza del reato, ha proceduto comunque nel dispositivo alla condanna per il medesimo reato, nell’appello si dovrà comunque impugnare lo specifico capo e chiedere l’assoluzione. A tal fine si dovrà eccepire sia l’insussistenza del reato nel merito (in considerazione del fatto che la soglia di rilevanza penale non veniva superata), sia l’evidente contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza.
In caso di riforma della sentenza con assoluzione, la Corte d’Appello procederà in autonomia alla riquantificazione della pena.

Se invece – e in modo alquanto singolare – il giudice non ha condannato per quel reato ma ha proceduto comunque inspiegabilmente all’irrogazione di una pena che tiene conto anche del quantum comminato per il reato insussistente, allora si potrà procedere solo all’impugnazione del capo della sentenza riguardante la pena, dal cui totale deve essere ovviamente eliminato quanto erroneamente comminato dal giudice.

Anonimo chiede
martedì 28/06/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Nell’appello all’impugnazione della sentenza penale di primo grado, vi è la necessità di richiamare i a) verbali di udienza, b) le ordinanze di udienza c) le prove documentali della pubblica accusa, d) le prove documentali della difesa, e) le memorie ed istanze ex art. 121 c.p.p. della difesa, dell’imputato e del P.M.

La domanda è: se nella stesura dell’appello basta il riferimento dei suddetti documenti affinché i Giudici dell’Appello possano andare a consultarli nel fascicolo per il dibattimento o se debbano essere allegati di nuovo in copia all’Appello?
Cordialità
Consulenza legale i 02/07/2022
Nel corso della redazione dell’atto di appello è buona norma fare dei richiami specifici e puntuali agli atti ivi evocati, ma è del tutto superflua una nuova allegazione anche in considerazione del fatto che i giudici dell’appello posseggono tutti gli atti del primo grado.

Se, poi, si vuole essere assolutamente specifici, si potrebbe tutt'al più traslare parte delle stenotipie nel corpo stesso dell’atto d’appello (es. alcuni stralci dell’escussione di un testimone), ma solo laddove ciò sia necessario, logico e coerente nell’ambito dell’argomentazione specifica.