(massima n. 1)
In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell'impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum, la nuova legge (26 marzo 2001, n. 128) che, modificando l'art. 593, comma 3, c.p.p., ha ripristinato la possibilitą dell'appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto la domanda dell'imputato di «conversione» in appello del ricorso per cassazione proposto nella vigenza della precedente disciplina).