(massima n. 1)
La sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva è appellabile, sia poiché sussiste la possibilità di revoca del beneficio ai sensi dell'art. 72 della legge 689 del 1981, sia in quanto non è ammissibile il sacrificio del secondo grado del giudizio; trattasi, peraltro, di soluzione maggiormente garantistica.