(massima n. 1)
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, l'organo giurisdizionale, competente per funzione a decidere dell'impugnazione della sentenza penale di condanna riguardante delitti (nella specie: diffamazione a mezzo stampa) per i quali sia stata in concreto inflitta la sola pena pecuniaria, va individuato, in ossequio al principio tempus regit actum, sulla base della legge vigente nel periodo che intercorre tra la pronuncia della sentenza e la scadenza del termine per impugnare. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto l'eccezione di incompetenza proposta dal difensore dell'imputato in base all'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, il quale ha reintrodotto l'appello per le sentenze relative a delitti per i quali sia stata applicata la sola pena della multa, e ha tenuta ferma la propria competenza a decidere dell'impugnazione, a suo tempo erroneamente proposta come appello e trasmessa dalla corte di merito in Cassazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468).