(massima n. 1)
Nel caso di sentenza relativa a pił capi di imputazione, nella quale sia pronunciata condanna alla sola pena dell'ammenda per alcuni di essi e il proscioglimento per altri capi (nella specie, relativi a contravvenzione punita con l'arresto), č esperibile da parte del pubblico ministero, che intenda impugnare entrambe le statuizioni, il rimedio dell'appello, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. che opera unicamente nell'ipotesi in cui il pubblico ministero si limiti ad impugnare la statuizione di condanna alla pena dell'ammenda. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato come appello e trasmesso alla Corte competente il ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero). (Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE ASTI, 29/05/2018).