(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 593, terzo comma, c.p.p. sono inappellabili le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Ne consegue che, proposta impugnazione dal P.M. avverso una di tali sentenze, la corte di merito deve astenersi dal pronunciare la decisione di secondo grado e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa; ove la corte d'appello pronunci invece la sentenza di secondo grado e venga poi presentato ricorso per cassazione, detta sentenza deve essere annullata senza rinvio e la Suprema Corte deve ritenere il giudizio, qualificando come ricorso per cassazione l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado.