(massima n. 1)
Una volta che il P.M. abbia proposto impugnazione avverso una sentenza inappellabile a norma dell'art. 593, comma terzo, c.p.p., la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Qualora, invece, la corte di appello pronunci sentenza di secondo grado, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimitą annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio, qualificando l'originaria impugnazione come ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale il fatto di avere baciato sulla bocca una donna non consenziente era stato qualificato dal pretore come contravvenzione ex art. 660 c.p. e la corte di appello, adita dal P.M., che lamentava erroneitą della qualificazione, anziché rimettere gli atti alla Corte Suprema, aveva annullato la prima decisione per incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per l'ulteriore corso in ordine al reato di cui all'art. 609 bis c.p.; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato senza rinvio entrambe le sentenze di merito, disponendo la trasmissione degli atti al predetto procuratore della Repubblica).