(massima n. 1)
In applicazione del principio tempus regit actum, deve escludersi la proponibilitą dell'appello avverso sentenza di condanna alla sola pena della multa qualora all'atto della presentazione del suddetto gravame fosse vigente l'art. 593, comma 3, c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 24 novembre 1999 n. 468, che escludeva l'appellabilitą di tutte le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, nulla rilevando in assenza di apposita disciplina transitoria che la possibilitą dell'appello sia poi stata reintrodotta dall'art. 13 della legge 26 marzo 2001 n. 128, nuovamente modificativa del citato art. 593 c.p.p.