(massima n. 2)
La circostanza che il reato risulti prescritto all'atto della pronuncia del giudice di legittimitā non esclude - qualora si accerti che l'impugnazione esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l'appello - l'applicabilitā della norma del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., restando cosė rimessa al giudice di merito competente la valutazione dell'eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sull'estinzione del reato, previsto dall'art. 129 stesso codice.