(massima n. 1)
L'art. 13 legge 26 marzo 2001, n. 128 che, modificando l'art. 593 c.p.p., ha reso nuovamente appellabili le sentenze di condanna alla sola pena della multa, non si applica, in virtł del principio del tempus regit actum, ai ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore di tale legge. (Fattispecie in cui, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione, da parte della corte di appello, per la celebrazione del giudizio di legittimitą, del gravame proposto a norma dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 24 novembre 1999, n. 468).