(massima n. 1)
Il principio secondo cui il ricorso in cassazione si converte in appello deve applicarsi, per eliminare una condizione di disparitą di trattamento, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 aprile 2002, n. 72, non soltanto ai ricorsi per cassazione sin dall'origine presentati come tali entro la data del 4 maggio 2001, ma anche ai ricorsi avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda originariamente presentati entro la data suddetta come atti d'appello e convertiti poi in ricorsi per cassazione, ai sensi dell'art. 13 legge 26 marzo 2001. (Nell'occasione la Corte ha precisato che tale soluzione interpretativa deriva dall'impossibilitą di applicare in via analogica la previsione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72, in considerazione del suo carattere eccezionale, e dalla necessitą di una preventiva istanza di parte da presentare almeno cinque giorni prima dell'udienza, che rende manifesta la intenzione della Corte in ordine alla ritenuta qualificazione come ricorso dell'atto d'impugnazione).