(massima n. 1)
Anche se l'art. 593, terzo comma, c.p.p. prevede l'inappellabilitā della sentenza nell'ipotesi di proscioglimento da contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, qualora il P.G. proponga appello, lamentando l'erroneo proscioglimento dalla contravvenzione e nel contempo da un delitto, l'impugnazione non č inammissibile in quanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 580 c.p.p. (giā art. 514 c.p.p. 1930), e cioč quella di connessione di reati.