Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1325 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Indicazione dei requisiti

Dispositivo dell'art. 1325 Codice Civile

I requisiti(1) del contratto sono:

  1. 1) l'accordo delle parti [1326](2);
  2. 2) la causa [1343](3);
  3. 3) l'oggetto [1346];
  4. 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità [1350, 1352](4).

Note

(1) Si tratta dei requisiti essenziali che si contrappongono agli elementi accidentali del negozio: questi possono anche mancare senza che ciò infici la validità del contratto ma, se presenti, devono rispettare la disciplina della legge.
(2) Il patto deve coprire l'intero programma negoziale, cioè le parti devono concordare su ogni aspetto perché si possa parlare di contratto.
(3) Secondo le teorie più recenti la causa deve essere intesa come causa "in concreto", cioè quale funzione economica e sociale che le parti vogliono realizzare con il contratto. Anche così intesa, tuttavia, essa deve essere distinta dalle finalità personali delle parti, che si identificano nei motivi e che, normalmente, non trovano ingresso nel contratto. Uno degli strumenti che le parti hanno a disposizione per consentire ai motivi di assumere rilevanza nel contratto è la condizione (1353 ss. c.c.).
(4) La forma rappresenta il modo in cui si manifesta la volontà. Dalla formulazione della norma si ricava il principio di libertà delle forme: le parti possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare (1350 ss. c.c.).

Ratio Legis

Non ogni manifestazione di volontà delle parti, seppur consensuale, può essere considerata un contratto: affinché ciò accada essa deve avere dei requisiti minimi, posti a tutela a volte di una parte altre volte, in generale, della certezza dei traffici giuridici.

Brocardi

Actus, omissa forma legis, corruit
Ad substantiam
Causa
Causa stipulandi
Emptio consensu peragitur
Essentialia negotii
In idem placitum consensus
Infirma est venditio si legis forma negligatur
Quaestio voluntatis
Quoad effectum
Stipulatio certa est, cum ex ipsa pronuntiatione apparet quid, quale, quantumve sit in stipulatione; incerta, ubi id non apparet
Stipulatio quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est

Spiegazione dell'art. 1325 Codice Civile

Importanza giuridica dei requisiti indicati nell'art. 1325

L'essenzialità dei requisiti del contratto indicati nell'articolo 1325, per quanto non espressamente dichiarata, come lo era nell'art. #1104# del codice del 1865, si desume dal secondo comma dell'articolo 1418, ove si commina la nullità del contratto che sia mancante degli elementi predetti.

Questa essenzialità concerne il requisito della forma solo quando questa ha carattere costitutivo; si può riferire anche alla causa, perché il concetto di causa non viene meno nemmeno nei
c. d. negozi astratti, e comunque perché il nostro ordinamento giuridico non conosce negozi contrattuali astratti: i titoli di credito racchiudono una promessa che ha base in un negozio unilaterale; la ces­sione di crediti (da qualcuno considerata come contratto astratto) in realtà è un negozio causale; e causale è anche la delegazione pura, la cui caratteristica plurilaterale oggi conduce verso il terreno del contratto a motivo del significato a questo attribuito dall'art. 1321 (v. supra, sub art. 1321, n. 3): in essa, l'indipendenza del rapporto finale dai due concreti rapporti base non ha nulla da vedere col fenomeno dell'astrazione.


L’accordo come requisito essenziale del contratto; limitata rilevanza della volontà

Al posto del «consenso dei contraenti», richiesto nel corrispondente art. #1104# del codice abrogato, nell'art. 1325 del codice nuovo si fa cenno dell'«accordo delle parti».

La sostituzione è stata ritenuta come inopportuno abbandono di una terminologia tradizionale, mentre corrisponde ai criteri che il nuovo codice ha seguito in tema di divergenza fra dichiarazione e volontà. Questa divergenza si supera facendo prevalere il significato della dichiarazione, sul quale avrebbe potuto di buona fede contare il destinatario di essa (art. 1362). Ora, in un sistema siffatto, il contratto può risultare dal convergere delle dichiarazioni, non dal convergere delle volontà e, se è vero che «accordo delle parti» fu già usato in sinonimia con «consenso dei contraenti», dovrà convenirsi che la prima dizione è più consona alla direttiva posta dal nuovo codice sull'argomento, perché con la parola «accordo» si dà più netto il riferimento ad un volere che ha effetto per ciò che esso esprime, mentre il consenso, fin dal suo significato etimologico (cum-sentire), vuol soprattutto aver riguardo a ciò che il volere è, nell'intimo del soggetto. Il richiamo del consenso come requisito essenziale del contratto avrebbe, d'altra parte, condotto ad affermare che la volontà ne è imprescindibile elemento costitutivo, mentre il sistema del codice indirizza a notevoli attenuazioni.

Per quel che concerne la volontà del contenuto della dichiarazione è d'uopo infatti rilevare che la regola di interpretazione già citata, secondo cui la comune intenzione delle parti si desume dalla valutazione complessiva del loro comportamento (art. 1362) considera rilevante l'apparenza della manifestazione anche se questa non corrisponde all'intento che doveva esprimere o è in contrasto con tale intento. Quanto poi alla volontà della dichiarazione, importanti attenuazioni al dogma della sua essenzialità vengono apportate dagli articoli 428, 775 e 1433, i quali fanno consistere nell'annullabilità e non nella nullità la sanzione che colpisce il contratto concluso dall'incapace naturale, e quello affetto da errore nella dichiarazione o nella trasmissione della dichiarazione: il contratto concluso dall'incapace naturale o affetto da errore non è sorretto da alcuna volontà, ma tuttavia entrambi sono suscettibili di produrre effetti come ogni contratto ricollegantesi ad una volontà psicologicamente reale o esente da vizi, se l'incapacità o l'errore non viene fatto valere o non possa farsi valere.

E’ d'uopo rilevare che nel sistema degli articoli 1362, 428, 775 e 1433 si dà efficacia al contratto nonostante la mancanza di volontà di un contraente, a tutela delle legittime aspettative dell'altro, fondate sull'apparenza del contegno della controparte, e che nell'art. 428 si pone la malafede del terzo quale presupposto di opponibilità dell'assenza di volere, perché si considera che il terzo, a conoscenza dell'incapacità naturale, non abbia fondato alcuna aspettativa degna di tutela sul contratto concluso. Ciò vuol dire che la mancanza di volontà, non può opporsi a pregiudizio del terzo che abbia costituito legittime situazioni fondandosi sull'ignoranza dell'effettivo volere della controparte o sull'incapacità naturale della stessa. In tale condizione non si trova qui certat de lucro captando; epperò, nell'art. 775, l'atto gratuito compiuto da chi è in stato di incapacità naturale, è impugnabile nell'interesse dell'incapace, indipendentemente dalla situazione di conoscenza che il terzo abbia avuto di tale incapacità.

Che l'importanza della volontà come requisito del contratto non debba valutarsi con rigore, si desume dall'ulteriore riflesso che il termine della prescrizione per le azioni ex articoli 428 e 775 non è sospeso per tutto il tempo in cui dura l'incapacità del soggetto, in modo che, decorsi cinque anni dal compimento dell'atto, per quanto duri l'incapacità naturale del contraente, e per quanto, a causa della permanenza di questa incapacità, non abbia potuto esprimersi nemmeno una volontà diretta alla sanatoria dell'atto, questo acquista certezza di effetti e vive la sua vita giuridica come un atto formato da persona capace (articoli 428, 775, 1442).


La causa come elemento del contratto

E’ stato conservato l'elemento della causa fra i requisiti del contratto, perché si è ritenuto che ciò fosse conforme, oltreché alla nostra tradizione, anche ad una concreta necessità giuridica.

Prima che su un'esigenza giuridica, l'imprescindibilità del requisito della causa nel contratto ha però radice su un argomento logico, non potendosi concepire un atto che non sia giustificato da uno scopo. Ma, posta l'inscindibilità di ogni atto umano da una causa, non ne deriva che questa debba considerarsi soltanto come elemento di fatto sul quale si asside la nozione di contratto, perché rimane sempre da vedere se la causa logicamente idonea a concretare l'atto, sia ugualmente idonea a determinare la tutela della legge. Non ogni causa logica ha, in sostanza, il valore di causa; la distinzione riposa sulla impossibilità di porre a base della nozione giuridica di causa una concezione subiettiva, che è invece compatibile con la sua nozione logica.

Del resto, il requisito della causa quale elemento costitutivo del contratto non manca di importanza pratica. Ha chiara rilevanza nei contratti innominati, perché ne fa intendere la liceità; consente cioè di riscontrare se essi hanno un contenuto socialmente utile e se quindi l'ordinamento giuridico può assumerne la tutela. Ma la causa ha una utile funzione anche nei contratti nominati, soprattutto perché, ad evitare che il richiamo ad una causa tipica sia puramente formale, è sempre necessaria l'indagine sullo scopo economico-sociale che in concreto è stato preso in considerazione dalle parti, al fine di constatare, quando esso non corrisponda ad un tipo configurato in astratto, se l'ordinamento giuridico possa ciò non pertanto conferirgli tutela.

E’ da questo aspetto che la causa ha valore di limite all'autonomia contrattuale (supra, sub art. 1322, nn. 3 e 4); ma ha inoltre valore decisivo dell'interpretazione, nei casi in cui le parti abbiano dato al contratto una denominazione giuridica inesatta; in materia di conversione, l'identificazione della funzione economica alla quale il contratto deve servire, è poi indispensabile al giudice per l'individuazione della disciplina alla quale il contratto deve ritenersi soggetto. La funzione utile del negozio determina la struttura del suo contenuto; e nel contempo integra la struttura stessa costituendone elemento indipendente da tutti gli altri. La causa infatti non si può confondere con l'oggetto, che consiste nella prestazione promessa o nel bene al quale si riferisce la disposizione e sta quindi al di fuori dello scopo economico obiettivo al quale la prestazione mira; non si può confondere con la volontà, che non di rado guida a scopi individuali diversi e distinti da quelli riconosciuti dalla legge; non si può infine confondere col negozio, perché concorre a costituirlo ma non ne assorbe tutti i requisiti, e piuttosto consente la individuazione del suo tipo.

Eliminato nel nuovo codice il doppio accenno ad una causa dell'obbligazione e ad una causa del contratto, che si rinveniva negli articoli #1119# e #1120# di quello abrogato, e che aveva dato luogo a gravi discussioni sulla legittimità dell'estremo della causa nel contratto; non riprodotta nell'art. 1325 la dizione causa lecita per obbligarsi che era nell'art. #1104# del codice abrogato, l'elemento della causa come requisito del contratto è rimasto affermato in modo non equivoco. Ed è rimasto affermato anche in modo imperativo, perché non persuade l'assunto di coloro i quali, nella elencazione degli elementi del contratto fatta dal codice scorgono un'enunciazione dottrinale che non impegna l'interprete: contro questa opinione è decisiva la connessione esistente fra l’art. 1325 e l’art. 1418, dove si commina la nullità del contratto anche per la mancanza del requisito della causa.

II dissidio fra causalisti e anticausalisti viene perciò sanato sul terreno del diritto positivo nel senso favorevole ai primi, rimanendo smentito anche l'assunto di coloro i quali ritennero di sostenere che il codice, anziché ad una causa del contratto intende alludere a una causa dell' obbligazione o a una causa dell' attribuzione. Causa dell'obbligazione sarebbe la ragione giustificativa dell'obbligazione stessa; causa dell'attribuzione lo scopo obiettivo che si vuol raggiungere mediante l'attribuzione; ora è evidente che tanto la causa dell'obbligazione, quanto la causa dell'attribuzione si confondono con la causa del contratto quando questo e unilaterale, in modo che, in tali casi, la polemica è puramente terminologica. Nei contratti corrispettivi, poi, se si potesse prescindere da una causa del contratto, si dovrebbe ammettere una pluralità di cause, nei casi di pluralità di obbligazioni o di attribuzioni; ma allora il contratto non apparirebbe nella sua organicità, mentre organicamente esso è costruito, a motivo dello scopo economico unitario verso cui convergono le singole obbligazioni e le singole attribuzioni.

Di causa dell'obbligazione o di causa dell'attribuzione potrà tuttavia discutersi come problema di teoria generale; e, probabilmente, sono nel vero gli scrittori che sostituiscono il concetto di causa dell'attribuzione a quello di causa dell'obbligazione, onde comprendere i vantaggi patrimoniali derivanti dai contratti ad effetti reali. Ma il concetto di causa dell'attribuzione non esclude quello di causa del contratto, che serve ad indicare la giustificazione della tutela giuridica del rapporto nel suo complesso, e, quando il contratto produce attribuzioni complessive, ad additare il legame che rende l'una attribuzione dipendente dell'altra, e quindi ad enunciare il vincolo sinallagmatico; la causa del contratto, determinando l'effetto economico-sociale tutelato dalla legge, opererà cioè all'esterno del rapporto, sistemandolo nel quadro dell'ordinamento giuridico, mentre la causa dell'attribuzione, in ma senso ristretto, rimarrà a produrre conseguenze nell'interno del rapporto stesso.

Massime relative all'art. 1325 Codice Civile

Cass. civ. n. 12069/2017

La causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall’altra.

Cass. civ. n. 20620/2016

In materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd. "presupposizione" (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti. (Nell'affermare questo principio la S.C. ha riconosciuto la legittimità del recesso di un ente pubblico territoriale dal contratto di locazione di un immobile destinato a scuola, affermando che la durata del rapporto negoziale fosse implicitamente condizionata alla mancata ultimazione della costruzione di un nuovo edificio, da adibire a sede dell'istituto scolastico).

Cass. civ. n. 22567/2015

In tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata per avere ritenuto la nullità di un contratto di cessione di quote sociali in ragione dell'eccessiva sproporzione esistente tra il valore effettivo delle quote ed il prezzo di cessione).

Cass. civ. n. 14618/2012

Nel negozio di accertamento, il quale persegue la funzione di eliminare l'incertezza di una situazione giuridica preesistente, la nullità per mancanza di causa è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la situazione esisteva, ma era certa. Pertanto, con riguardo ad una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata intestazione di proprietà immobiliare, la mancanza di effetti traslativi, e la circostanza che il documento non contenga un'espressa indicazione dei rapporti che l'hanno preceduta, non sono ragioni di per sé sufficienti per affermare la nullità ed inoperatività della scrittura medesima, per difetto di causa, rendendosi necessaria un'indagine sui possibili suoi collegamenti con negozi precedenti intercorsi fra le stesse parti, al fine di stabilire se ricorra l'indicata funzione, e se, quindi, sia configurabile un negozio di accertamento rivolto a rendere definitiva e vincolante una precedente situazione incerta. (Fattispecie relativa ad una scrittura privata, che il giudice di merito aveva qualificato come negozio di accertamento, con cui le parti riconoscevano l'esistenza di un rapporto di società e con essa la contitolarità dei beni individualmente intestati, perché acquistati con i proventi dell'attività comune).

Cass. civ. n. 20245/2009

In materia contrattuale, affinché sia configurabile la fattispecie della c.d. "presupposizione" (o condizione inespressa), è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venire meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti stesse; il relativo accertamento, esaurendosi sul piano propriamente interpretativo del contratto, costituisce una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici.

Cass. civ. n. 8038/2009

Il contratto in virtù del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione ad una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, con la quale il proponente si era obbligato alla stipulazione di un successivo contratto preliminare - aveva ritenuto che tale proposta fosse priva di effetti giuridici vincolanti).

Cass. civ. n. 3646/2009

L'assunzione a carico di ciascuna delle parti di contrapposte obbligazioni non solo esclude la gratuità del negozio ma rende palese la sussistenza della causa di cui agli artt. 1325 e 1343 cod. civ., la quale si identifica con la funzione economico sociale che il negozio obiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle parti si propone di realizzare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di un difetto di causa in relazione ad una scrittura privata con cui due società, in vista della stipulazione di una convenzione di lottizzazione con il Comune, il quale aveva subordinato detta stipulazione alla costruzione di una strada, ritenuta eccessivamente onerosa da una delle parti, si erano accordate perché la strada fosse realizzata dall'altra, contro il rilascio di un titolo di credito a garanzia di tale impegno).

Cass. civ. n. 28618/2008

In tema di perfezionamento dell'accordo negoziale, il documento contenente la puntuazione ancorché completa e bilaterale dell'assetto degli interessi che le parti intendono adottare, è inidoneo a fornire la prova del perfezionamento del contratto, costituendo mera presunzione semplice, superabile mediante la prova contraria, fornita con ogni mezzo, non esclusa la prova testimoniale, ammissibile anche quando l'accertamento dell'attuale vincolatività dell'accordo riguardi un contratto preliminare di compravendita immobiliare.

Cass. civ. n. 23949/2008

Il principio secondo cui, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza laddove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori non impedisce, nei singoli casi ed in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., di ritenere concluso un contratto, con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c., allorquando, alla stregua della comune intenzione delle parti, si possa ritenere che queste hanno inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia però da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso, potendo costituire oggetto di un obbligo che trova la sua fonte proprio nel contratto stipulato.

Cass. civ. n. 10123/2007

La delibera con cui il competente organo della P.A. autorizzi la stipula di un contratto con un privato è giuridicamente inesistente qualora non venga successivamente approvata in sede di controllo, con conseguente nullità del contratto per mancanza del requisito dell'accordo delle parti; tale contratto non può rivivere una volta che sia adottata una. nuova delibera debitamente approvata — salvo che la medesima rispecchi il contratto già concluso e non introduca elementi di novità — e alla stessa dovrà far seguito un nuovo contratto scritto.

Cass. civ. n. 16118/2006

In tema di minuta o di puntuazione del contratto, l'indagine del giudice deve accertare se le parti abbiano inteso porre realmente in essere il rapporto contrattuale sin dal momento dell'accordo, oppure se la loro intenzione sia stata quella di differire la conclusione del contratto ad una manifestazione successiva di volontà. A tal fine, la valutazione del giudice deve prevalentemente incentrarsi sul documento in ordine al quale si è formato l'accordo delle parti, fermo restando che la parte ha la più ampia facoltà di provare con elementi extratestuali il mancato perfezionamento del contratto e che le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono formate, concorrono tutte ed indistintamente alla formazione del convincimento del giudice.

Cass. civ. n. 10490/2006

Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. (Nel formulare il suindicato principio la S.C. ha considerato privo di causa, e conseguentemente viziato di nullità, un contratto concernente un'attività di consulenza avente ad oggetto la valutazione di progetti industriali e di acquisizione di azienda intercorso tra una società di consulenza, che ne aveva contrattualmente assunto l'incarico, e un soggetto che la stessa attività «già simmetricamente e specularmente» svolgeva in adempimento delle proprie incombenze di amministratore della medesima società conferente).

Cass. civ. n. 27338/2005

È nozione di comune esperienza che, nel corso delle trattative prodromiche alla conclusione del contratto, le parti assumono posizioni diverse e prospettano soluzioni varie, svolgendo le argomentazioni di cui il testo definitivo costituisce espressione della sintesi convenzionalmente raggiunta ed accettata, solamente a quest'ultimo occorrendo fare, peraltro, riferimento al fine di stabilire i rispettivi diritti ed obblighi.

Cass. civ. n. 910/2005

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (Cosiddetto «minuta» o «puntuazione»), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Nell'affermare il suindicato principio, la Corte Cass. ha cassato l'impugnata sentenza rilevando che, nel ritenere perfezionato un accordo transattivo tra le parti di giudizio per effetto di duplice missiva inviata dal legale di una delle parti e considerata accettata dal difensore di controparte, il giudice di merito avesse peraltro nel caso del tutto omesso di valutare il comportamento complessivo delle parti, in particolare quello mantenuto successivamente alla supposta conclusione dell'accordo transattivo, non considerando che dopo lo scambio delle suindicate lettere il difensore di una delle parti aveva dichiarato in udienza avanti al G.I. essere ancora pendenti trattative tra le parti per la formalizzazione di un accordo, al cui esito si riservava di chiedere la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; e che nel prosieguo del giudizio le parti avevano in entrambi i gradi di merito formulato opposte conclusioni).

Cass. civ. n. 23966/2004

Per la sussistenza di una scrittura privata contrattuale è necessario che dal documento emerga il reciproco consenso delle parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, ma non che si adottino particolari formule per esprimere tale consenso, che può essere manifestato da uno dei contraenti con la semplice sottoscrizione «per accettazione» delle dichiarazioni fatte in prima persona dall'altro; né occorre che l'incontro delle volontà sia contestuale, potendo esso risultare da documenti diversi, anche cronologicamente distinti, ed essendo al pari possibile che uno stesso documento, originariamente sottoscritto da una sola parte, venga sottoscritto in un secondo tempo dall'altra, oppure che questa, senza sottoscriverlo, lo produca in giudizio con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso nei confronti del suo autore.

Cass. civ. n. 17890/2004

La nullità della stipula di un contratto con la P.A. dovuta a vizi formali non è sanabile per facta concludentia attraverso l'esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal contratto stesso, occorrendo, per converso, la formale rinnovazione dell'atto, nell'osservanza delle sue condizioni di validità.

Cass. civ. n. 6871/2004

In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l'intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto — l'accertamento del quale è riservato all'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione — non è configurabile un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi formata la volontà attuale di un accordo contrattuale. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha confermato la sentenza impugnata che, in considerazione della reciprocità delle concessioni, pattuite dalle parti in modo manifesto e definitivo, aveva ritenuto perfezionatasi una vera e propria transazione e non semplicemente un impegno ancora in itinere).

Cass. civ. n. 982/2002

La sola mancanza del corrispettivo in favore dell'obbligato non comporta la mancanza di causa del contratto atipico allorquando esso sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità, sempre che l'atto di autonomia privata sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. (Nella specie il curatore di una società concessionaria, dichiarata fallita, si era impegnato con il responsabile di zona della casa costruttrice a vendere le autovetture rinvenute presso i locali della fallita ai prezzi al medesimo indicati dal produttore, con uno sconto non superiore ad una certa percentuale, indirizzando gli acquirenti presso altra concessionaria della medesima casa per la consegna dell'auto e per la fatturazione; la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto il contratto intercorso, benché privo di corrispettivo in favore del curatore, assistito dalla causa, stante la assimilabilità di tale negozio atipico alla commissione gratuita).

Cass. civ. n. 14629/2001

In tema di negozio giuridico, la fattispecie della cosiddetta «presupposizione» (o condizione non espressa) è legittimamente configurabile tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto considerata presupposto imprescindibile della volontà negoziale, la mancanza della quale comporta, per l'effetto, la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti (ed indipendente, nel suo verificarsi, dalla volontà dei medesimi), non si sia compiuto, nell'atto negoziale, alcun esplicito riferimento. L'indagine volta a stabilire se una determinata situazione sia stata tenuta presente dai contraenti nella formulazione del consenso secondo il delineato schema della presupposizione, poi, si colloca, esaurendosi, sul piano propriamente interpretativo del contratto, e costituisce, pertanto, anch'essa una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici.

Cass. civ. n. 3083/1998

La «presupposizione» ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, posata, presente o futura, di carattere obiettivo - la cui esistenza, cessazione e verificazione sia del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisca oggetto di una loro specifica obbligazione - possa, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale. La presupposizione, così intesa, assume rilevanza, determinando l'invalidità o la risoluzione del contratto, quando la situazione presupposta, passata o presente, in effetti non sia mai esistita e, comunque, non esista al momento della conclusione del contratto, ovvero quella contemplata come futura (ma certa) non si verifichi. L'indagine diretta a stabilire se una determinata situazione di fatto o di diritto, esterna al contratto, sia stata dai contraenti, nella formulazione del consenso, tenuta presente secondo il delineato schema della «presupposizione» si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce, pertanto, un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, in relazione alla conclusione di un contratto di rifornimento di carburante a stazione di servizio da costruire secondo un progetto allegato al contratto stesso, si è ritenuto che la realizzazione della stazione di servizio era il presupposto dell'accordo e che l'impossibilità di dare esecuzione a quel progetto, per la sopravvenuta normativa regionale, comportava la risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 7857/1997

Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano sia i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento d'interessi (cosiddetta puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cosiddetta puntuazione completa di clausole). Le due categorie presentano una diversità di regime probatorio, in quanto, nel secondo caso, la parte (la quale intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole) deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento contrattuale, in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l'insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale. Il relativo accertamento, che si traduce nella ricostruzione effettiva delle parti interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., implica un apprezzamento demandato al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 4449/1996

La presupposizione integra un'eccezione in senso proprio configurando un fatto impeditivo o costitutivo del diritto dedotto in controversia onde la relativa allegazione rientra nella disponibilità dei contraenti ai quali spetta pertanto in via esclusiva la legittimazione ad eccepirla.

Cass. civ. n. 4265/1995

Ciò che distingue essenzialmente la cosiddetta punctatio tanto dalla proposta contrattuale, quanto dal contratto preliminare è il fatto che essa, anziché contenere, sia pure in nuce, tutti gli elementi o, quanto meno, quelli essenziali del contratto, contempli dati limitati o generici del contratto medesimo e, anziché documentare l'intesa raggiunta o essere diretta a provocare l'accettazione o la definizione dell'accordo, abbia carattere solo interlocutorio e preparatorio della stipulazione.

Cass. civ. n. 3705/1995

L'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative; perché, al fine di porre in essere un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi, sia principali che secondari, dell'accordo, tranne il caso che le parti abbiano dimostrato di non volere subordinare la perfezione del contratto al successivo accordo su un determinato elemento complementare e sussidiario, nel qual caso, data la comune intenzione delle parti, basta, per la perfezione del contratto, che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali del contratto stesso.

Cass. civ. n. 1680/1995

Nel caso in cui, con riferimento alla vendita di un bene in comunione, sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita a cui abbiano aderito, con valida manifestazione del loro consenso, solo alcuni dei comproprietari, il contratto deve ritenersi affetto non da relativa inefficacia (che possa essere fatta valere dal solo acquirente, a cui sia lasciata la diversa opzione di far valere il contratto relativamente alle quote dei comproprietari intervenuti validamente nel negozio), ma da inesistenza o invalidità, per la mancanza del consenso (o di un valido consenso) di una delle parti.

Cass. civ. n. 3158/1994

Perché ad una scrittura contenente la regolamentazione completa di un contratto e sottoscritta da entrambe le parti possa riconoscersi il valore di semplice minuta (o «puntuazione»), occorre che dalla scrittura stessa emerga, anche se implicitamente, attraverso i criteri interpretativi di cui all'art. 1362 e ss. c.c., la volontà di un accordo negoziale non attuale.

Cass. civ. n. 9125/1993

Anche gli strumenti urbanistici in itinere (nella specie, piano regolatore non ancora approvato dall'autorità regionale) incidono immediatamente sulla edificabilità dei terreni a causa della possibilità di applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla L. 3 novembre 1952, n. 1902 (modificato dalla L. 21 dicembre 1955, n. 1357 e dalla L. 30 luglio 1959, n. 615), che consente al sindaco di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con gli strumenti urbanistici in itinere; essi possono, conseguentemente, determinare, in applicazione dell'istituto della cosiddetta presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un terreno stipulato dalle parti nel comune presupposto - il cui accertamento implica apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione - della sua edificabilità, nel caso in cui sia, poi, accertato essere esso incluso in area che il nuovo strumento urbanistico sottrae alla edificabilità.

Cass. civ. n. 7844/1993

La causa o ragione del negozio si identifica con la funzione economico-sociale dell'atto di autonomia privata nella sintesi dei suoi elementi essenziali e l'accertamento da parte del giudice di merito degli elementi costitutivi del negozio giuridico fa presumere, di regola, l'esistenza della corrispondente causa tipica, salva la prova di un diverso intento pratico delle parti.

Cass. civ. n. 5460/1993

La presupposizione postula che una situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del contratto, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo che l'assetto che costoro hanno dato ai propri interessi si trovi a poggiare su una base diversa da quella in virtù della quale era stato concluso il contratto. Per contro, nel caso in cui il mutamento della situazione presupposta sia ascrivibile alle parti stesse, l'eliminazione del vincolo non può trovare giustificazione, né prospettando un conflitto, per definizione inesistente, con la volontà negoziale, né adducendo il rispetto dei principi di correttezza e di buona fede che presiedono all'interpretazione e all'esecuzione dei negozi giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale aveva ritenuto che non potesse invocarsi, per farne discendere l'inefficacia di una divisione contrattuale, il mancato avveramento della condizione implicita presupposta, costituita dalla concessione delle agevolazioni previste dalla L. 10 agosto 1950 n. 715 perla costruzione di case popolari, le quali invece erano state revocate dalla P.A. per mancato rispetto dei limiti di edificabilità consentiti, giacché l'oggetto della presupposizione, cioè il godimento delle previste agevolazioni, non aveva natura obiettiva, ma veniva a dipendere dalla volontà dei contraenti di rispettare i limiti di edificabilità stabiliti dalla legge).

Cass. civ. n. 3378/1993

L'accordo delle parti, ai fini della conclusione del contratto, può considerarsi inesistente solo quando sia impossibile la giuridica identificazione di una espressione della volontà comune che, sorretta da comune intenzione, abbia forza di legge tra le parti, e non anche nei casi in cui il consenso sia solo viziato o minato da errore.

Cass. civ. n. 7871/1990

A differenza del contratto preliminare, ove le parti si obbligano a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali ed accidentali siano stati contestualmente precisati ed i cui effetti si produrranno al momento della sua stipulazione, con la sottoscrizione della cosiddetta minuta o «puntuazione» di contratto — la quale ha la sola funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere quando si sarà successivamente raggiunto l'accordo anche sugli altri punti da trattare — le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative la quale trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c.

Cass. civ. n. 4554/1989

L'istituto della presupposizione - introdotto in modo espresso ed in via generale nel nostro ordinamento dalla norma dell'art. 1467 c.c. - ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente e futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa). A tal fine, pertanto, si richiede: 1) che la presupposizione sia «comune» a tutti i contraenti; 2) che l'evento supposto sia stato assunto come «certo» nella rappresentazione delle parti (ed in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di presupposto «obiettivo», consistente, cioè, in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dalla attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica loro obbligazione.

Cass. civ. n. 6617/1988

Il contratto di divisione può restare caducato, per effetto del sopravvenuto accertamento dell'impossibilità di uno dei condividenti di edificare, alla stregua degli strumenti urbanistici, sull'immobile assegnatogli, qualora tale edificazione risulti presupposto essenziale e comune a tutti i contraenti (cosiddetta presupposizione), sicché la sua non realizzabilità venga ad alterare l'equilibrio economico voluto dalle parti.

Cass. civ. n. 6492/1987

È nullo per mancanza di causa il contratto a prestazioni corrispettive nel quale non vi sia una equivalenza, almeno approssimativa o tendenziale, delle prestazioni, come quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, in cambio, le venga attribuito nulla di più di quanto già le spetti per legge. (Nella specie i comproprietari di un cortile avevano stipulato un contratto col quale uno di essi si era obbligato a compiervi delle opere a proprie spese in corrispettivo del diritto di trasformare delle luci in vedute e di spostare una porta di accesso. I giudici di merito, ritenendo tale diritto rientrante nelle facoltà già spettanti per legge, ex art. 1102 c.c., al comproprietario del cortile, avevano dichiarato nullo il contratto e la Suprema Corte ha ritenuto giuridicamente corretta la decisione in base al surriportato principio).

Cass. civ. n. 3856/1983

Il principio, in base al quale il sorgere del vincolo contrattuale postula che l'accordo delle parti sia raggiunto su tutte le clausole che concorrono a formarlo, trova attenuazione con riguardo al contratto preliminare, al cui perfezionarsi è sufficiente l'accordo sugli elementi essenziali, potendo le parti rimettere al contratto definitivo la regolamentazione degli elementi accessori.

Cass. civ. n. 2500/1983

Non si ha perfezione del contratto, né la relativa responsabilità contrattuale è configurabile quando, raggiuntasi l'intesa sui soli elementi essenziali del contratto, si rimetta la determinazione degli elementi accessori ad un momento successivo, in quanto la «minuta» o «puntuazione» dei primi di tali elementi, ancorché riportata in apposito documento, non ha valore vincolante per mancanza di consenso su tutti gli elementi del contratto (compresi quelli accessori), necessario per la formazione del contratto medesimo; ciò, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto come formato (per ininfluenza dei punti da definire sulla sostanza e validità di quelli già concordati). In questo caso la minuta vale come contratto perfetto (con conseguente ipotizzabilità di detta responsabilità), purché, però, ricorra una rigorosa ed inequivoca allegazione e dimostrazione di tale intendimento e di tale portata, anche nella «puntuazione» scritta, in mancanza di che si verte ancora in materia di valutazione (ai fini dell'eventuale responsabilità precontrattuale) dell'affidamento sulla conclusione futura del contratto contemplato, desumibile dalla minuta, ma non di contratto concluso, anche nella specie del preliminare, che è esso stesso un contratto perfetto.

Cass. civ. n. 5168/1981

Quando sia accertato che i contraenti sono addivenuti alla conclusione di un contratto sulla base di una presupposizione comune ad entrambe le parti (c.d. condizione non sviluppata o inespressa), il negozio fondato sulla presupposizione può essere risolto ex tunc quando l'evento presupposto venga meno nel corso dell'esecuzione del contratto, trattandosi di scioglimento e risoluzione del medesimo per causa non imputabile ai contraenti, ma tale scioglimento — in presenza di un contratto di durata —non può spiegare effetto rispetto alle prestazioni già eseguite.

Cass. civ. n. 3841/1978

Nei contratti non soggetti all'obbligo della forma scritta (nella specie, contratto di appalto), un documento privo di sottoscrizione, quale una minuta, può essere utilizzato dal giudice del merito come fonte di elementi presuntivi, da valutarsi in relazione ad ogni altra circostanza, al fine di dedurne l'esistenza di un accordo verbale corrispondente al contenuto del documento stesso.

Cass. civ. n. 2785/1978

Il silenzio costituisce normalmente un fatto equivoco, e per assurgere ad elemento di prova, contro la parte nei cui confronti si invoca, occorre che la stessa sia tenuta a rispondere in base all'uso comune e al comune apprezzamento, cosa che la mancata risposta debba sicuramente ed univocamente significare adesione alla volontà manifesta dall'altra parte.

Cass. civ. n. 3401/1977

La causa di un negozio giuridico non deve necessariamente risultare da forma solenne, ma può validamente venir individuata mediante interpretazione, per via induttiva o deduttiva, del negozio stesso, senza, però, potersi portare l'indagine su fatti o negozi estranei o antecedenti.

Cass. civ. n. 1367/1977

Il silenzio di chi abbia interesse a contraddire, e si trovi nella possibilità di farlo, può assurgere a manifestazione tacita di volontà, produttiva di effetti giuridici, ove concorrano peculiari circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che diano un univoco significato al silenzio medesimo. (Nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che il protratto silenzio del committente di determinati lavori, a fronte dell'invio di fatture e di numerose lettere di sollecito da parte dell'esecutore di quei lavori, valutato unitamente alla circostanza che fra le medesime parti erano successivamente intervenuti altri rapporti contrattuali, assumeva il valore di accettazione dei prezzi portati da dette fatture e di riconoscimento della loro conformità ai patti contrattuali. La Suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione).

Cass. civ. n. 1141/1977

Il giudice del merito può rilevare d'ufficio, in base alle prove esistenti nel processo, la mancata conclusione del contratto per difetto d'incontro dei reciproci consensi, trattandosi della verifica dell'inesistenza di un elemento del diritto dedotto in giudizio e non dell'accertamento di un contro-diritto, materia di eccezione in senso proprio.

Cass. civ. n. 16/1977

Le parti sono libere di scegliere per i loro contratti, tra le forme ammesse dalla legge, quelle che ritengono più rispondenti ai loro interessi. Pertanto, scelta, di accordo fra le parti, la forma della scrittura privata per una compravendita di immobili, nessuno dei contraenti può imporre all'altro di stipulare all'uopo un atto pubblico. Né a diversa conclusione si perviene ponendo l'accento sull'interesse dei contraenti, nelle compravendite immobiliari, di trascrivere il contratto per conseguire i noti effetti favorevoli derivanti dalla trascrizione, perché tale interesse può essere soddisfatto mediante l'accertamento, nelle forme di legge, dell'autenticità delle firme apposte alla scrittura privata.

Cass. civ. n. 1738/1976

La presupposizione - quale obiettiva situazione di fatto, comune ad entrambi i contraenti ed indipendente dalla loro volontà, che i contraenti medesimi, pur non facendone espresso riferimento nel negozio abbiano sottinteso come premessa implicita e determinante del consenso - può ricorrere non solo nel contratto fra i privati, ma anche nei contratti stipulati dalla P.A. jure privatorum, ancorché rivolti al perseguimento di fini di interesse pubblico e derivanti la loro efficacia da provvedimenti amministrativi; invero, in tale seconda ipotesi, un diverso trattamento, rispetto al negozio stipulato fra privati, snaturerebbe il mezzo giuridico scelto dall'amministrazione stessa col porre la sua attività sul piano dell'autonomia privata, e le consentirebbe un possibile ingiusto approfittamento di circostanze alteranti il programmato equilibrio del contratto.

Nel contratto in cui sia ravvisabile una presupposizione, e cioè un'obiettiva situazione di fatto che i contraenti, pur non facendone menzione, abbiano sottinteso e tenuto presente come premessa implicita nel consenso, indipendente dalla loro volontà, ove la situazione presupposta già difetti al momento della conclusione negozio, si verifica un'ipotesi di nullità del contratto, risolvendosi detto difetto in una mancanza di causa; ove invece la situazione presupposta venga successivamente meno, nella fase esecutiva del contratto concluso, si verifica una risolvibilità del medesimo per fatto non imputabile alle parti, comportante l'esigenza di un ripristino della loro posizione economica anteriore, con la reintegrazione in forma specifica, ovvero con la riparazione mediante equivalente in denaro, se la prima non sia possibile.

Cass. civ. n. 4135/1975

Al fine della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo l'indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti; e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell'atto.

Cass. civ. n. 3300/1975

Requisito essenziale del contratto è la causa (art. 1325 c.c.), la quale si identifica nella funzione economico-sociale che esso obiettivamente persegue e che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini. Tale requisito inerisce unitariamente al contratto globalmente considerato, e si estende, quindi, a tutti i suoi elementi ed alle sue clausole. Pertanto, le varie pattuizioni, che possono rinvenirsi in un contratto, non hanno ciascuna una causa propria, distinta ed autonoma da quella del contratto medesimo, ma hanno la sua stessa causa, che ad esse si comunica. Allo stesso modo un patto stipulato successivamente alla conclusione di un contratto e rivolto a regolamentarne l'esecuzione non ha una causa propria, ma ha quella del contratto, che si proietta su di esso.

Cass. civ. n. 3252/1975

Un contratto può ritenersi validamente concluso solo quando le parti abbiano raggiunto l'accordo su tutti gli elementi che concorrono a formarlo, siano essi essenziali o accidentali, principali o secondari, salvo che risulti che le parti stesse abbiano inequivocabilmente negato ogni valore agli altri elementi del preventivato
regolamento di interessi.

Cass. civ. n. 2423/1975

La figura negoziale della «minuta» di contratto ricorre allorquando, pur essendosi raggiunto l'accordo sugli elementi essenziali, occorre tuttavia definire elementi accessori o integrativi, senza i quali l'esecuzione non sarebbe attuabile.

Cass. civ. n. 1080/1974

La presupposizione, consistente nella sottintesa considerazione, da parte dei contraenti, di una determinata situazione di fatto e di diritto, determina la risoluzione ex tunc del contratto, una volta accertato il venir meno dell'evento supposto; essa si distingue dalla condizione per il fatto che l'evento passato, presente o futuro non si pone con carattere di incertezza nella rappresentazione delle parti.

Cass. civ. n. 117/1972

Per la vendita dei beni mobili — ed anche delle macchine per il cui trasferimento non è richiesta la trascrizione — la regola è quella generale della libertà delle forme, ond'è che essa può essere stipulata anche oralmente senza il rilascio di documenti ed il semplice accordo verbale è titolo idoneo al trasferimento, a nulla rilevando che tale convenzione non sia seguita dal rilascio di una fattura, di una quietanza o di un analogo documento, che non hanno alcuna incidenza sulla perfezione del contratto ma mirano unicamente a regolare gli effetti fiscali della vendita a norma della legge istitutiva dell'IGE.

Cass. civ. n. 1711/1970

Il contratto bene può formarsi progressivamente, con una documentazione anche essa progressiva e quindi le parti possono dapprima accordarsi sulle condizioni del contratto indicandone solo genericamente l'oggetto ed in seguito accordarsi sulla concreta determinazione di questo, con che viene raggiunto l'accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto stesso.

Cass. civ. n. 517/1970

Quando la minuta o puntuazione di un contratto contenga non solo la indicazione degli elementi essenziali del negozio, ma questo risulti poi dimostrato anche da altri elementi, come la successiva conferma del soggetto che non ha sottoscritto la minuta, nonché il comportamento antecedente e susseguente delle parti, si è in presenza di un documento con gli effetti vincolanti di una vera e propria proposta o commissione di acquisto-merce.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1325 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. C. chiede
giovedì 21/09/2023
“Condomìnio minimo, no regolamento condominiale, no amministratore, no codice fiscale, mai effettuata assemblea condominiale, tre condomini edifici cielo/terra, ipotesi realizzo interventi di manutenzione su parti condominiali, con detrazione di bonus edilizi:

1)rifacimento fogne, ognuno dei tre condomìni contribuisce al pagamento delle spese di sua spettanza, i tratti delle fogne dei condòmini sono separati;

2)rifacimento intonaco mura ammalorate, perimetrali al cortile condominiale: spese sostenute da due dei tre condòmini;

3)rifacimento pavimentazione intera e portone condominiale, spesa sostenuta da uno solo dei condòmini.

Quesito: si potrà prevedere di attribuire le detrazioni ai rispettivi condòmini, per quote e/o importi diversi? Cioè ogni condòmino potrà beneficiare delle detrazioni in relazione alla spesa sostenuta?

Naturalmente a monte di detta ipotesi di rifacimento dei lavori con fruizione dei bonus edilizi, con una diversa ripartizione delle spese, esiste, un accordo verbale informale fra le parti e un interesse prevalente del condòmino n. 3, che sosterrebbe la parte maggiore della spesa, cioè rifacimento di fogna di sua spettanza, intera pavimentazione e portone condominiale.
Nel sottostante cortile condominiale esiste cantina di proprietà del condòmino n. 3, soggetta a frequenti infiltrazioni, da ricondurre alla vetustà degli impianti fognari e pavimentazione cortile. Ecco l'interesse prevalente del condòmino n. 3.

Il riferimento è art. 1123 c.c. relativamente al punto in cui prevede: SALVO DIVERSA CONVENZIONE, norma derogabile solo con l'unanimità di tutti i condòmini. La relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione delle spese può essere contenuta, in una deliberazione condominiale approvata alla unanimità di tutti i condòmini, anche quelli assenti, oppure è necessario la presenza/approvazione di un regolamento condominiale e la sua successiva modifica richiamando nello stesso una ripartizione delle spese condominiali in deroga alla disciplina legale? Il condominio in questione è senza regolamento condominiale.
Relativamente all' approvazione alla unanimità della deliberazione condominiale necessita la presenza fisica di tutti i condòmini oppure è previsto la possibilità di farsi rappresentare e votare per delega? oppure è previsto per i condòmini assenti la possibilità di firmare il verbale o anche approvare il verbale a mezzo invio di raccomandata, successivamente alla deliberazione? Naturalmente il verbale della diversa ripartizione delle spese dovrà prevedere che trattasi di una operazione una tantum.
Il tipo di interventi programmati: rifacimento fogne, mura ammalorate, pavimentazione cortile e portone, condominiali, prevede la costituzione del fondo speciale, art. 1135 c.c., previsto per la manutenzione straordinaria e innovazioni?
Grazie e cordiali saluti.

Consulenza legale i 26/09/2023
Come espressamente prevede l’ art. 1123 del c.c. le norme che disciplinano la suddivisione delle spese in condominio possono essere derogate da una diversa convenzione o comunque da diversi accordi presi all’unanimità tra tutti i partecipanti al condominio. Questi accordi derogativi sono molto frequenti soprattutto nei condomini minimi o comunque nei piccoli condomini caratterizzati da un numero poco elevato di partecipanti (solitamente formati dai 2 agli 8 proprietari).
Nel momento in cui nel nostro ordinamento, si fa riferimento a convenzioni o comunque accordi che possono derogare a quanto dispongono le norme di legge, le norme che disciplinano tali accordi derogatori devono rinvenirsi nel Libro IV, Titolo II del codice civile contenente la normativa sui contratti in generale.

In particolare se esaminiamo l’art. 1325 del c.c. il quale ci indica gli elementi essenziali degli accordi contrattuali, notiamo al suo n.4) come la forma scritta sia considerato un elemento essenziale del contratto solo quando questa sia prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Il successivo art. 1350 del c.c. indica in parte quali sono i contratti che devono essere fatti per iscritto sotto pena di nullità, ma certamente possiamo dire che non sono sottoposti ad alcun vincolo di forma le convenzioni che vanno a derogare alle norme che disciplinano la suddivisione delle spese condominiali.

Per tale motivo spesso nei piccoli condomini dove vige pace ed armonia tra tutti i partecipanti (circostanza che non sempre è presente), questi accordi derogatori si concludono con una stretta di mano tra i proprietario per fatti concludenti, e non sono racchiusi in un atto scritto o in un verbale di assemblea, che spesso in tali situazioni non viene neppure convocata.
Certo, anche se non vi è un preciso obbligo di forma, nulla vieta che queste convenzioni possano essere comunque racchiuse in un documento scritto o in un verbale di assemblea, soprattutto se, come nel caso specifico, essi dovranno essere poi prodotti innanzi alla amministrazione fiscale per beneficiare di determinate detrazioni.
Per tale motivo, dando per presupposto che vi sia armonia tra tutti i partecipanti al condominio in ordine ai lavori da eseguirsi e soprattutto in merito alle modalità di suddivisione degli oneri che ne deriveranno, sarebbe opportuno che il condomino più diligente o più interessato alla realizzazione dei lavori predisponga un documento scritto contenete gli accordi in merito alla suddivisione delle spese condominiali, documento che poi dovrà essere a sua volta firmato da tutti gli altri proprietari.
Visto che con ogni probabilità tale accordo dovrà poi essere prodotto alla Agenzia delle Entrate per ottenere determinati bonus o detrazioni fiscali, sarebbe opportuno che questo accordo venga presentato all’ ufficio del registro per valutarne una sua registrazione con pagamento delle imposte eventualmente dovute.

Venendo poi a trattare della costituzione di un fondo speciale di cui all’art. 1135 del c.c. è giusto precisare che tale norma non trova una sua deroga nel caso in cui il condominio sia piccolo e quindi composto da un numero poco elevato di partecipanti: quindi è opportuno che l’accordo che si andrà predisporre contenga due righe circa la costituzione di detto fondo speciale. È anche giusto dire però che se vi sarà un solo condomino che si farà carico dell’intero importo dei lavori straordinari non si ritiene che vi sia spazio per l’istituzione del fondo speciale previsto dal n.4) dell’art. 1135 del c.c.


S. S. chiede
martedì 09/03/2021 - Sardegna
“Ho firmato un contratto privato di appalto con la società Alfa S.r.l.s. la cui legale rappresentante è la sig.ra Caia, di cui vi allego copia. Detto contratto non riporta né la data né il luogo in cui è stato redatto e inoltre la firma della rappresentante della società appaltatrice è costituita da una sigla nelle prime due pagine e da una sigla un poco più estesa nell'ultima pagina dalla quale si desume la firma del marito della sig.ra Caia, sig. Tizio che in effetti è il factotum di detta società.
Vorrei sapere se sulla base degli elementi sopra detti posso disconoscere la validità di detto contratto e con quale modalità.”
Consulenza legale i 12/03/2021
Esaminato il contratto che ci è stato trasmesso, in risposta alle domande contenute nel quesito si osserva quanto segue.
L’art. 1325 del codice civile elenca quali sono gli elementi essenziali del contratto, senza i quali il medesimo sarebbe affetto da nullità.
Detti requisiti sono: l'accordo delle parti; la causa; l’oggetto e la forma “ quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
Come è evidente, la data e l’indicazione del luogo non rientrano tra questi.

Per quanto riguarda la mancanza di data, come ha osservato anche la Suprema Corte con la recente sentenza n.19508/2020, essa “pur venendo di regola apposta, non è elemento essenziale della scrittura privata. Cosi è pacificamente ammessa l'efficacia documentale delle scritture prive della data, la cui prova, nei rapporti fra le parti, può essere fornita con qualsiasi mezzo”.
A ciò si aggiunga che nella presente vicenda, l’esecuzione del contratto è subordinata al pagamento della prima fattura di acconto: per cui facendo riferimento a questa, la mancanza di data non assume alcuna fondamentale rilevanza neanche a livello pratico.

Per quanto riguarda la mancanza dell’indicazione del luogo, essa parimenti non costituisce vizio di nullità. Oltretutto, nel contratto in esame, è indicato il Foro competente in caso di controversie eliminando così qualsiasi incertezza in merito.

Quanto alla firma apposta in modo non leggibile, come ha osservato la Suprema Corte con la sentenza n.23669/2015nessuna norma o principio abilita un contraente a mettere in dubbio la firma di controparte seppure non leggibile”. A ciò si aggiunga che i dati anagrafici delle parti contrattuali sono riportati nella scrittura e non vi è pertanto alcuna indeterminatezza in merito.

Alla luce di quanto sopra, la risposta al quesito deve intendersi negativa e non è pertanto possibile disconoscere la validità del contratto.