(massima n. 1)
Il silenzio costituisce normalmente un fatto equivoco, e per assurgere ad elemento di prova, contro la parte nei cui confronti si invoca, occorre che la stessa sia tenuta a rispondere in base all'uso comune e al comune apprezzamento, cosa che la mancata risposta debba sicuramente ed univocamente significare adesione alla volontą manifesta dall'altra parte.