(massima n. 1)
A differenza del contratto preliminare, ove le parti si obbligano a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali ed accidentali siano stati contestualmente precisati ed i cui effetti si produrranno al momento della sua stipulazione, con la sottoscrizione della cosiddetta minuta o «puntuazione» di contratto la quale ha la sola funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere quando si sarą successivamente raggiunto l'accordo anche sugli altri punti da trattare le parti conservano la libertą di recesso dalle trattative la quale trova un limite soltanto nella responsabilitą precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c.