(massima n. 1)
Il contratto di divisione può restare caducato, per effetto del sopravvenuto accertamento dell'impossibilità di uno dei condividenti di edificare, alla stregua degli strumenti urbanistici, sull'immobile assegnatogli, qualora tale edificazione risulti presupposto essenziale e comune a tutti i contraenti (cosiddetta presupposizione), sicché la sua non realizzabilità venga ad alterare l'equilibrio economico voluto dalle parti.