(massima n. 1)
La sola mancanza del corrispettivo in favore dell'obbligato non comporta la mancanza di causa del contratto atipico allorquando esso sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuitą, sempre che l'atto di autonomia privata sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. (Nella specie il curatore di una societą concessionaria, dichiarata fallita, si era impegnato con il responsabile di zona della casa costruttrice a vendere le autovetture rinvenute presso i locali della fallita ai prezzi al medesimo indicati dal produttore, con uno sconto non superiore ad una certa percentuale, indirizzando gli acquirenti presso altra concessionaria della medesima casa per la consegna dell'auto e per la fatturazione; la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto il contratto intercorso, benché privo di corrispettivo in favore del curatore, assistito dalla causa, stante la assimilabilitą di tale negozio atipico alla commissione gratuita).