(massima n. 1)
Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano sia i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento d'interessi (cosiddetta puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cosiddetta puntuazione completa di clausole). Le due categorie presentano una diversità di regime probatorio, in quanto, nel secondo caso, la parte (la quale intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole) deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento contrattuale, in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l'insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale. Il relativo accertamento, che si traduce nella ricostruzione effettiva delle parti interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., implica un apprezzamento demandato al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici.