(massima n. 1)
In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l'intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto l'accertamento del quale č riservato all'apprezzamento del giudice di merito e non č sindacabile in sede di legittimitā se non per vizio di motivazione non č configurabile un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi formata la volontā attuale di un accordo contrattuale. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha confermato la sentenza impugnata che, in considerazione della reciprocitā delle concessioni, pattuite dalle parti in modo manifesto e definitivo, aveva ritenuto perfezionatasi una vera e propria transazione e non semplicemente un impegno ancora in itinere).