Cass. civ. n. 18812/2015
Nel caso di locazione d’immobile ad uso diverso da quello abitativo, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale compete al conduttore, ricorrendone gli altri presupposti, per il solo fatto che il locatore abbia assunto l’iniziativa di non proseguire la locazione, mentre risulta del tutto irrilevante la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta o al recesso, abbia cessato di svolgere la sua attività ancorché prima della scadenza contrattuale.
Cass. civ. n. 4505/2001
In tema di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui all’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, esclusa, a norma dell’art. 35 della stessa legge, in relazione ai contratti di locazione di immobili nei quali venga esercitata un’attività professionale (avente un contenuto fiduciario, che prescinde dalla ubicazione dei locali nei quali l’attività medesima si svolge), nel caso di gestione di una casa di cura per anziani la sussistenza del diritto alla predetta indennità postula la prevalenza di un’attività organizzativa di natura strettamente imprenditoriale commerciale. Qualora, invece, prevalga un’opera definibile come professionale per la qualità e la quantità del personale impiegato e per il tipo delle prestazioni eseguite, deve escludersi la configurabilità del diritto alla indennità in questione.
Cass. civ. n. 10598/2000
Le disposizioni della legge c.d. sull’equo canone che attribuiscono al conduttore di immobile adibito per uso diverso da quello di abitazione (artt. 35-38-69 legge 27 luglio 1978, n. 392) il diritto ad una indennità per la perdita dell’avviamento commerciale in caso di vendita da parte del locatore, hanno uno scopo di tutela dell’avviamento inteso come clientela e si riferiscono, perciò, solo agli immobili che, adoperati dal conduttore come luogo aperto alla frequentazione diretta e strumentalmente negoziale della generalità dei destinatari finali dell’offerta di beni e di servizi, assumano la funzione di collettore di clientela e fattore locale di avviamento; ne consegue che l’indennità non spetta in caso di vendita di immobile adibito dal conduttore come locale di esposizione in cui il pubblico non accede, o accede solo se accompagnato, dopo essere in altro modo entrato in contatto con l’organizzazione commerciale del conduttore, se non risulti anche che, in concreto, tale locale è in grado di esercitare, di per sé, un richiamo sulla clientela.
Cass. civ. n. 1435/1999
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’immobile utilizzato a locale di esposizione, in tanto può determinare resistenza del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, in quanto si presta ad essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sè solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, in tal modo divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, senza che possa darsi rilievo al modo dell’organizzazione dell’attività del conduttore e alla circostanza che questi abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l’immobile adibito a deposito ed esposizione e l’immobile destinato alla vendita (nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto all’indennità per il mancato avviamento in relazione ad un locale adibito ad esposizione di mobili, sul rilievo che l’attività in questione era funzionale all’attività dell’impresa e suscettibile di influire sul volume degli affari).
Cass. civ. n. 11865/1998
L’art. 35 della legge n. 392 del 1978, nel riferirsi al requisito dei contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, postula che l’immobile sia adoperato come luogo aperto alla frequentazione diretta, senza intermediazione, e strumentalmente negoziale, della generalità (originariamente) indifferenziata dei destinatari dei prodotti o dei servizi offerti, intendendosi tali anche coloro che acquistano il bene per soddisfare bisogni della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero per motivi promozionali o pubblicitari ad essa collegati, a nulla rilevando che i beni offerti in vendita riguardino una cerchia limitata di clienti e non la clientela occasionale.
Cass. civ. n. 1632/1998
In tema di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 si ravvisa nell’esigenza che l’immobile locato sia utilizzato dal conduttore, nell’esercizio dell’impresa, come luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione) e strumentalmente negoziale della generalità originariamente indifferenziata dei destinatari dell’offerta dei servizi commerciali. Nel relativo accertamento il giudice di merito deve fare riferimento ad alcuni elementi, quali la specializzazione dell’impresa, la particolarità della clientela e le modalità dei rapporti commerciali fra l’impresa e i clienti.
Cass. civ. n. 5408/1997
Se il conduttore ha reso unitario, conformemente agli accordi contrattuali, un immobile mediante il collegamento, anche strutturale, dei locali affittatigli - nella specie rendendoli intercomunicanti, sì da consentire il trasferimento di persone e merci dall’uno all’altro - l’indennità spettantegli per la perdita dell’avviamento commerciale (artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978 n. 392) si calcola sull’intero canone, pur se è stato indicato, come criterio di computo, il valore dell’uso di ciascuno di tali locali.
Cass. civ. n. 5268/1997
Affinché, in caso di vendita dell’immobile locato ad uso diverso dall’abitazione, sorga in favore del conduttore il diritto di prelazione e di riscatto, occorre che l’immobile sia adibito a rapporti comportanti contatti con la collettività indeterminata dei fruitori finali di un servizio (così dovendo intendersi il riferimento contenuto nell’art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 al «pubblico degli utenti e dei consumatori») rispetto al quale abbia rilievo la ubicazione del luogo in cui esso è prestato. Il suddetto diritto non può configurarsi pertanto in favore dell’editore di una testata giornalistica con riguardo al locale in cui da un lato si verifichi la raccolta di notizie, comunicazioni, interviste e collaborazioni saltuarie con il giornale, dall’altro si sottoscrivano gli abbonamenti e gli annunci pubblicitari, poiché l’afflusso del pubblico per il primo di tali scopi non costituisce frequentazione strumentalmente negoziale ossia orientata alla fruizione di un servizio offerto dall’impresa, mentre l’accesso al suddetto locale per la sottoscrizione di abbonamenti al giornale o la sua utilizzazione quale veicolo pubblicitario è determinato, secondo un criterio di normalità, dalle particolari caratteristiche della testata rispetto alle quali la ubicazione degli uffici non assume alcun sostanziale rilievo.
Cass. civ. n. 4273/1997
L’art. 35 della legge sull’equo canone, il quale subordina il riconoscimento del diritto del conduttore all’indennità per la perdita dell’avviamento alla circostanza che l’attività svolta nell’immobile locato comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, prevede una particolare modalità dell’attività esercitata che deve essere in concreto verificata dal giudice di merito nei contratti locativi con destinazione non abitativa.
Cass. civ. n. 9881/1996
Per il riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento - parallelo a quelli di prelazione e riscatto per l’applicabilità dei limiti di cui all’art. 35 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - occorre l’esistenza dei necessari presupposti. Pertanto il conduttore non può ottenere l’applicazione del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile se non sono decorsi tre mesi da quando il locatore ha avuto conoscenza - ancorché desumendolo dall’esercizio del diritto di prelazione - del mutamento da attività di vendita all’ingrosso in quella a diretto contatto con il pubblico dei consumatori finali del prodotto. Infatti ai sensi dell’art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 18 febbraio 1988 n. 185 - soltanto dopo la scadenza di detto termine il locatore decade dal diritto di chiedere la risoluzione del contratto per arbitrario mutamento di destinazione dell’immobile.
Cass. civ. n. 5089/1996
Atteso che, secondo gli artt. 35 e 42 della legge n. 392 del 1978, per i contratti di locazione di immobile nei quali venga esercitata attività scolastica o attività professionale, non spetta, in caso di cessazione del rapporto, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, il diritto a tale prestazione di norma non sussiste in relazione allo svolgimento di attività di insegnamento, che di per sè non dà luogo ad un’impresa. Tuttavia è valida l’opposta conclusione, ove sia accertato, nel caso concreto, che l’attività scolastica sia esercitata a fini di lucro e con struttura imprenditoriale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto all’indennità di avviamento in relazione ad una scuola di danza in cui, nonostante la presenza di due collaboratrici, aveva netta prevalenza l’aspetto personale e professionale dell’attività del maestro titolare, in relazione anche alle particolari qualità del medesimo, alle quali, piuttosto che al tipo e all’ubicazione della struttura scolastica, era ricollegabile il pregio della scuola).
Cass. civ. n. 4644/1995
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’indennità per la perdita dell’avviamento, in ogni caso in cui cessi un rapporto di locazione relativo ad immobile nel quale è esercitata una delle attività di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392, è sempre dovuta salvo che l’attività svolta, pur se di natura commerciale, escluda il diretto contatto con il pubblico degli utenti o dei consumatori, dovendosi intendere per tali anche coloro che acquistano il bene per realizzare con esso altri beni a loro volta oggetto di commercio ovvero per utilizzarlo in una loro attività artigianale o industriale diretta a fornire ad altri dei servizi, restandone esclusi coloro che acquistano il bene al solo fine di rivenderlo come tale.
Cass. civ. n. 8753/1994
In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che chiede, in caso di recesso del locatore, la corresponsione dell’indennità di avviamento, ha l’onere di provare non solo di avere esercitato nell’immobile una delle attività per le quali la detta indennità è prevista, ma anche che l’attività stessa comportava contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, mentre nessun dovere ha il giudice di promuovere di ufficio un siffatto accertamento.
Cass. civ. n. 6935/1993
Ai fini del riconoscimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ai sensi degli artt. 34 e 45 L. 27 luglio 1978 n. 392 il carattere transitorio dell’attività va individuato non tanto con riguardo alla natura intrinseca dell’attività svolta, ma piuttosto tenendo conto del particolare modo con cui si atteggia in concreto, come desumibile dalla volontà delle parti. (Nella specie, in base al principio surriportato la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso il carattere transitorio dell’attività sul rilievo che le parti, pur avendo convenuto una durata del contratto di tre anni, e perciò inferiore a quella legale, avevano implicitamente evidenziato il convincimento che la stessa avesse una sua rilevante proiezione nel tempo).
Cass. civ. n. 11405/1992
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore che, in seguito alla cessazione del rapporto, chieda il pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale non ha l’onere di provare che l’immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori se questa circostanza derivi dalla stessa destinazione contrattuale dell’immobile (nella specie, ristorante e locanda), gravando sul locatore che eccepisce la diversa destinazione effettiva l’onere di provare tale fatto impeditivo della pretesa del conduttore, ai sensi dell’art. 2697, comma secondo, c.c.
Cass. civ. n. 3551/1990
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’idennità di avviamento, ai sensi dell’art. 35 della L. n. 392/1978, applicabile anche nel regime transitorio per effetto del richiamo contenuto nell’art. 73 della medesima legge, spetta soltanto al condutore che, nell’esercizio dell’impresa abbia utilizzato l’immobile locato come luogo di incontro e di contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori e cioè con la generalità indeterminata dei destinatari finali dell’offerta dei beni o dei servizi. (Nell’affermare il suddetto principio la S. C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il diritto all’indennità ad una impresa di spedizioni sul rilievo che nell’immobile locato si erano avuti non contatti diretti con la generalità degli utenti bensì “sporadici accessi da parte di determinati clienti” “in relazione ai contratti più difficili ed importanti”).
Cass. civ. n. 4664/1989
In tema di locazioni destinate ad uso diverso da quello di abitazione, l’indennità di avviamento spetta, ai sensi dell’art. 35 della L. 27 luglio 1978, n. 392, per quelle attività che siano rivolte a consumatori finali, cioè a soggetti che acquistino beni per il consumo diretto (per i quali soltanto l’ubicazione dell’immobile costituisce, di regola, un fattore di scelta decisivo), cosicché deve escludersi che spetti l’indennità per un’attività di vendita «al banco» di prodotti ceduti all’ingrosso.
Cass. civ. n. 1304/1989
L’art. 35 della L. n. 392 del 1978, stabilendo che l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta al conduttore quando l’immobile sia adibito allo svolgimento delle attività tutelate di cui al precedente art. 27 ove comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, postula che l’immobile sia adoperato come luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione e strumentalmente negoziale) della generalità (originariamente) indifferenziata dei destinatari dei prodotti o dei servizi offerti, cosicché l’immobile stesso - inserito nell’organizzazione aziendale e, pertanto, funzionale alla produttività dell’impresa e suscettibile di influire nel volume degli affari - assuma anche il valore di un fattore di avviamento, la cui perdita deve essere indennizzata, a nulla rilevando che i beni offerti in vendita, per la loro natura strumentale, possano interessare in concreto soltanto un numero limitato di clienti per la loro attività lavorativa. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la sussistenza del requisito sopraindicato con riguardo ad un'impresa che, vendendo veicoli industriali, si rivolgeva esclusivamente ad una limitata clientela di piccoli e medi trasportatori per le esigenze dei loro traffici).
Trib. civ. Milano n. 4913/1984
L’art. 35 della L. n. 392/1978, richiamato dall’art. 41, escludendo dalla tutela precisata dagli artt. 34, 38 e 39 le attività professionali, intende riferirsi alle professioni intellettuali nel senso stretto, disciplinate dagli artt. 2229 ss. c.c.
Cass. civ. n. 1408/1983
In ipotesi di recesso del locatore da locazione di immobile destinato all’esercizio di attività commerciale, in base al combinato disposto degli artt. 29 e 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392 (come modificato dalla L. 31 marzo 1979 n. 93), poiché, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 392 del 1978 (richiamato dall’art. 73 citato), l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale non spetta (fra l’altro) in caso di cessazione di rapporti locativi relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, va disattesa la richiesta del conduttore di tale indennità, ove manchi la prova dell’avvenuto esercizio nell’immobile suindicato, da parte di quest’ultimo, di attività di vendita al minuto.