(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ai sensi degli artt. 34 e 45 L. 27 luglio 1978 n. 392 il carattere transitorio dell’attività va individuato non tanto con riguardo alla natura intrinseca dell’attività svolta, ma piuttosto tenendo conto del particolare modo con cui si atteggia in concreto, come desumibile dalla volontà delle parti. (Nella specie, in base al principio surriportato la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso il carattere transitorio dell’attività sul rilievo che le parti, pur avendo convenuto una durata del contratto di tre anni, e perciò inferiore a quella legale, avevano implicitamente evidenziato il convincimento che la stessa avesse una sua rilevante proiezione nel tempo).