(massima n. 1)
Se il conduttore ha reso unitario, conformemente agli accordi contrattuali, un immobile mediante il collegamento, anche strutturale, dei locali affittatigli - nella specie rendendoli intercomunicanti, sì da consentire il trasferimento di persone e merci dall’uno all’altro - l’indennità spettantegli per la perdita dell’avviamento commerciale (artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978 n. 392) si calcola sull’intero canone, pur se è stato indicato, come criterio di computo, il valore dell’uso di ciascuno di tali locali.