(massima n. 1)
Affinché, in caso di vendita dell’immobile locato ad uso diverso dall’abitazione, sorga in favore del conduttore il diritto di prelazione e di riscatto, occorre che l’immobile sia adibito a rapporti comportanti contatti con la collettività indeterminata dei fruitori finali di un servizio (così dovendo intendersi il riferimento contenuto nell’art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 al «pubblico degli utenti e dei consumatori») rispetto al quale abbia rilievo la ubicazione del luogo in cui esso è prestato. Il suddetto diritto non può configurarsi pertanto in favore dell’editore di una testata giornalistica con riguardo al locale in cui da un lato si verifichi la raccolta di notizie, comunicazioni, interviste e collaborazioni saltuarie con il giornale, dall’altro si sottoscrivano gli abbonamenti e gli annunci pubblicitari, poiché l’afflusso del pubblico per il primo di tali scopi non costituisce frequentazione strumentalmente negoziale ossia orientata alla fruizione di un servizio offerto dall’impresa, mentre l’accesso al suddetto locale per la sottoscrizione di abbonamenti al giornale o la sua utilizzazione quale veicolo pubblicitario è determinato, secondo un criterio di normalità, dalle particolari caratteristiche della testata rispetto alle quali la ubicazione degli uffici non assume alcun sostanziale rilievo.