(massima n. 1)
Le disposizioni della legge c.d. sull’equo canone che attribuiscono al conduttore di immobile adibito per uso diverso da quello di abitazione (artt. 35-38-69 legge 27 luglio 1978, n. 392) il diritto ad una indennità per la perdita dell’avviamento commerciale in caso di vendita da parte del locatore, hanno uno scopo di tutela dell’avviamento inteso come clientela e si riferiscono, perciò, solo agli immobili che, adoperati dal conduttore come luogo aperto alla frequentazione diretta e strumentalmente negoziale della generalità dei destinatari finali dell’offerta di beni e di servizi, assumano la funzione di collettore di clientela e fattore locale di avviamento; ne consegue che l’indennità non spetta in caso di vendita di immobile adibito dal conduttore come locale di esposizione in cui il pubblico non accede, o accede solo se accompagnato, dopo essere in altro modo entrato in contatto con l’organizzazione commerciale del conduttore, se non risulti anche che, in concreto, tale locale è in grado di esercitare, di per sé, un richiamo sulla clientela.