(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’indennità per la perdita dell’avviamento, in ogni caso in cui cessi un rapporto di locazione relativo ad immobile nel quale è esercitata una delle attività di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392, è sempre dovuta salvo che l’attività svolta, pur se di natura commerciale, escluda il diretto contatto con il pubblico degli utenti o dei consumatori, dovendosi intendere per tali anche coloro che acquistano il bene per realizzare con esso altri beni a loro volta oggetto di commercio ovvero per utilizzarlo in una loro attività artigianale o industriale diretta a fornire ad altri dei servizi, restandone esclusi coloro che acquistano il bene al solo fine di rivenderlo come tale.