(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’idennità di avviamento, ai sensi dell’art. 35 della L. n. 392/1978, applicabile anche nel regime transitorio per effetto del richiamo contenuto nell’art. 73 della medesima legge, spetta soltanto al condutore che, nell’esercizio dell’impresa abbia utilizzato l’immobile locato come luogo di incontro e di contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori e cioè con la generalità indeterminata dei destinatari finali dell’offerta dei beni o dei servizi. (Nell’affermare il suddetto principio la S. C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il diritto all’indennità ad una impresa di spedizioni sul rilievo che nell’immobile locato si erano avuti non contatti diretti con la generalità degli utenti bensì “sporadici accessi da parte di determinati clienti” “in relazione ai contratti più difficili ed importanti”).