(massima n. 1)
L’art. 35 della L. n. 392 del 1978, stabilendo che l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta al conduttore quando l’immobile sia adibito allo svolgimento delle attività tutelate di cui al precedente art. 27 ove comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, postula che l’immobile sia adoperato come luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione e strumentalmente negoziale) della generalità (originariamente) indifferenziata dei destinatari dei prodotti o dei servizi offerti, cosicché l’immobile stesso - inserito nell’organizzazione aziendale e, pertanto, funzionale alla produttività dell’impresa e suscettibile di influire nel volume degli affari - assuma anche il valore di un fattore di avviamento, la cui perdita deve essere indennizzata, a nulla rilevando che i beni offerti in vendita, per la loro natura strumentale, possano interessare in concreto soltanto un numero limitato di clienti per la loro attività lavorativa. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la sussistenza del requisito sopraindicato con riguardo ad un'impresa che, vendendo veicoli industriali, si rivolgeva esclusivamente ad una limitata clientela di piccoli e medi trasportatori per le esigenze dei loro traffici).