(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’immobile utilizzato a locale di esposizione, in tanto può determinare resistenza del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, in quanto si presta ad essere considerato come luogo aperto alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e, dunque, da sè solo in grado di esercitare un richiamo su tale generalità, in tal modo divenendo un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, senza che possa darsi rilievo al modo dell’organizzazione dell’attività del conduttore e alla circostanza che questi abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l’immobile adibito a deposito ed esposizione e l’immobile destinato alla vendita (nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto all’indennità per il mancato avviamento in relazione ad un locale adibito ad esposizione di mobili, sul rilievo che l’attività in questione era funzionale all’attività dell’impresa e suscettibile di influire sul volume degli affari).