(massima n. 1)
In tema di locazioni destinate ad uso diverso da quello di abitazione, l’indennità di avviamento spetta, ai sensi dell’art. 35 della L. 27 luglio 1978, n. 392, per quelle attività che siano rivolte a consumatori finali, cioè a soggetti che acquistino beni per il consumo diretto (per i quali soltanto l’ubicazione dell’immobile costituisce, di regola, un fattore di scelta decisivo), cosicché deve escludersi che spetti l’indennità per un’attività di vendita «al banco» di prodotti ceduti all’ingrosso.