(massima n. 1)
In ipotesi di recesso del locatore da locazione di immobile destinato all’esercizio di attività commerciale, in base al combinato disposto degli artt. 29 e 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392 (come modificato dalla L. 31 marzo 1979 n. 93), poiché, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 392 del 1978 (richiamato dall’art. 73 citato), l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale non spetta (fra l’altro) in caso di cessazione di rapporti locativi relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, va disattesa la richiesta del conduttore di tale indennità, ove manchi la prova dell’avvenuto esercizio nell’immobile suindicato, da parte di quest’ultimo, di attività di vendita al minuto.