(massima n. 1)
In tema di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 si ravvisa nell’esigenza che l’immobile locato sia utilizzato dal conduttore, nell’esercizio dell’impresa, come luogo aperto alla frequentazione diretta (senza intermediazione) e strumentalmente negoziale della generalità originariamente indifferenziata dei destinatari dell’offerta dei servizi commerciali. Nel relativo accertamento il giudice di merito deve fare riferimento ad alcuni elementi, quali la specializzazione dell’impresa, la particolarità della clientela e le modalità dei rapporti commerciali fra l’impresa e i clienti.