La disciplina dei contratti agrari quali mezzadria (art. 2141 del c.c.), colonia parziaria (art. 2164 del c.c.) e soccida (art. 2170 del c.c.), contenuta nel codice civile è destinata a non essere più applicata, in quanto tali contratti associativi sono stati disciplinati a partire dal dopoguerra da una serie di leggi speciali: in particolare, dalla legge sui contratti agrari (l. 3 maggio 1982, n. 203, modificata e integrata dalla l. 14 febbraio 1990, n. 29), la quale prevede come unico contratto agrario l'affitto e di conseguenza stabilisce la conversione della mezzadria, della colonia parziaria e della soccida in affitto, nonché ribadisce il divieto della stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria e soccida.