Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e(1) le necessità della coltivazione [2145], il lavoro proprio e quello della famiglia colonica [2173].
È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative](2), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere [2149].