Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2195] non si applicano agli imprenditori agricoli [2135], salvo quanto è disposto dall'articolo 2200(1).
Note
(1)
Articolo da considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità con l'art. 2 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 (Testo Unico sull'agricoltura) che dispone: "L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile."