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Articolo 2166 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Obblighi del concedente

Dispositivo dell'art. 2166 Codice Civile

Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato [2145](1).

Note

(1) Quello che rileva, a differenza del contratto di mezzadria, è la persona del coltivatore nonchè la produttività del fondo.

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