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Articolo 2149 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Divieto di subconcessione

Dispositivo dell'art. 2149 Codice Civile

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173](1).

Note

(1) Controversa è la natura della subconcessione, se essa integri un'ipotesi di subcontratto oppure di cessione del contratto (v. 1406).

Ratio Legis

Il contratto di mezzadria è un rapporto intuitu personae, basato sulle qualità personali di uno dei contraenti, per tale motivo la norma impone il divieto del subaffitto, salvo il consenso del concedente.

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