Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173](1).
Note
(1)
Controversa è la natura della subconcessione, se essa integri un'ipotesi di subcontratto oppure di cessione del contratto (v. 1406).