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Articolo 2173 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera

Dispositivo dell'art. 2173 Codice Civile

La direzione dell'impresa spetta al soccidante [2145, 2167, 2186], il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento [1176].

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario [2174].

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