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Articolo 2137 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Responsabilitą dell'imprenditore agricolo

Dispositivo dell'art. 2137 Codice Civile

L'imprenditore[2135], anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative](1) concernenti l'esercizio dell'agricoltura [2088].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

La responsabilità dell'imprenditore agricolo è subordinata all'effettivo esercizio di un'attività agricola.

Spiegazione dell'art. 2137 Codice Civile

L'articolo contiene un semplice rinvio ad altre norme: il suo contenuto normativo sta nella precisazione che agli obblighi stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'agricoltura, l'imprenditore è soggetto anche se non è proprietario del fondo.
Emergono due ordini di obblighi stabiliti dalla legge:
  1. quello dell'ordinamento costituzionale (artt. 41 e 44 della Costituzione);
  2. quello derivante dagli ordinamenti comunitario e internazionale.
I limiti a cui deve sottostare l'imprenditore agricolo sono:
  1. quelli preordinati ad una più efficace tutela dell'ambiente;
  2. quelli tesi alla realizzazione di un mercato competitivo, nel quale circolino prodotti che rispondano a precisi requisiti igienico sanitari.

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